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Il c.d. “matto del barbiere” è una trappola di apertura scacchistica; rappresenta una delle conclusioni di gran lunga più comune in una partita di scacchi, pur non essendo il più rapido possibile. Deve il nome al fatto per cui, nelle 4 mosse, la Regina e l’Alfiere agiscono come una forbice.

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Nella specie, parte attrice contestava l’indeterminatezza del contratto di mutuo, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del tipo di ammortamento, del regime finanziario, poiché in diritto affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve avere un contenuto “assolutamente univoco, contenente una puntuale specificazione” e deve essere desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante; di tal guisa, apprendeva soltanto a posteriori che “il modello applicato per l’ammortamento era quello alla francese e che gli interessi operavano in regime composto senza che sul punto fosse convenuta alcuna clausola come previsto dall’art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000”.

A giudizio del Tribunale torinese, la domanda di nullità è infondata, in quanto.

A) Il contratto contiene tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni del mutuatario, rata per rata, i.e. rimborso della quota capitale e pagamento periodico degli interessi sul capitale in godimento.

B) Con riguardo alla modalità di calcolo degli interessi, non v’è ragione di discostarsi dalla previsione del codice civile (segnatamente, 821 c.c.), i.e. gli interessi sono generati giorno per giorno sul capitale residuo, dall’inizio alla fine di ciascuna rata mensile, al tasso d’interessi convenuto, scadono e vengono pagati con la periodicità mensile prevista nel contratto.

C) L’indicazione del regime finanziario pretesa dall’attrice è elemento non rilevante, i.e. non aggiunge informazioni necessarie per la determinazione degli interessi.

D) Al contratto è allegata la tabella di ammortamento, contenente per ciascuna delle n. 360 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all’integrale rimborso del prestito con l’ultima rata (capitale residuo = 0), e dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto. Su questa premessa, l’indicazione del tipo di ammortamento è superflua, i.e. non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell’oggetto del contratto e alla composizione delle rate.

E) Infine, il contratto contiene la misurazione dell’onerosità del prestito su base annua, i.e. l’indicazione del TAEG/ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla legislazione di settore (D.M. Tesoro 8.7.1992, delibera CICR 3.4.2003). L’attrice non contesta la correttezza dell’informazione sul TAEG.

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Prima mossa.

I mutuatari si sono obbligati “al pagamento degli interessi maturati dal giorno del rilascio della somma depositata all’ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio” (c.d. preammortamento) e “al pagamento, a partire dal mese successivo [..] di 360 mensilità posticipate comprensive sia di quote interesse, al tasso determinato così come indicato al precedente punto, che di quote capitale nella quantità indicata nel piano di ammortamento che, firmato dalle parti [..] , si allega al presente atto sotto la lettera B”. La durata del mutuo è stata convenuta in anni 30, a cui corrispondono le 360 mensilità, “oltre il periodo”, di preammortamento, “intercorrente tra la data di stipula e l’ultimo giorno del mese in cui è avvenuto il rilascio della somma mutuata” e perciò a decorrere dal mese successivo al giorno della stipula. Il contratto contiene gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni, i.e. la quota capitale e la quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d’interesse e tempo. Relativamente alla quota capitale, il contratto contiene la tabella di ammortamento del mutuo, sottoscritta dalle parti, contenente l’indicazione per ciascuna delle n. 360 rate della quota capitale, espressa in percentuale di capitale mutuato, e del debito residuo risultante dal pagamento della rata. Una banale moltiplicazione restituisce per ciascuna rata, l’ammontare della quota capitale e del debito residuo risultante. Con riferimento al tasso d’interesse, la tabella di ammortamento non contiene l’indicazione delle quote interessi, poiché “gli interessi saranno calcolati per ciascun periodo applicando i criteri stabiliti in contratto”, dal momento che il mutuo è stato contratto a tasso variabile. Il contratto indica il tasso nominale annuo (TAN) e il tasso periodale da applicare al capitale in godimento per determinare la quota d’interessi maturata nel periodo. Trattandosi di mensilità, il tasso periodale è pari a 1/12 del TAN. Infatti, il contratto stabilisce il tasso d’interesse “nella misura iniziale pari a 1/12 del tasso nominale annuo del 4,5%” (e cioè 0,375% mensile). Tale tasso di periodo deve essere usato, secondo l’accordo delle parti, come “base di calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data di rilascio della somma mutuata e comunque dal 90° giorno decorrente dalla data di stipula”. Per le mensilità successive, il tasso convenuto, variabile di semestre in semestre, è pari a Euribor 6 mesi aumentato di 1,5 p.p.. Infatti, si legge in contratto che “per ogni successivo mese si applicherà, nell’ambito di ciascun semestre solare, il tasso d’interesse mensile risultante dalla somma dei seguenti addendi: a. Quota fissa pari a 1/12 di punti di 1,5 annui quale margine a favore della banca; b. Una quota variabile costituita dal tasso mensile pari ad 1/12 del tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi rilevato a cura della FBE e dell’ACI sul circuito Dow Jones Telerate (allora alla pagina 248), il quartultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data = valuta) e pubblicato di norma da ‘Il Sole 24 Ore’”. Per il caso di indisponibilità del tasso Euribor, le parti hanno infine convenuto di fare “riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei Buoni del Tesoro semestrali, così come comunicato dalla Banca d’Italia e relativo all’ultima asta tenutasi immediatamente precedente la data di mancata rilevazione del parametro”.

