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Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo
2024.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a
eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione
finanziaria.

 

Capo I

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la
cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la
cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il primo periodo del comma 3-bis è
soppresso;

a) al comma
3-bis, il primo periodo è soppresso
e, al secondo periodo, la parola: « predetta » è
soppressa;

 

a-bis) al comma 3-ter, le parole:
« secondo periodo del » sono soppresse;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il
seguente:

b) identico:

« 3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi
1-ter, 4-ter e
4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6
aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro
per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici
verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario
nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa,
verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della
deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri. »;

« 3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi
1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016,
per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39
. La deroga di cui al primo periodo trova
applicazione nel limite di 400 milioni di euro
richiedibili per l’anno 2024, di
cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi
il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016,
nominato con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai
sensi del comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza,
assicurano
il rispetto del predetto
limite di spesa, avuto riguardo alle somme
richieste
, verificandone il raggiungimento ai fini della
sospensione della deroga di cui al presente comma, anche
avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale
nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3-quater è soppresso.

c) il comma 3-quater è
abrogato.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis,
primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad
applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto:

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis,
primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del
presente articolo
, continuano ad applicarsi alle spese
sostenute in relazione agli interventi per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli
interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono
diversi da quelli effettuati dai condomini;

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77
, se gli interventi sono agevolati ai sensi del
medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai
condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del
medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

b) identica;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi
dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e
comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

c) identica;

d) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da
quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020;

d) identica;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui
i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se
gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi
dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i
medesimi non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo.

e) identica.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in
vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1,
continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli
interventi di cui al previgente comma 3-quater
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi
da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo
2,
per i quali in data antecedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al
comma 2 o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in
vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1
del presente articolo, continuano ad applicarsi
alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al
previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo
o sia stata presentata l’istanza per la concessione di
contributi
.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del
2023, si applicano in relazione alle spese
sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese
sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli
interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto:

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si
applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni
continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a
tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;

a) identica;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui
i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un
accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei
servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul
prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un
titolo abilitativo.

b) identica.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si
applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere
a), b) e c), primo periodo, e al comma
3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è
stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori
già effettuati.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli
interventi contemplati al comma 2, lettere a), b)
e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e
b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta
alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già
effettuati.

 

Articolo 1-bis.

 

(Fondo per sostenere gli interventi di
riqualificazione nei territori interessati dagli eventi
sismici)

 

1. Al fine di sostenere gli interventi di
riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei
comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma
3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
introdotto dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto,
interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in
cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35
milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un
contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli
interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e
4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, tenuto conto dell’estensione territoriale dello
stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione
successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse
tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati
per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai
territori dei comuni di cui al primo periodo.

 

2. Per l’accesso al contributo, i soggetti di cui al
comma 1 presentano, in via telematica, un’istanza ai Commissari
straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi
di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della
localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di
contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente
incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per
territorio, procedendo in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite
delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma
1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata
comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto
limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle
finanze.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con l’Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite
massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il
contenuto del modello standardizzato per la presentazione
dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni del
presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla
revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione.

 

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Articolo 1-ter.

 

(Contributo per la riqualificazione energetica e
strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale)

 

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e
strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con
una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a
riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese
sostenute per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili
iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati
per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità
statutarie.

 

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai
soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9
dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che
risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

 

3. Per l’accesso al contributo, i soggetti di cui al
comma 2 presentano, in via telematica, un’istanza all’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato
definito ai sensi del comma 4. L’ENEA, previa verifica della
completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica le richieste di
contributo. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di
cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata
comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del
rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e
delle finanze.

 

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun
richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la
presentazione dell’istanza e le modalità applicative delle
disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai
controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione.

 

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in
bonis)

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in
bonis)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione
all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate
dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute
negli anni precedenti.

1. Identico.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni
necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti
dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del
credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle
opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e
b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai
sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese
sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non
fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni
dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita
entro il 4 aprile 2024.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni
necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti
dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del
credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle
opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e
b), del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo
121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni
delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese
sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile
2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi
alle spese agevolabili fiscalmente)

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi
alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA
alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma
2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di
cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di
efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono
all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati,
quali:

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA
alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma
2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di
cui al comma 3 del presente articolo che
sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico
agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le seguenti
informazioni inerenti agli interventi agevolati:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli
interventi;

a) identica;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024
alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) identica;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno
sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto negli anni 2024 e 2025;

c) identica;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in
relazione alle spese di cui alle lettere b) e
c).

d) identica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma
3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili
ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del
2020, trasmettono al « Portale
nazionale delle classificazioni sismiche » gestito
dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.
58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati,
relative:

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma
3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili
ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020
trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58
del
28 febbraio 2017, le informazioni inerenti
agli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto
degli interventi;

a) identica;

b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024
alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) identica;

c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente
saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

c) identica;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in
relazione alle spese di cui alle lettere b) e
c).

d) identica.

