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Con il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2023 è stato istituito un nuovo ammortizzatore sociale  detto “indennità di discontinuità” per i lavoratori del settore dello spettacolo, effettiva dal 1° gennaio 2024. Questa misura sostituisce la precedente indennità ALAS per i lavoratori autonomi del settore, noto per la sua elevata frammentarietà lavorativa .

L’INPS, attraverso i messaggi n. 4332 del 4 dicembre 2023 e n. 4382 del 6 dicembre 2023, ha fornito indicazioni sui beneficiari e sulle modalità operative, precisate ulteriormente con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024. La piattaforma per le domande è stata aperta il 15 gennaio 2024, con scadenza per l’invio delle richieste fissata al 30 marzo 2024.

Leggi ulteriori dettagli in : Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: guida 

L’istituto ha pubblicato l’8 aprile la circolare completa n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

Con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell’indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore 

Vediamo di seguito le principali indicazioni .

1) Indennità di discontinuità a chi spetta

L’indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

  •  lavoratori autonomi, 
  • co.co.co.,
  •  subordinati a tempo determinato e
  •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023, includendo criteri legati alla cittadinanza, residenza, reddito IRPEF, contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e altre condizioni lavorative e previdenziali.

La copertura finanziaria per l’indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell’anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all’INPS entro il 30 marzo, tramite il sito web dell’istituto, contattando il Contact Center o rivolgendosi agli enti di patronato.

2) Indennità di discontinuità e obblighi contributivi

Sono dovuti:

  1. Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti: È stabilito un contributo pari all’1% dell’imponibile contributivo per i lavoratori dello spettacolo. Questo include lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a tempo determinato, e lavoratori intermittenti, escludendo quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità.
  2. Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori: I lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) devono versare uno 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. Questo contributo supplementare è destinato al finanziamento dell’indennità di discontinuità.

L’istituto ricorda anche che  sono previste:

  • Riduzione dell’aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l’aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l’mpiego (NASpI) è ridotta dall’1,4% all’1,1% dell’imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
  • Cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l’obbligo di versamento del contributo per l’indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

3) Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

LAVORO SUBORDINATO A TTEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

  • NASpI   1,31%
  • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
  • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
  • Discontinuità 1%
  • Ex CUAF      0,68%**
  • Maternità   0,46%
  • Malatia    2,22%
  • Fondo di garanzia TFR    0,20%
  • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% –    (oltre i 5 dip) 0,80%
    * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA’  

  • NASpI       1,31%
  • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
  • Discontinuità      1%
  • Ex CUAF  0,68%*
  • Maternità      0,46%
  • Malattia    2,22%
  • Fondo di garanzia TFR  0,20%
  • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

LAVORATORI AUTONOMI 

 lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

  • Maternità                   0%*  
  • Malattia    1,28%*
  • Discontinuità  1%

*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA’ MUSICALI 

  • Maternità          0,46%
  • Discontinuità       1%

 LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

  • Maternità    0,46%  
  • Malattia    2,22%
  • Discontinuità   1%

4) Indennità spettacolo compilazione Uniemens

Le istruzioni per la compilazione UNIMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 sono le seguenti 

  • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

  1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
  2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
  3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

  • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

 nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

–    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

–    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

  • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Si confermano  le consuete modalità.

Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

 Contributo di solidarietà. Modalità operative

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

5) Compatibilità IDIS – NASPI . Il calcolo dei giorni per IDIS 2023

Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, vengono fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l’indennità IDIS.

INPS  tiene conto di  due principi fondamentali:

  1. L’indennità di discontinuità non può essere accumulata, per l’anno fiscale in questione e per gli stessi giorni, con le indennità per maternità, malattia, infortuni, tutte le forme di indennità per disoccupazione involontaria, inclusa quella agricola (Naspi, Dis-Coll, Alas, Iscro, Ds Agricola), oltre che con l’indennità Naspi erogata anticipatamente, con le integrazioni per la durata dell’indennità Naspi riguardo le protezioni in caso di interruzione del rapporto lavorativo e con l’assegno di invalidità ordinario previsto dalla legge 222/1984;
  2. L’indennità di discontinuità IDIS è assegnata per un numero di giorni pari a un terzo di quelli registrati nell’anno antecedente alla richiesta, sottraendo quelli coperti da altri contributi obbligatori o compensati in altro modo, fino a un massimo di 312 giorni all’anno. Specificamente per l’anno 2023, questa indennità sarà concessa per una quantità di giorni pari al 90% di quelli registrati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (Fpls) nell’anno civile precedente a quello della richiesta, deducendo i giorni coperti da altri contributi obbligatori o compensati diversamente, nella proporzione del 90% del valore ordinario determinato dal decreto legislativo 175/2023.

 Pertanto vanno dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l’Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l’Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

Si ricorda che  per accedere all’indennità Idis è richiesto un contributo minimo di 60 giorni  nell’anno fiscale di competenza e che, solo per il periodo transitorio (Idis 2023, anno di competenza 2022), le deduzioni dovranno essere calcolate non su un terzo dei giorni ma sul 90% degli stessi.

 

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