Relativamente alla quota interessi, nel contratto di mutuo, il diritto in concesso in godimento è l’intero capitale che il mutuatario ha ricevuto e non ha ancora rimborsato (rimborso che, in genere, avviene mediante il pagamento delle quote capitali previste, rata per rata, nel piano di ammortamento). Gli interessi periodicamente maturati vengono anche pagati come quota interessi della rata: anche questo punto risulta in modo non equivoco dalla tabella di ammortamento allegata al contratto, per farne parte integrante, e sottoscritta dalle parti.

Pertanto, deve conclusivamente affermarsi che il contratto fornisce, rata per rata, tutti gli elementi necessari e sufficienti a calcolare l’interesse, i.e. il debito residuo in linea capitale, il tasso d’interesse annuo e il tempo di maturazione (mensile) o, più semplicemente, il tasso periodale.

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Seconda mossa.

L’attrice protesta l’assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, ma quest’informazione non è necessaria (nel caso di specie) per la costruzione univoca del piano di ammortamento, poiché al contratto è allegata la tabella di ammortamento, la quale contiene per ciascuna delle n. 360 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all’integrale rimborso del prestito con l’ultima rata (capitale residuo = 0), e il contratto dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l’omessa informazione circa il regime finanziario col quale è stato costruito il piano di ammortamento.

Infatti, tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono liquidati con periodicità infra-annuale, utilizzando un tasso periodale che è una frazione (un-ennesimo) del tasso annuo nominale. In definitiva, tipo di ammortamento e regime finanziario non sono (nel caso di specie) “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall’Autorità di vigilanza, in termini generali e a prescindere dalla loro indispensabilità per la determinazione delle obbligazioni nel caso concreto.

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Terza mossa.

Questione diversa dalla determinazione delle obbligazioni ex mutuo, in particolare di quella per interessi, è la misurazione dell’onerosità (o redditività) di un’operazione finanziaria qualsiasi, per le funzioni previste dalla legislazione di settore (trasparenza nei rapporti banca-clientela, comparabilità di prodotti concorrenti, concorrenzialità del mercato, repressione dell’usura). Tale indicatore sintetico di costo è il TAEG, che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.

