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Tutti i modi ottenere la pensione anticipata e una maggiorazione dell’importo dell’assegno in base alla percentuale di invalidità riconosciuta.

Oltre alle agevolazioni previste dalla legge 104 nel corso della vita lavorativa per coloro che hanno un determinato grado di invalidità riconosciuta ed accertata dalle competenti commissioni mediche, esistono diversi benefici previdenziali che consentono di ottenere la pensione anticipata, quindi con un numero di anni di contribuzione inferiore a quello normalmente necessario, e di ricevere una maggiorazione dell’assegno. In questo articolo ti diremo appunto quali sono le agevolazioni per la quiescenza previste per il pensionamento degli invalidi.

Ai fini del riconoscimento di queste speciali agevolazioni, tutto dipende dalla percentuale di invalidità, espressa in termini di riduzione della capacità lavorativa, nonché dall’età del lavoratore invalido e dagli anni di contribuzione versata, ma c’è un potenziamento ottenibile grazie ai contributi figurativi: un bonus che può arrivare a 2 mesi in più ogni anno e quindi accelera notevolmente i tempi. Vediamo, quindi, come gli invalidi possono andare in pensione prima e quando hanno diritto a una maggiorazione dell’importo dell’assegno pensionistico.

Anticipo pensione per invalidi

I lavoratori invalidi con una percentuale di almeno l’80%, riconosciuta nel verbale di accertamento ai sensi della legge 104, possono ottenere la pensione di vecchiaia prima, e precisamente al raggiungimento dei 61 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne, purché abbiano almeno 20 anni di contribuzione utile e versata, anche in via figurativa.

Questo requisito anagrafico è valevole sino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe; il meccanismo, infatti, è legato all’indice statistico sulla speranza di vita media della popolazione italiana, che potrebbe incrementarsi in futuro (in passato, l’anticipo pensione invalidi si poteva ottenere con soli 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne).

Grazie a una clausola di salvaguardia contenuta nella legge Fornero, che richiama una norma dei primi anni Novanta antecedente alla riforma Amato, infatti, agli invalidi di grado pari o superiore all’80% non si applica il meccanismo di graduale incremento dell’età pensionabile, che attualmente, nei casi estremi, potrebbe arrivare sino a 71 anni di età e con un minimo di 5 anni di contributi [1].

Il beneficio dell’anticipo pensionistico riservato agli invalidi di cui stiamo parlando riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (non, quindi, i dipendenti pubblici e gli autonomi) iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria) presso l’Inps, o ai fondi di essa sostitutivi, prima del 31 dicembre 1995, ossia prima del passaggio al sistema contributivo di calcolo della pensione.

Attenzione: in questi casi è prevista una “finestra mobile”, attualmente della durata di 12 mesi, il che significa che tra la data della domanda di pensione anticipata e quella di ottenimento del primo rateo deve passare almeno un anno.

Contribuzione figurativa per invalidi

I lavoratori con percentuale di invalidità accertata pari o superiore al 74%, nonché i sordomuti e gli invalidi per causa di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni iscritta in una delle prime quattro categorie tabellate, hanno diritto a due mesi di contribuzione previdenziale figurativa per ogni anno di lavoro (i lavoratori non vedenti hanno riconosciuti quattro mesi ogni anno).

Questo beneficio è limitato a complessivi 5 anni di contribuzione figurativa utile (quindi fino a 30 anni totali di lavoro). Sono esclusi i periodi coperti da versamenti contributivi volontari o da riscatto (ad esempio, quello della laurea).

Maggiorazione pensione per invalidi

La contribuzione figurativa così riconosciuta determina un incremento sia dell’anzianità utile per l’ottenimento della pensione, fino a un massimo di 5 anni, sia della misura dell’assegno pensionistico, per un ammontare che dipende dall’entità dei contributi e dal periodo lavorativo svolto.