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni
di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i
soggetti:

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni
di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la
comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma
13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34
del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

a) identica;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio
lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e
la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

b) identica.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

5. L’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini
individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di
cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la
comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma
13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34
del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione
degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui
commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non
si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. L’omessa trasmissione dei dati di cui ai
commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In
luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi
per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al
comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n.
34 del 2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli
edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui
ai commi 1 e 2 comporta la decadenza
dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.

Articolo 4.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da
bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da
bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

1. Identico:

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi
affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi
compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo
giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in
essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza
dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei
crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella
piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a
concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano
fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito
di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza
delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. ».

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi
affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi
compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo
giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in
essere provvedimenti di sospensione o per i quali
sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente
articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole
quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di
attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma
sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. ».

2. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente:

2. Identico:

« 49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della
riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle
entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali
i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere
provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi
della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle
lettere e), f) e g) del comma 2 della
predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non
opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per
i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le
previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le
disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione
dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si
applicano le disposizioni dei commi 49-ter e
49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di
cui al presente comma. ».

« 49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della
riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle
entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali
i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere
provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi
della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle
lettere e), f) e g) del comma 2
del medesimo articolo 17. La previsione di cui al
primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte
salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Qualora non siano applicabili le
disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione
del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter
e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni
di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2024.

3. Identico.

 

Articolo 4-bis.

 

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle
agevolazioni fiscali in edilizia)

 

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo
testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare
in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita
la compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta derivanti
dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere
e), f) e g), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.

 

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria
amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle
compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

 

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto in relazione agli interventi di
cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di
pari importo.

 

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al
comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote
annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119
del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali
di pari importo per gli interventi di cui all’articolo
119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui
all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
citato decreto-legge n. 63 del 2013.

 

6. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
177, dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:

 

« 3-ter. Per le banche e gli intermediari
finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire
dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni
di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli
articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari
importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali
crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non
può essere usufruita negli anni successivi e non può essere
richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti
dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono
essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai
soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un
corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle
corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale
circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da
inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei
crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data,
la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata
contestualmente all’accettazione della cessione prevista dal
provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di
attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di
presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la
violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria
amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso
consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma
1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni
derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del
medesimo articolo 121.

 

Articolo 4-ter.

 

(Attività di vigilanza e controllo degli enti
comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34)

 

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione
dei comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi
della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che,
nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale,
degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione
qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia
delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili
oggetto della segnalazione.

 

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione
dei comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui
all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 5.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti
ACE)

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti
ACE)

1. All’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di
successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza
facoltà di successiva cessione »;

 

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
« In presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi,
sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.
Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. ».

 

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di
una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi
previste.

 

Articolo 6.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

(Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta
per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca,
sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione
4.0
e Transizione 5.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi
da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività
di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi
di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai
commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e
203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via
telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che
si intendono effettuare a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta
ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La
comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di
cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento
degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui
al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino
al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale
6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le
finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto
direttoriale del Ministero delle imprese e del made in
Italy
, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6
ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità
e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente
comma.

1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi
da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività
di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi
di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai
commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e
203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via
telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che
intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la presunta ripartizione
negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è
aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo
periodo. La comunicazione telematica di completamento degli
investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al
primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al
giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma
sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto
direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto
direttoriale del Ministero delle imprese e del made in
Italy
, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6
ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità
e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente
comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i
dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio
di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

2. Identico.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la
compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è
subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di
cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

3. Identico.

 

3-bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:

 

a) al comma 2, primo periodo, le parole:
« negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 »;

 

b) al comma 10:

 

1) al secondo periodo, la parola: « quotidianamente » è
sostituita dalla seguente: « mensilmente »;

 

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Tra
le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare
l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento
di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli
investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito
d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il
termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla
maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 »;

 

c) al comma 16, dopo le parole: « sia rilevata
la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta » sono inserite
le seguenti: « in assenza dei relativi presupposti ».

Capo II

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30
aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima
data.

1. Identico.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente
prima del 30 aprile 2024.

2. Identico.

3. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima della data
di entrata in vigore del presente decreto della presente
disposizione
, comunicato al contribuente lo schema d’atto
di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si
applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal
comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

3. Qualora l’Amministrazione finanziaria o gli enti
impositori territoriali abbiano
, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente
lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima
pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza
prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività
di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con
riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto
alla pandemia da virus Covid-19, all’articolo 35, comma 1, lettere
b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024
sono prorogati al 30 novembre 2024.

4. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività
di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con
riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto
alla pandemia da COVID-19, all’articolo 35, comma
1, lettere b), b-bis) e b-ter), del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30
settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente

5. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente

« 1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica
agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall’articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è
applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei
dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

« 1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica
agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall’articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è
applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si
applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. ».

6. All’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge
29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 »,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio
2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle
seguenti: « 1° giugno 2024 ».

6. All’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge
30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31
marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
« 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite
dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non
hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle
violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere
alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle
altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio
2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le
irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare,
entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate
previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli
interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1°
giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In
tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle
irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a
quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi
ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo
dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista
all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno
2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo
periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non
hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle
violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere
alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle
altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio
2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le
irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare,
entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate
previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli
interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1°
giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In
tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle
irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a
quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento
della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti,
nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto
a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista
all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno
2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo
periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

7-bis. All’articolo 5, comma 9, primo periodo,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole:
« entro il 30 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro
il 31 ottobre 2024 ».

 

7-ter. All’articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole:
« entro la scadenza del 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro la scadenza del 30 settembre 2024 ».

 

7-quater. Per l’anno 2024, il termine del 30
aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al
30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già
stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed
efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022,
eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

 

Articolo 7-bis.

 

(Interpretazione autentica dei commi 1 e 2
dell’articolo 6
-bis della legge n. 212 del 2000, in
materia di ambito di applicazione del contraddittorio
preventivo)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica
esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva,
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede
specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione
finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti
al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti
per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da
individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in
funzione anche del relativo valore.

Articolo 8.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione
finanziaria)

(Disposizioni in materia di Amministrazione
finanziaria)

1. All’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

1. Identico:

« 2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo
sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della
magistratura tributaria si avvale della società di cui all’articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

« 2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo
sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della
magistratura tributaria, si avvale della società
di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. ».

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di
richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale
riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi
imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto
legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all’Agenzia
delle entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato, alla
stipulazione di un’intesa con la regione medesima, che preveda il
pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del
capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in
ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di
richiesta da parte di una regione del riversamento
diretto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall’attività di
recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle
addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere,
unitamente all’Agenzia delle entrate e previo parere
dell’Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un’intesa con la
regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato
della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia
della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese
legali. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
all’azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione
dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione della riforma
dell’amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto
2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate
relativi agli anni 2023 e 2024 dell’Agenzia delle entrate e
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
incrementate, rispettivamente di 38 milioni di
euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli provvedono a versare all’entrata del bilancio
dello Stato, le somme accantonate nei propri
bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in
eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
all’azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione
dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione della riforma
dell’amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, le
risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni
2023 e 2024 dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli sono incrementate rispettivamente di 38 milioni di
euro e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024
, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per
l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi
oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate
e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare
all’entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei
propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in
eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali
eventi meteorologici e per grandi eventi)

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali
eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo
25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di
cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall’emergenza
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul
territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi
oneri, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede
mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità
speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro
per l’anno 2024 e 21 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo
25, comma 2, lettera c), del codice della
protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di
cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall’emergenza
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul
territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi
oneri, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede
mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità
speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro
per l’anno 2024 e 21 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l’operatività delle
garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai
sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, all’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole: « e all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti:
« all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 ».

2. Identico.

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di
controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno
colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo
di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del
31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento
quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo
indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure
concorsuali semplificate ai sensi dell’articolo 35-quater,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle
procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non
dirigenziale del corpo della polizia locale.

3. Identico.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai
vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 33, comma
2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Identico.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con
propria delibera, alla individuazione delle commissioni
esaminatrici.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri tramite la Commissione per l’attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(
RIPAM), che provvede, con propria
delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per
l’anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere
dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 3, pari a euro 2.925.000 per l’anno 2024 e a euro 3.900.000
annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte
ad
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e
turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi per i quali è prevista l’iscrizione volontaria al
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’entità del
contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista
dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4,
lettera a), del medesimo articolo.

7. In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e
turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per l’anno 2025, per i titolari di
permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista
l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell’articolo 34, comma 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’entità del contributo di cui
al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del
citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera
a), del medesimo articolo.

 

7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi
promossi dal G7 nell’ambito della dichiarazione ministeriale del 15
marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare
riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei
Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese
e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le
misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei
lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro
800.000 per l’anno 2024 ed euro 700.000 per l’anno 2025. Ai
relativi oneri, pari a euro 800.000 per l’anno 2024 ed euro 700.000
per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made
in Italy
.

 

Articolo 9-bis.