Parte attrice espone in modo confuso e approssimativo generiche contestazioni al metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, senza essere in grado di calarle nel contesto del contratto oggetto di causa, né di utilizzare i dati del contratto per comprovare la fondatezza dei propri assunti. il metodo di ammortamento de quo farebbe “maturare gli interessi più velocemente di quanto consentano le norme” e ciò sarebbe comprovato “dallo stesso piano di ammortamento che distribuisce gli interessi in modo non uniforme nel piano di ammortamento violando i principi di equità e proporzionalità sanciti dalla Corte di Giustizia Europea”. Per converso, gli interessi di ammortamento, rata per rata, sono generati sul debito residuo giorno per giorno, al tasso di periodo, pari a “un ennesimo” del tasso nominale annuo. Alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi prodotti sono pagati: modalità questa che non comporta alcuno scostamento dalla regola di diritto dell’art. 821 c.c. Per quanto riguarda “la distribuzione non uniforme” degli interessi nel piano di ammortamento, questa dipende dal fatto che il progressivo rimborso del capitale comporta ceteris paribus la maturazione di interessi decrescenti nell’unità di tempo mensile. Inoltre, come è stato più volte osservato dalla prevalente e condivisa giurisprudenza, “il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè «alla francese») non importa [..] automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato[1].

*****

Quarta mossa.

Parte attrice deduce la nullità e/o inapplicabilità del tasso Euribor nel periodo 2005-2008 in ragione dell’accertata intesa, tra alcune banche europee, per la concertazione delle segnalazioni, allo scopo di manipolare le risultanze del tasso Euribor, come da Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013. Nella ricostruzione attorea, non sarebbe rilevante che la Banca odierna convenuta non abbia preso parte all’intesa per la manipolazione del tasso, poiché “ad essere colpito dalla nullità è l’Euribor a poco rilevando dunque la responsabilità dell’alterazione del detto tasso: per tale profilo, sono state irrogate le dovute sanzioni; se poi la condotta delle banche ritenute colpevoli hanno causato danni alle altre banche queste ultime saranno libere di agire nei confronti degli istituti sanzionati per il danni eventualmente subiti, ma nulla a che vedere con le conseguenze della nullità della clausola che rinvia all’Euribor per il periodo incriminato che in via presuntiva (presunzione iuris tantum) da spazio all’esistenza di un danno cagionato dall’illecito, Direttiva 2014/ 104/UEart. 14, comma 2 e 17 e art. 2 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3”. Una recente ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione[2] ha ritenuto di aderire a una posizione simile a quella dell’attrice, affermando il principio di diritto che “le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente”.

Tali conclusioni non possono però essere condivise. Il giudice torinese evidenzia come la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/104/UErelativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 3/2017, attribuisce la legittimazione passiva per il “danno causato da una violazione del diritto della concorrenza” esclusivamente all’autore della violazione, i.e. “l’impresa o l’associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza. La centralità dell’autore della violazione nell’azione di risarcimento del danno è ribadita anche dall’art. 8 D.lgs. n. 3/2017, secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto Firmato Da: ASTUNI ENRICO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 491580c40320c19f 8 della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: [..] c) dell’identità dell’autore della violazione. La giurisprudenza unionale concede l’azione di risarcimento del danno anche a favore di chi ha subito nella propria contrattazione una ricaduta negativa, in termini di prezzo, della manipolazione della concorrenza (c.d. umbrella effect), situazione questa rispondente all’allegazione dell’attrice: invero, la concertazione di talune imprese bancarie avrebbe influito sul risultato giornaliero di Euribor e ciò avrebbe comportato per l’attrice un maggior onere per interessi rispetto al giusto. È, pur tuttavia, da osservare che l’apertura della legittimazione attiva ai terzi danneggiati, senza aver intrattenuto vincoli contrattuali con le imprese aderenti all’intesa, non estende al contempo la legittimazione passiva all’impresa rimasta estranea, ma si sostanzia nell’attribuzione al danneggiato dalla politica di prezzo di un’azione extracontrattuale nei confronti delle imprese aderenti. Si legge infatti nel leading case[3] che pur in tal caso “la vittima di un prezzo di protezione («umbrella pricing») può ottenere il risarcimento del danno subito ad opera degli aderenti ad un’intesa, ancorché non abbia intrattenuto vincoli contrattuali con loro, laddove risulti accertato che, alla luce delle circostanze di specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, detta intesa fosse tale da poter incidere sull’applicazione di un prezzo di protezione da terzi agenti autonomamente e che tali circostanze e peculiarità non potessero essere ignorate dai membri dell’intesa medesima”.

