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Ancora incerti i reali tempi di avvio della misura di aiuto

 

Con apposito provvedimento (Decreto-legge n.124/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale – n. 219 del 19 settembre 2023, coordinato con la legge di conversione n.162/2023), il Consiglio dei Ministri ha ratificato il percorso normativo che istituisce una sola Cabina di regia, direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova area.

Il provvedimento dispone la costituzione di un’apposita “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni, con l’obiettivo di fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. L’intenzione è quella di garantire alle imprese che si insediano – o già operano – nelle 8 Regioni, rilevanti semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e, soprattutto, del credito d’imposta per gli investimenti produttivi fino al 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio (l. n. 213/2023) sono state apportate delle piccole modifiche al percorso operativo del nuovo bonus investimenti nell’area della ZES unica. Il comma 249 dell’articolo 1 della manovra, in particolare, ha modificato l’articolo 16 del DL n. 162/2023 al comma 6, stabilendo subito che l’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024. Tuttavia, la medesima norma ha lasciato un’incognita in più circa i reali tempi di avvio della misura di aiuto. Nella vecchia formulazione dell’articolo 16, infatti, il Governo aveva sancito che un apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbe definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, entro lo scorso 30 dicembre.

Nella riformulazione operata dalla Legge di Bilancio, comunque, è stato eliminato ogni riferimento certo circa l’effettivo avvio dell’agevolazione.

Il decreto attuativo in argomento, in ogni caso, risulterà determinante al fine di comprendere il termine fissato al comma 4 del richiamato articolo 16 del DL n. 162/2023. La norma citata, infatti, fermo restando il limite complessivo di spesa autorizzato (1,8 milioni di euro), circoscrive il credito d’imposta alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024; inutile dire che o l’incentivo diventa strutturale per la ZES unica o, con orizzonti temporali così brevi, rischia di incidere più nelle intenzioni che nei fatti.

Nelle more, le attività dei commissari delle attuali ZES sono state prorogate fino allo scorso febbraio, il che lascerebbe intendere che a marzo dovrebbe esserci uno sviluppo operativo. Forse il tempo che manca potrà essere sfruttato al meglio per correggere o limare alcuni aspetti che hanno lasciato insoddisfatte le imprese ad una prima lettura della rivisitazione del bonus. Su tutto, la modulazione degli investimenti incrociati con l’acquisto o la realizzazione di un immobile strumentale. Premesso che la data del 15 novembre appare inconciliabile con ogni programmazione con intento edificatorio, la norma in discussione ha confermato che i progetti di investimento cui spetterà il credito d’imposta non potranno comportare una spesa inferiore a duecentomila euro; di questi, non oltre il cinquanta per cento potrà essere rappresentato da immobili e terreni. Questa precisazione rischia di limitare fortemente tutte quelle economie (ad esempio quelle destinate alla produzione di servizi di supporto all’industria) che con molta probabilità non potranno mai riuscire a spendere in impianti, macchinari e attrezzature quanto hanno speso per l’acquisto o la realizzazione di un immobile.

Meglio sarebbe, quindi, che il decreto attuativo specificasse che il rapporto di 1 a 1 serve solo a limitare la misura massima entro la quale può rientrare l’agevolazione per i fabbricati e non a vincolare il beneficiario a spendere altrettanto in beni strumentali. Insomma, per un investimento di 600mila euro, fatto di beni strumentali per 200mila e un fabbricato per 400mila, la norma dovrebbe essere intesa nel senso di agevolare il fabbricato nel limite di 200mila e non nel senso di obbligare il beneficiario ad aumentare l’investimento in beni strumentali di altri 200mila euro. In assenza di notizie certe circa l’effettivo avvio della nuova disciplina del bonus, le numerose pronunce susseguitesi negli scorsi mesi da parte dell’Agenzia delle Entrate consentono di fare qualche legittima supposizione sulla fruibilità del beneficio in relazione all’acquisto o alla realizzazione di immobili.

Sul piano generale, infatti, l’incentivo dovrebbe riprodurre la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che si applica, appunto, con alcune varianti significative nelle ZES.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, con esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo e, più in generale, di quelle in difficoltà. Resta da vedere se, anche nel nuovo assetto di “area unica”, verrà confermata per la ZES l’esclusione anche per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

 

 

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