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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07/05/2024 è stato pubblicato il D. Lg. 7 maggio 2024 n. 60 (in vigore dal 08/052024), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica di coesione. Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti. Riepilogo incentivi […]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07/05/2024 è stato pubblicato il D. Lg. 7 maggio 2024 n. 60 (in vigore dal 08/052024), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica di coesione.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

Riepilogo incentivi alle assunzioni (artt. 21, 22, 23 e 24)

Denominazione agevolazione Datori di lavoro settore privato Periodo Assunzione Esonero Limite massimo Durata massima Condizioni
Bonus Giovani(art.22) Assunzione o stabilizzazione di giovani under 35 a tempoindeterminato 1/09/2024 –31/12/2025 100% dei contributi Inps c/ditta 500€/mese (650€/mese nel Mezzogiorno) 24 mesi Autorizz. Comm. UE
Bonus Donne(art.23) Assunzionedi donne svantaggiate 1/09/2024 –31/12/2025 100% dei contributi Inps c/ditta 650€/mese 24 mesi Incremento occupazionenetto
Bonus ZES Unica(art.24) Datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti che assumono over 35 disoccupati nellaZes Unica 1/09/2024 –31/12/2025 100% dei contributi Inps c/ditta 650€/mese 24 mesi Autorizz.Comm. UE
Bonus settori strategici nuove tecnologie e transizione digitale/ecologica(art.21) Datori di lavoro privati under 35 che avviano l’attività d’impresa tra il 1/07/2024 ed il31/12/2025 1/07/2024 –31/12/2025 100% dei contributi Inps c/ditta 800€/mese 3 anni(non oltre 31/12/28) Autorizz. Comm.UE

Con riferimento a ciascuna tipologia di incentivo evidenziamo le relative condizioni e requisiti per l’applicazione:

Bonus Giovani (art. 22)

Per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro – incrementati a 650 euro nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES): Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa e se dall’attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non potrà procedere all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

Tale esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (under 35) e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato (e nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) o che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero stesso. La norma, allo stato, non specifica se l’esonero è previsto solo per i mesi in cui l’esonero è ancora da usufruire.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero fermo restando che l’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Bonus donne (art. 23)

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della ZES, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata.

In particolare, tale beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’esonero in esame non si applica ai rapporti di apprendistato.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa stabiliti e l’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa e se dall’attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non potrà procedere all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero.

Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (art. 24)

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) –  Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna –  per i datori di lavoro privati con unità produttiva in tali territori che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Tale esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

L’esonero stesso spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione medesima, abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi o che alla data dell’assunzione agevolata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero. La norma, allo stato, non specifica se l’esonero è previsto solo per i mesi in cui l’esonero è ancora da usufruire.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero fermo restando che l’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzioni agevolate di destinatari degli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ecologica (art. 21)

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche che saranno definite con decreto interministeriale, operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero in esame non si applica ai rapporti di apprendistato.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa stabiliti e l’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa e se dall’attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non potrà procedere all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero.

Certificato di congruità manodopera (art. 28)

Modificata la disciplina della cd. “congruità della manodopera” richiesta negli appalti edili, sia pubblici che privati prevista dall’art. 29, commi da 10 a 12, DL 19/2024 (vedi ns. circolare n. 11 del 06/05/2024), come di seguito specificato. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati per la realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) ed il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori (negli appalti privati) devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori:

– negli appalti pubblici SENZA LIMITE DI VALORE, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile;

– negli appalti privati di VALORE PARI O SUPERIORE a 70.000 euro, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o dello stesso committente.

 

Misure per la promozione dell’autoimpiego (artt. 21, 26, 27 e 28)

Si prevedono azioni specifiche a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (incluse quelle che prevedono l’iscrizione a ordini/collegi professionali) differenziando l’entità dell’agevolazione tra quelle localizzate in territori del Cento Nord Italia rispetto a quelle localizzate nel Mezzogiorno/Zes.

Per l’analisi di tali misure invitiamo i clienti a consultare il proprio fiscalista di riferimento.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

 

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