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Art. 1

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti/sconto

L’art. 1 novellato modifica leggermente l’ambito delle deroghe al generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, disposto dal DL n. 11/2023, con riferimento agli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. 

Art. 1-bis

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

Si prevede la costituzione di un fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, diversi dai comuni indicati nell’art. 1, co. 1, del DL 39/2024 (il quale include gli eventi sismici occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6/04/2009 e a far data dal 24/08/2016).


La relazione tecnica elenca gli eventi sismici interessati; in particolare fa riferimento a quelli occorsi in Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2012, nell’Isola di Ischia nel 2017, in Sicilia e in Molise nel 2018.


Il fondo è finalizzato a riconoscere contributi in favore di soggetti che sostengono spese:


  • di riqualificazione energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi (come previsto dall’art. 1- ter del DL 34/2020)
  • di ristrutturazione edilizia.


Domande: va presentata, in via telematica, istanza ai Commissari straordinari (o loro delegati).


I contributi sono concessi in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel limite delle risorse loro assegnate con il provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia, e fino a esaurimento delle stesse (a tal fine, ne è data immediata comunicazione al MEF).


Attuazione: entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione sarà emanato apposito DPCM

Art. 1-ter

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS

E’ istituito un fondo per il 2025 (dotazione €. 100 milioni) per il riconoscimento di contributi a favore delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, delle OdV ed APS interessate dal processo di trasmigrazione al RUNTS, per l’effettuazione di interventi relativi alla riqualificazione energetica o strutturale degli edifici posseduti.


c. 1: il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie


c. 3: la richiesta del contributo va presentata all’ENEA; la concessione del contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;


c. 4: demanda a un DM le disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente


c. 5: esclude gli effetti fiscali negativi per l’ente che deriverebbero dal riconoscimento del contributo.

Art. 4-bis


co. 1

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Comma 1


Divieto di comprensione  dei crediti da cessione del credito/sconto per soggetti qualificati


  • per i soggetti “qualificati” (banche; intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TULB, società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione)
  • è vietata la compensazione dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura ex art. 121, DL 34/2020, con debiti derivanti da:

    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co.
    • premi INAIL

Art. 4-bis


co. 2 e ss.

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Commi 2 e seguenti


Detrazione dei bonus in 10 anni


  • le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti)
  • sono obbligatoriamente ripartite in 10 quote annuali (anziché in 4/5, come attualmente previsto).


N.B.: l’obbligo di ripartizione in 10 anni:


  • opera solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei bonus (detrazione d’imposta)
  • non anche l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione/sconto in fattura, che continueranno ad essere utilizzati in base all’odierna ripartizione in 4 rate (se relativi al Superbonus) o in 5 rate (se connessi ad interventi da Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche), anche laddove i medesimi crediti siano relativi a spese sostenute dal 1/01/2024.


Aliquote di detrazione per le ristrutturazioni: la detrazione per le ristrutturazioni (art. 16-bis, Tuir):


  • dal 2028 fino al 2033: non sarà più del 36% (è del 50% fino al 31/12/2024) ma del 30%
  • dal 2025: il limite massimo di spesa sarà ridotto a €. 48.000 (dagli attuali €. 96.000).


Cessione delle rate residue: a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione:


  • viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non fruita in dichiarazione dei redditi
  • per tutti i bonus edilizi.


Chi ha già fruito della 1° rata (o successiva) di detrazione in dichiarazione, dunque, non potrà più cedere le rate residue, ma dovrà detrarre tutte le rate residue in dichiarazione negli anni successivi.



“Soggetti qualificati”: per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione è previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai bonus di cui sopra (Superbonus, Bonus barriere e Sismabonus, incluso sismabonus-acquisti), le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1/05/2022 (con attribuzione del codice univoco e con necessità di utilizzo integrale della singole quote annuali, senza possibilità di frazionamento delle stesse).


Le rate dei crediti d’imposta derivanti dal nuovo frazionamento non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite e l’eventuale quota residua non utilizzata in compensazione nell’anno non è riportabile negli anni successivi, né può essere chiesta a rimborso.


Tali nuovi obblighi non operano nell’ipotesi in cui i soggetti di cui sopra abbiano acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni e che ciò sia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024 o, per i crediti acquisti dopo tale data, con comunicazione da rendere in sede di accettazione dei crediti acquistati. Le dichiarazioni mendaci sono punibili penalmente e comportano il recupero dei crediti d’imposta con applicazione di interessi e sanzioni.  Con provvedimento dell’Agenzia Entrate saranno definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni ed il contenuto e le modalità di trasmissione delle suddette dichiarazioni.



Aree colpite dal sisma: viene infine costituito un fondo (€. 35 mil.)  destinato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da Superbonus su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009,  diversi da quelli localizzati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  erogato su richiesta degli interessati.  


Viene rinviato ad apposito DM  l’attuazione della disposizione.

 

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