 

(Disposizioni finanziarie)

 

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di
140,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.604 milioni di euro per
l’anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l’anno 2028, 519,8 milioni
di euro per l’anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l’anno 2036,
617 milioni di euro per l’anno 2037, 602,4 milioni di euro per
l’anno 2038, 437,6 milioni di euro per l’anno 2039, 334,6 milioni
di euro per l’anno 2040, 231,7 milioni di euro per l’anno 2041,
128,7 milioni di euro per l’anno 2042 e 25,7 milioni di euro per
l’anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione
ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato
italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l’anno
2027.

 

2. Il Fondo di cui all’articolo 44, comma 1, del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026.

 

3. Il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, della legge
8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.

 

4. Il fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni
di euro per l’anno 2025.

 

5. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato
di 142,6 milioni di euro per l’anno 2025, 198,6 milioni di euro per
l’anno 2026, 48,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 97,8 milioni di
euro per l’anno 2028.

 

6. Le risorse destinate all’Agenzia del demanio per
l’acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono
incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027.

 

7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 652, le parole: « dal 1° luglio
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio
2026 »;

 

b) al comma 676, le parole: « dal 1° luglio
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio
2025 ».

 

8. All’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è
inserito il seguente:

 

« 3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del
presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre
2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di
detrazione è ridotta al 30 per cento ».

 

9. Il comma 473 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti
destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi
previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di
Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis,
1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del
presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l’anno
2024, 1.068,6 milioni di euro per l’anno 2025, 1.058,4 milioni di
euro per l’anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l’anno 2027,
1.618,2 milioni di euro per l’anno 2028, 902,5 milioni di euro per
l’anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l’anno 2030, 1.254,9
milioni di euro per l’anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per
l’anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l’anno 2036, 617 milioni
di euro per l’anno 2037, 602,4 milioni di euro per l’anno 2038,
437,6 milioni di euro per l’anno 2039, 334,6 milioni di euro per
l’anno 2040, 231,7 milioni di euro per l’anno 2041, 128,7 milioni
di euro per l’anno 2042, 25,7 milioni di euro per l’anno 2043 e
61,8 milioni di euro per l’anno 2044, si provvede:

 

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l’anno
2025, 1.058,6 milioni di euro per l’anno 2026, 1.893 milioni di
euro per l’anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l’anno 2028,
213,6 milioni di euro per l’anno 2029, 283,2 milioni di euro per
l’anno 2030, 386,1 milioni di euro per l’anno 2031, 489,1 milioni
di euro per l’anno 2032, 592,1 milioni di euro per l’anno 2033, 695
milioni di euro per l’anno 2034, 634,6 milioni di euro per l’anno
2035, 1.059,2 milioni di euro per l’anno 2036, 617,8 milioni di
euro per l’anno 2037, 602,4 milioni di euro per l’anno 2038, 437,6
milioni di euro per l’anno 2039, 334,6 milioni di euro per l’anno
2040, 231,7 milioni di euro per l’anno 2041, 128,7 milioni di euro
per l’anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l’anno 2043, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dall’articolo 4-bis, comma 4,
e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

 

b) quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata
del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024,
non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite
per detto importo all’erario;

 

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l’anno
2029, 600 milioni di euro per l’anno 2030, 868,8 milioni di euro
per l’anno 2031, 753,3 milioni di euro per l’anno 2032, 650,3
milioni di euro per l’anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l’anno
2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;

 

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l’anno
2030, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;

 

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l’anno
2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
per 200 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27
settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante
ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 41 del 18 febbraio 2021;

 

f) quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;

 

g) quanto a 89 milioni di euro per l’anno 2024
e 61,8 milioni di euro per l’anno 2044, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

 

h) quanto a 20.018.331 euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

 

1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia
e delle finanze, quanto a 189.560 euro;

 

2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese
e del made in Italy, quanto a 254.022 euro;

 

3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;

 

4) l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, quanto a 5.893 euro;

 

5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334
euro;

 

6) l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;

 

7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno,
quanto a 9.324 euro;

 

8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;

 

9) l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540
euro;

 

10) l’accantonamento relativo al Ministero
dell’università e della ricerca, quanto a 3.899.526
euro;

 

11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa,
quanto a 1.015.944 euro;

 

12) l’accantonamento relativo al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
quanto a 358.498 euro;

 

13) l’accantonamento relativo al Ministero della
cultura, quanto a 2.418.258 euro;

 

14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute,
quanto a 17.218 euro;

 

15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo,
quanto a 1.649.670 euro;

 

i) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 14,
comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

 

l) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176;

 

m) quanto a 10.981.669 euro per l’anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.

 

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700
milioni di euro per l’anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l’anno
2026, restano acquisite all’erario ai fini del miglioramento degli
andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli
obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati
dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2023.

 

Articolo 9-ter.

 

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10.

 

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 29 marzo 2024

 

MATTARELLA

 

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 



 

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