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PREVINDAPI: contribuzione 2024 per dirigenti e quadri superiori

Il Fondo fornisce le indicazioni riguardo alle modalità e i termini di versamento del contributo contrattuale dovuto per l’anno 2024 sulle retribuzioni dei dirigenti e quadri superiori della piccola e media industria (Previndapi – circolari 01 aprile 2024, nn. 53 e 54)

Dal 2020 è previsto un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dai Dirigenti e dai Quadri superiori della piccola e media industria in servizio.

Vediamo in dettaglio le modalità e i termini di versamento dei contributi per l’anno 2024.

DIRIGENTI

Per i Dirigenti Iscritti (Classi A, B e C) il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall’azienda entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per i soli dirigenti della classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).

Per i dirigenti neoassunti o neonominati nel trimestre di riferimento si deve provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

Per i Dirigenti Non Iscritti è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.

Il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento “0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro”.

Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, e-mail, numero cellulare del beneficiario di tale contributo, nonché la decorrenza di assunzione come dirigente.

Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma

Per adempiere agli obblighi contributivi presso il Fondo è prevista la seguente modulistica:

– Modulo di adesione individuale: consente di richiedere l’iscrizione al Fondo;

– Modulo PREV/1: è necessario per denunciare trimestralmente i dati relativi alla contribuzione da versare. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni. Il modulo PREV/1 deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del sito Previndapi, utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Fondo;

– Modulo lettera d’ordine bonifico bancario: utile per ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d’ordine del bonifico. E’ indispensabile che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO, riportato nello specifico riquadro della lettera d’ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line;

– Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro: deve essere utilizzato dall’azienda per denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall’evento.

Il Fondo precisa che:

– il livello minimo contributivo deve essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore; in caso di adesione o cessazione al Previndapi in corso d’anno, il livello minimo va riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo; in caso di periodo di aspettativa non retribuita il livello minimo va riproporzionato ai soli mesi retribuiti;

– ferma restando la misura minima di contribuzione (€ 4.800,00) e/o quella del 4,5% su retribuzione annua lorda fino a € 180.000,00 a carico dell’azienda, sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro può aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto della contribuzione minima complessivamente stabilità dal c.c.n.l. Confapi-Federmanager vigente a carico dell’impresa e del dirigente. È facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente;

– agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il TFR, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

QUADRI SUPERIORI

Per i Quadri Superiori Iscritti (Classi A, B e C) il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 3,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 90.000,00 euro annui; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 90.000,00 euro annui;

I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i soli quadri superiori classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).

Per i Quadri Superiori neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

Per i Quadri Superiori Non Iscritti, è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000,00 euro annui.

Il contributo contrattuale deve essere versato annualmente, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento “0,5 Cognome Nome CF quadro superiore CF datore lavoro”.

Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, e-mail, numero cellulare del beneficiario di tale contributo nonché la decorrenza di assunzione.

Le coordinate IBAN Previndapi sono IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma

Per adempiere agli obblighi contributivi presso il Fondo è prevista la seguente modulistica:

– Modulo di adesione individuale: consente di richiedere l’iscrizione al Fondo;

– Modulo PREV/1: è necessario per denunciare trimestralmente i dati relativi alla contribuzione da versare. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni. Il modulo PREV/1 deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del sito Previndapi, utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Fondo;

– Modulo lettera d’ordine bonifico bancario: utile per ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d’ordine del bonifico. E’ indispensabile che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO, riportato nello specifico riquadro della lettera d’ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line;

– Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro: deve essere utilizzato dall’azienda per denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall’evento.

Il Fondo precisa che:

– in caso di periodi retributivi inferiori all’anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d’anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore;

– ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al Previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro può aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore;

– agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il TFR, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

– qualora il versamento annuo del contributo base (quota azienda + quota quadro superiore), superi il limite di deducibilità fiscale – fissato in € 5.164,57 – la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell’erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il Quadro Superiore comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l’ammontare della contribuzione non dedotta. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto, utilizzando l’apposito modulo “mancata deduzione contributi”.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

PREVINDAPI – Circolare 01 aprile 2024, n. 53;

PREVINDAPI – Circolare 01 aprile 2024, n. 54.

 

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