Uno degli aspetti più interessanti dei decreti collegati alla Riforma Fiscale è la concessione di un Bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti da erogarsi a Gennaio 2025. Vediamo in quali casi spetterà e come sarà versato…
In attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023 numero 111) Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo grazie al quale vengono modificati i regimi di tassazione per le persone fisiche (IRPEF) e le società / enti (IRES).
Stando a quanto si legge nel comunicato stampa diffuso sul portale istituzionale “governo.it” a margine del CDM, in materia di IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) il decreto interviene sulla disciplina riguardante i redditi:
- dei terreni;
- da lavoro dipendente;
- da lavoro autonomo;
- diversi.
Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, per la successiva entrata in vigore, le anticipazioni fornite dal comunicato stampa evidenziano da un lato l’ampliamento delle componenti escluse da tassazione e, dall’altro, l’introduzione di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti, da erogare nel mese di gennaio 2025.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Bonus 100 euro
La Legge 9 agosto 2023 numero 111 contenente “Delega al Governo per la riforma fiscale” ha previsto all’articolo 5 “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, comma 1, lettera a), punto 2.4) l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata:
- sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
- sui redditi indicati all’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal CDM del 30 aprile 2024, tuttavia, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità (come previsto nella Legge numero 111/2023) dispone l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un bonus pari a 100 euro.
Requisiti
Stando al comunicato stampa dell’esecutivo, l’indennità straordinaria spetta ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, ovvero almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto il figlio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato ovvero se sono presenti figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni ed assegni a esse equiparati) percepiti dal lavoratore, d’importo superiore quello delle detrazioni spettanti.
Vivenza a carico
Con riguardo al secondo dei requisiti sopra citati, si può ipotizzare che assumerà rilevanza, ai fini dell’erogazione del bonus 100 euro, la vivenza a carico ai fini fiscali.
In particolare, si intendono fiscalmente a carico (a norma del TUIR) il coniuge e i figli che totalizzano un reddito personale non eccedente i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Con esclusivo riferimento ai figli di età non superiore a 24 anni, la soglia reddituale passa da 2.840,51 a 4.000,00 euro.
Da notare che il requisito dell’età (24 anni) si intende rispettato se sussiste per una sola parte dell’anno. In definitiva, il tetto di 2.840,51 euro si applica a decorrere dall’anno in cui il figlio compie i 25 anni di età.
Il bonus non spetta agli incapienti
Il terzo requisito per la legittima fruizione del bonus 100 euro, sembra escludere quanti totalizzano redditi tali che, per effetto dell’applicazione della detrazione da lavoro dipendente, non subiscono alcuna trattenuta fiscale (i cosiddetti “incapienti”).
Ad essere coinvolti sono i contribuenti con un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 8.500,00 euro.
In questa situazione l’imposta lorda risulta pari a 8.500,00 * 23% = 1.955,00 euro.
Tuttavia, applicando la detrazione fiscale di cui all’articolo 13 del TUIR (la cui funzione è quella di abbattere l’imposta lorda) pari a 1.955,00 euro (dal momento che il reddito del contribuente non eccede i 15 mila euro) il contribuente non subisce alcuna trattenuta a titolo di IRPEF:
- 1.955,00 (IRPEF lorda) – 1.955,00 (detrazione fiscale articolo 13 del TUIR) = 0 (IRPEF netta);
- e, altresì, non è destinatario del bonus 100 euro.
Erogazione da parte del datore di lavoro
In attesa della versione definitiva del decreto legislativo, possiamo ipotizzare che il bonus sarà riconosciuto nel mese di gennaio 2025 dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), per conto dell’Erario, direttamente in cedolino paga, al pari di quanto avviene con riguardo al trattamento integrativo (ex Bonus Renzi).
In caso di conferma delle modalità di liquidazione descritte, il datore di lavoro potrà recuperare quanto riconosciuto a titolo di bonus 100 euro direttamente nel modello F24, tramite compensazione con le somme da versare per tributi (all’Erario) e contributi (all’Inps e / o ad altri enti previdenziali ed assistenziali).
Altre casistiche di detassazione
La seconda novità sui redditi da lavoro dipendente contenuta nello schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri riguarda l’ampliamento delle “componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente”.
In particolare, ad essere esclusi dall’assoggettamento all’IRPEF sono i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto, in alternativa, il rischio di:
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- gravi patologie.
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Paolo Ballanti
Lunedì 20 maggio 2024
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