Chiarito, dunque, che la responsabilità per la violazione della concorrenza, secondo il diritto unionale, non si propaga a qualunque impresa si trovi sul mercato influenzato dall’intesa restrittiva (e in ogni caso l’attrice non ha proposto una domanda risarcitoria) deve esaminarsi l’ulteriore profilo della tenuta del tasso Euribor come indice di mercato in presenza di una concertazione tesa alla manipolazione del tasso. La summenzionata ordinanza della Cassazione n. 34889/2023 ha ritenuto la nullità parziale, per la parte concernente il parametro Euribor degli anni 2005-2008, del finanziamento concesso da un’impresa estranea all’intesa, perché “raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)”. Sennonché è stato ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione[4] che “il cosiddetto contratto ‘a valle’ costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che “la funzione illecita di una intesa si realizza per l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile. In altri termini stante il “collegamento funzionale” con la volontà anticompetitiva a monte – ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all’intesa che li precede: nulla essendo quest’ultima, la nullità non può che inficiare anche l’atto consequenziale”.

Succintamente, il contratto si trova “a valle” perché serve a dare esecuzione all’intesa anticoncorrenziale e a realizzare gli scopi illeciti delle imprese aderenti ed è, per tale strumentalità a un fine illecito, colpito da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. e art. 2 l. n. 287/90. Lo scopo illecito consiste qui, in modo evidente, nel miglioramento da parte delle Banche aderenti alla concertazione dei propri flussi reddituali in relazione alle “posizioni di negoziazione/esposizioni assunte”. A fugare il facile pregiudizio che esista un uniforme interesse del ceto bancario a mantenere alto il tasso Euribor, si legge al contrario nella Decisione della Commissione che, secondo la varietà delle posizioni assunte (in operazioni di credito e/o derivati su tassi) “una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (quando riceve un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni)”.

Due sono, pertanto, le primarie differenze tra il caso all’odierno esame e i precedenti riguardanti lo schema di fideiussione omnibus raccomandato dall’ABI alla generalità delle banche aderenti e da queste volontariamente adottato:

1) manca l’intervento di un ente esponenziale degli interessi dell’intero ceto bancario;

2) difetta una posizione collettiva comune all’intero ceto bancario nei confronti della clientela.

Di talché, non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anticoncorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento (si badi, decisivo) dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.

Infine, deve ribadirsi che il giudizio di attendibilità di Euribor come parametro di mercato deve farsi a priori e in ragione delle cautele adottate, per evitare segnalazioni erratiche, eventualmente interessate, e non, contrariamente, a posteriori in ragione dell’effettiva (riuscita o tentata, qui non importa) manipolazione del tasso in una o più rilevazioni. Difatti, Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell’Europa centrale) all’agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro[5].

Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve, infatti, ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea. Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente (notoriamente all’Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato e obbligazioni corporate) definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread. A giudizio del Tribunale sabaudo, appare, consequenzialmente, inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi”. Da ultimo, non può sottacersi l’esistenza di alcune cautele, a presidio del parametro Euribor, contro il rischio di manipolazioni a opera di uno o più degli attori del mercato interbancario: poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo) e sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.

Le domande attoree devono, in conclusione, integralmente respingersi.

*****

(Scacco matto, ndr)

 

 

 

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[1] V. da ultimo ABF, Collegio di Napoli, 07.02.2023, n. 1224.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889, già annotata su questo Portale, con nota di S. Rescigno, Il contratto di leasing finanziario tra trasparenza delle condizioni contrattuali e intese restrittive della concorrenza, 22 dicembre 2023, Il contratto di leasing finanziario tra trasparenza delle condizioni contrattuali e intese restrittive della concorrenza. – Diritto del Risparmio.

[3] Cfr. CGUE, 05.06.2014, C-557/12.

[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 04.02.2005, n. 2207; Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994.

[5] Contribuiscono per l’Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena.

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