A tal proposito bisogna anche tenere conto della differenza di calcolo tra il sistema retributivo, valevole sino al 1995, ed il sistema contributivo, entrato in vigore dal 1996 in poi. Nello specifico, se il periodo è soggetto al calcolo retributivo della pensione la maggiorazione di cui stiamo parlando incrementa l’importo della pensione, altrimenti – e cioè se l’invalido ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e pertanto è soggetto interamente al sistema contributivo – il periodo vale solo per il conseguimento del diritto, ma non per la misura della pensione.

Altri benefici pensionistici per invalidi

Sino al 31 dicembre 2024 sono in vigore, in via temporanea e sperimentale – salve ulteriori proroghe – i benefici pensionistici dell’Ape sociale e di Opzione Donna, che consentono a coloro che hanno almeno il 74% di invalidità e 30 o 35 anni di contributi di andare in pensione prima e, per le donne, con un ulteriore anticipo di un anno per ogni figlio. Il beneficio riguarda sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi ed è prevista una finestra mobile di 12 mesi per i primi e di 18 mesi per i secondi. Una nuova circolare Inps ha illustrato le regole valevoli per il 2024 [2].

Opzione Donna

In particolare, Opzione donna richiedibile nel 2024 riguarda le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 ed hanno compiuto, sempre entro tale data, 61 anni di età, da cui possono essere sottratti fino a due anni in caso di figli (dunque, 59 anni con due o più figli, e 60 anni con un unico figlio).

Ape sociale

L’Ape sociale richiede, nel 2024, almeno 63 anni e 5 mesi di età anagrafica (nel 2023 bastavano 63 anni netti) e un minimo di 30 anni di contributi. Il trattamento pensionistico – che fa da “ponte” sino al conseguimento, a 67 anni, della pensione di vecchiaia, ed ha un tetto massimo di 1.500 euro mensili – è incumulabile con i redditi di lavoro autonomo o dipendente, salvi quelli di natura occasionale e sino a un massimo di 5.000 euro annui.

Lavoratori precoci

Inoltre, se l’invalido è anche un lavoratore precoce (per essere qualificato tale deve avere almeno 12 mesi di contributi versati entro il 19° anno di età) può scegliere di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi, se il calcolo dell’importo spettante risulta più favorevole delle due ipotesi precedenti.

Come ottenere i benefici pensionistici per invalidi

Ricordiamo innanzitutto che ai fini del trattamento pensionistico agevolato di cui abbiamo parlato l’invalidità deve essere riconosciuta ed accertata dall’Inps secondo i criteri di legge [3], in base ai quali «si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo».

Se si è in possesso di tale essenziale requisito di invalidità, per richiedere l’applicazione dei benefici pensionistici per invalidi occorre:

  • produrre – qualora non già in possesso dell’Inps, la documentazione inerente l’invalidità accertata, con l’indicazione della percentuale riconosciuta (che come abbiamo detto, non deve essere inferiore al 74%, e in alcuni casi deve raggiungere l’80%);
  • per la domanda di pensione anticipata invalidi occorre allegare il certificato medico compilato sul modello SS3 del formulario Inps o, in alternativa, il provvedimento di riconoscimento dell’invalidità già rilasciato da altro Ente [4];
  • sottoporsi a ulteriore visita medica, nel caso l’Inps lo richieda, per la conferma della suddetta riduzione della capacità lavorativa;
  • richiedere all’Inps, nel quadro della domanda intitolato “Richieste aggiuntive”, l’applicazione dei benefici di riduzione dell’età pensionabile e di maggiorazione dell’assegno pensionistico.

La domanda può essere presentata online all’Inps personalmente dall’interessato (accedendo al sito con le consuete credenziali Spid, Cie o Cns), oppure tramite un intermediario abilitato, come i Patronati.

note

[1] D. L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, e art. 1, co. 8, D.Lgs. n. 503/1992: l’elevazione dei limiti di età per l’accesso alla pensione «non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento».

[2] INPS, mess. n. 454 del 01.02.2024.

[3] Stabiliti dall’art. 1, co. 1, L. n. 222/1984.

[4] Circ. INPS n. 65/1995.

 

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