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Più tempo per il versamento della prima rata dei minimi
2024
per gli iscritti a Inarcassa. Come
specificato sul sito dell’ente previdenziale, è stata infatti
anticipata al 23 maggio 2024 l’emissione dei PagoPA, confermando la
stessa scadenza del 30 giugno 2024.

Contributi minimi Inarcassa: ok al versamento 

In questo modo, architetti e ingegneri iscritti alla  Cassa
potranno subito compensare con F24, rateizzare con
Inarcassa Card oppure scegliere un altro tra i
metodi di pagamento disponibili, che includono l’addebito diretto
su conto (SDD) nel caso di rateizzazione dell’importo del
conguaglio annuale, il bonifico bancario oppure ancora
il finanziamento.

Cosa sono i contributi minimi

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza,
i contributi previdenziali di Inarcassa sono
connessi all’esercizio della libera professione e includono:

  • il contributo soggettivo, obbligatorio
    per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale
    sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per
    l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo
    di iscrizione intervenuto nell’anno;
  • il contributivo facoltativo, che è
    volontario e va calcolato in base ad una aliquota modulare
    applicata sul reddito professionale netto;
  • il contributo integrativo, obbligatorio
    per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di
    partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le
    società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul
    volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
  • il contributo di maternità/paternità,
    obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.

Sia il contributo soggettivo che quello integrativo prevedono il
versamento di contributi minimi:

  • nel caso del contributo soggettivo, esso
    va corrisposto indipendentemente dal reddito
    professionale dichiarato. Il suo ammontare varia annualmente in
    base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a
    2.695 euro;
  • nel caso del contributo integrativo, esso va
    corrisposto indipendentemente dal volume di affari IVA
    dichiarato. Anche in questo caso l’ammontare varia annualmente in
    base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a 815
    euro
    .

Entrambi i contributi minimi, a partire dal 01/01/2021, sono
dovuti per intero dagli iscritti pensionati di
Inarcassa
, fatta eccezione per i pensionati di invalidità
Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con
disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il
contributo nella misura del 50%.

Inoltre il contributo minimo
è frazionabile in dodicesimi in
relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è
dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Collegato al versamento dei minimi è il contributo
di maternità/paternità, che deve essere
versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il
30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Per l’anno 2024 l’importo della
contribuzione di maternità/paternità è stato  provvisoriamente
definito con lo stesso valore del 2023 (60 euro) e con la
prima rata dei minimi bisognerà versare 30
euro.
.

Deducibilità dei contributi minimi

Infine, Inarcassa ricorda che i contributi sono deducibili,
secondo il regime fiscale adottato dal professionista:

  • regime fiscale ordinario: i contributi versati
    per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a
    capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP
    (oneri deducibili) del modello Persone Fisiche.
  • regime fiscale di vantaggio o regime
    forfetario
    :

    • a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con
      conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai
      fini fiscali. Se il reddito indicato non è sufficiente, la parte
      residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili)
      della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;
    • b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati
      esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal
      reddito complessivo.



 

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