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Con la circolare n. 34/E del 28 dicembre scorso, le Entrate dettagliano il funzionamento dell’Art Bonus, l’agevolazione per la cultura.

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di Claudio Garau – 5 Gennaio 2024


L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul cosiddetto Art Bonus con una serie di utili chiarimenti, nella circolare 34/E del 28 dicembre scorso. Nel documento di prassi l’AdE spiega come funziona l’agevolazione fiscale che assegna un tax credit pari al 65% ai cittadini e alle imprese che compiono donazioni in denaro, al fine di supportare il patrimonio pubblico del nostro paese.

Di seguito cogliamo l’occasione per parlare proprio dell’art-bonus, dato che fa parte dell’elenco di benefici valevoli anche per il 2024. Essa è infatti un’agevolazione permanente e quindi rinnovata ogni anno. I dettagli.

Art bonus: i chiarimenti nella circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate

Con la succitata circolare di alcuni giorni fa, l’Amministrazione finanziaria ricorda i tratti caratteristici dell’art-bonus e, in particolare:

  • svolge un’analisi della misura e dà vari chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già delineato in anteriori documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello;
  • inquadra sia l’ambito soggettivo che quello oggettivo dell’agevolazione, l’utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta, gli adempimenti valevoli per i donanti e quelli che gravano, invece, su chi beneficia delle elargizioni liberali;
  • chiarisce come si applica la ritenuta d’acconto corrispondente al 4%, verso le erogazioni liberali da parte di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati (art. 28 comma 2, Dpr n. 600 del 1973).

Nel documento di prassi si rimarca che detta agevolazione assume la specifica forma del credito d’imposta, e che è stata varata da parte del Dl n. 83/2014 (art. 1) – onde favorire la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Inizialmente fu agevolazione temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, ma di seguito è stata oggetto di proroga fino a divenire definitiva con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 318, lettera a), legge n. 208 del 2015).

La circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023 ha dunque il pregio di fare il punto in materia di art-bonus, tenuto anche conto delle modifiche normative intervenute successivamente, come pure delle richieste di chiarimento pervenute nel tempo da parte dei contribuenti.

Come funziona l’Art Bonus

La circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28 dicembre spiega che l’art-bonus è un’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta:

  • suddiviso in 3 quote annuali di identico ammontare;
  • corrispondente al 65% delle donazioni o erogazioni liberali in denaro, compiute per interventi a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
  • di cui beneficiano le persone fisiche e gli enti non commerciali, nei limiti del 15% del reddito imponibile, e i soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5% dei ricavi annuali.

Inoltre, la donazione deve compiersi non in denaro contante, ma con sistemi tracciabili, ad es. bonifico bancario o bollettino postale, ma anche – con riferimento all’art. 23 del Dlgs n. 241/1997 – attraverso carte prepagate, di credito, debito, assegni bancari e circolari o differenti sistemi di pagamento.

Ancora, le Entrate chiariscono anche che non sono ‘agevolate’ eventuali donazioni nella forma di fornitura gratuita di beni (per esempio materiale per l’effettuazione dell’intervento) o prestazioni di servizio (es. posa in opera), essendo erogazioni in natura e non in denaro.

Beneficiari e limiti di utilizzo del credito d’imposta

Nella circolare del 28 dicembre l’Agenzia precisa altresì che, tra i soggetti destinatari dell’art-bonus, troviamo ad esempio gli imprenditori e le imprese agricole, i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario. Al contempo nel documento di prassi si precisano anche le esclusioni: ad es. non può avvalersi dell’agevolazione chi compie una donazione verso un trust che, in modo diretto, non amministri beni del patrimonio culturale pubblico, ma operi da “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale.

Inoltre, in riferimento ai limiti di utilizzo del credito d’imposta, si rimarca che la fruizione dell’art-bonus non è condizionata al limite di 250.000 euro valevole per i crediti di imposta agevolativi (di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) né al limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi corrispondente a 2 milioni di euro a partire dal primo gennaio 2022 (art. 34 della legge n. 388/2000), né altresì al divieto di compensazione dei crediti correlati alle imposte erariali in caso di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di entità maggiore di 1.500 euro (art. 31 del Dl n. 78 del 2010). La stessa circolare del 28 dicembre ricorda che il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

Le erogazioni liberali agevolate

Quanto sopra citato in merito al funzionamento dell’art-bonus e ai suoi beneficiari trova riferimento nell’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ma altresì nello stesso articolo si trova indicato che il credito d’imposta vale a favore delle donazioni in denaro compiute per:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione , dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

L’Agenzia delle Entrate rimarca altresì che, nel perimetro dell’art-bonus, sono incluse le donazioni rivolte ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni, come, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura, di appartenenza pubblica. Al contempo, sono escluse le elargizioni liberali mirate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.

Ulteriori chiarimenti

La circolare n. 34/E del 28 dicembre offre ulteriori delucidazioni, come ad es. in tema di requisito oggettivo della cd. “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, di fatto riconsiderando le indicazioni date con gli anteriori documenti di prassi – tra cui quelle incluse nella risoluzione n. 136/2017. Si precisa poi che sono escluse dall’art-bonus le donazioni mirate al recupero strutturale e artistico di un bene, che non mostra caratteristiche per essere ritenuto “bene culturale pubblico” e non possono essere definiti “istituti della cultura” le fondazioni istituite con la finalità di centri di formazione e ricerca.

Infine nella circolare del 28 dicembre scorso si precisa che i soggetti beneficiari, compresi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, devono rendere noto mensilmente al Ministero della cultura l’entità delle donazioni incassate e darne pubblica comunicazione, anche con una sezione ad hoc nei propri siti web istituzionali, nel quadro di una pagina dedicata e facilmente accessibile ai cittadini.

Per ulteriori informazioni sull’art-bonus, alla luce dei chiarimenti offerti dalle Entrate, rinviamo al testo completo della circolare n. 34/E del 28 dicembre, disponibile in questa pagina.

 

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