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Quando gli interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, hanno per oggetto fabbricati che sono ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati danneggiati dall’evento sismico (nesso di causalità diretta) in modo non lieve, il superbonus può trovare applicazione:
– nella misura “originaria” del 110% (senza, dunque, decalage al 90-70-65%) sulle spese sostenute sino alla fine del 2025;
– con possibilità di applicazione concorrente con il contributo previsto per la ricostruzione (fermo restando che, in tale caso, il superbonus può trovare applicazione solo sulle spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione), oppure con possibilità per il contribuente beneficiario di scegliere volontariamente di rinunciare al contributo per la ricostruzione che altrimenti gli spetterebbe e di beneficiare esclusivamente del superbonus in versione “rafforzata”, ossia con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del DL 34/2020.

La ris. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022 n. 8, in particolare, ha precisato che la “speciale disciplina superbonus”, di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, si applica sugli interventi che hanno per oggetto “edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. «beni relativi all’impresa» (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR)“, che:
– risultano ubicati in Comuni di Regioni interessate dal sisma, “compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 (cosiddetti «Comuni fuori cratere»)”, per le quali “è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso”;
– e abbiano subito danni rilevanti in diretta derivazione (c.d. “nesso di causalità diretta”) dall’evento sismico, circostanza di fatto, quest’ultima, che deve risultare dal “rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E” (la circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022 chiarisce che la scheda AeDES può essere sostituita da “documento analogo” idoneo ad “accertare inequivocabilmente la sussistenza del predetto nesso di causalità danno-evento”).

Le spese relative a interventi che rientrano nell’ambito di applicazione della “speciale” disciplina superbonus, di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% sino alla fine del 2025:
congiuntamente al contributo spettante per la ricostruzione: il superbonus al 110%, sino a concorrenza degli ordinari tetti massimi di spese agevolate, si applica solo sull’eventuale parte di spese eccedente quelle “coperte” dal contributo spettante per la ricostruzione;
– previa rinuncia volontaria da parte del beneficiario al contributo: il superbonus al 110% si applica su tutte le spese agevolate sino a concorrenza dei tetti massimi di legge, che, però, a fronte della rinuncia al contributo spettante per la ricostruzione, vengono ad essere incrementati del 50%.
In relazione al secondo punto, quindi, il contribuente che rinuncia volontariamente al contributo per la ricostruzione ha diritto al superbonus del 110% entro limiti massimi di spesa maggiorati del 50%.

La guida dell’Agenzia delle Entrate “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%”, aggiornata a ottobre 2023 (p. 20), sottolinea che “nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione”, perché “questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire” del superbonus “rafforzato” (in tal senso la circ. n. 23/2022, §§ 4.1 e 4.2. Si veda “Superbonus rafforzato solo con rinuncia al contributo richiesto” del 14 novembre 2022. Si ricorda infatti che l’inedita risposta a interpello della DRE dell’Emilia Romagna n. 909-1210/2022 ha negato la spettanza del superbonus “rafforzato” all’acquirente di un’immobile per il quale i precedenti proprietari, pur essendo in possesso della scheda AeDES con livello di danno grave E, non avevano mai dato avvio alla pratica di richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma.).

In conclusione, secondo questa interpretazione, ove il contributo per la ricostruzione non spetti, perché la domanda è stata rigettata o perché non è stata presentata, manca il presupposto stesso della rinuncia a qualcosa che spetterebbe e, conseguentemente, manca il presupposto per poter beneficiare della maggiorazione al 50% dei tetti massimi di spesa (guida Agenzia delle Entrate luglio 2021, risposte 8 e 9).

 

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