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Nuove agevolazioni per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

L’art. 1, DL 15 maggio 2024 n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, ha previsto interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

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Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), sono stati previsti gli interventi di seguito indicati.

Sospensione rate mutui e finanziamenti

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Possono beneficiare delle suddette misure, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 63/2024), classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.

La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all’art. 2, co. 100, lett. a, L 23 dicembre 1996 n. 662, o dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell’art. 17, DLgs 29 marzo 2004 n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Estensione di utilizzo del Fondo per la sovranità alimentare

Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all’art. 1, co. 424, L 29 dicembre 2022 n. 197, istituito per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, è destinato non solo al rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare ma anche al rafforzamento del settore della pesca e dell’acquacoltura.

A tal fine, i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al cit. comma 424, sono modificati al fine di renderli coerenti con l’estensione di utilizzo del Fondo, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l’erogazione delle somme sia gestita dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all’art. 1, co. 424, L 29 dicembre 2022 n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Estensione di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell’art. 1, co. 129, L 30 dicembre 2020 n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.

Proroga termini di notifica degli atti di recupero

Al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’art. 10, co. 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, di cui:

– all’art. 1, co. 421, 422 e 423, L 30 dicembre 2004 n. 311;

– all’art. 1, co. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L 30 dicembre 2021 n. 234;

– all’art. 38-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600;

– all’art. 43, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa

  • art. 1, DL 15 maggio 2024 n. 63

 

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