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18.59 – sabato 1 giugno 2024

Egregio Signor Claudio Soini – Presidente del Consiglio provinciale – Interrogazione a risposta scritta n. 392.

 

Oggetto: Società partecipate: fuga di dirigenti?

Considerato l’allarme lanciato dal Presidente Fugatti secondo cui le retribuzioni dei dirigenti delle società provinciali sarebbero troppo basse provocandone la sistematica fuga.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1. il costo dei direttori generali delle società partecipate di cui all’allegato A della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3

2. quanti di questi hanno lasciato l’incarico negli ultimi 5 anni per dimissioni volontarie, esclusi i casi di pensionamento.

 

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)

 

 

ALLEGATO

 

 

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3

 

Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino

 

(b.u. 27 giugno 2006, n. 26, suppl. n. 3)

 

NOTE AL TESTO

Si ritiene che le disposizioni di questa legge contenenti vincoli per le leggi successive (articoli 3, comma 1; 8, comma 6; 19, commi 2, 3 e 6; e specialmente 45, comma 2) abbiano significato politico ma – per sé stesse – non siano sanzionabili giuridicamente. Vedi anche, in materia, l’art. 2, comma 115 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Capo I

Finalità e principi generali

 

Art. 1

Finalità

 

  1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:
  2. la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all’estero;
  3. la valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale nonché delle autonomie funzionali;
  4. l’attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;
  5. la partecipazione, nell’ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, al processo d’integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all’area dell’arco alpino;
  6. la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
  7. la sostenibilità dello

 

Art. 1 bis

Principi e obiettivi

 

  1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
  2. La Provincia in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale promuove con questa legge l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del

 

 

rafforzamento dell’efficacia delle politiche pubbliche.

  1. La Provincia, previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, promuove la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio- economiche e organizzative dei comuni in essi
  2. La Provincia tutela e incentiva la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, promuove e s’impegna allo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità.
  3. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l’adozione di intese o altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti cui sono interessati le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 1 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 1 ter

Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale

 

  1. Per le finalità dell’articolo 1 bis, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanziale, la Provincia può graduare il proprio intervento in base al grado di sviluppo locale, valutato con riferimento a parametri demografici, geo-morfologici e socio-economici.
  2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva con propria deliberazione l’indicatore composito di sviluppo territoriale, che può essere applicato anche con criteri diversi di gradualità e di modularità rispetto ai parametri indicati nel comma 1.
  3. La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell’indicatore previsto dal comma 2 e definisce, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa di settore, purché nel rispetto della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, termini e modalità di applicazione dell’indicatore nonché, se necessaria, l’integrazione con l’indicatore per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi (ICEF).

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

  1. Ai fini di questa legge si intende per:
  2. “agenzia”: struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a

 

 

carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;

  1. “ambito territoriale ottimale”: la dimensione ottimale per l’organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell’economicità e della continuità delle prestazioni; salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione provinciale, l’ambito territoriale ottimale coincide con uno o più “territori”;
  2. “compiti e attività”: insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all’esercizio della funzione amministrativa;
  3. “comunità”: ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo “territorio” per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto da questa legge;
  4. “d’interesse locale”: qualificazione riferita a funzioni, opere o interventi che per ragioni sociali, storiche, economiche o che per connessione con le caratteristiche, in particolare infrastrutturali o orografiche, del territorio siano da correlare a uno o più comuni o comunità, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
  5. “enti strumentali”: enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l’organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali;
  6. “funzioni amministrative”: l’insieme dei compiti e delle attività nonché degli atti anche a contenuto provvedimentale – fatto salvo quanto previsto da questa legge in materia di programmazione e di atti d’indirizzo e coordinamento ed esclusi i regolamenti specificatamente disciplinati dall’articolo 3 – ricompresi nella potestà amministrativa che si esplica, mediante atti a contenuto generale o particolare nonché mediante l’organizzazione di attività a tutela di specifici interessi pubblici ovvero di servizi di pubblico interesse per la produzione di prestazioni destinate a persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le diverse forme associative e l’intera collettività; la potestà amministrativa si esplica con riferimento ad una materia o aree di materie oggettivamente determinate e con particolare riguardo alle definizioni delle stesse contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale;
  7. “funzioni di governo”: insieme di poteri e di facoltà che si estrinsecano nell’adozione di atti di carattere generale quali regolamenti, atti d’indirizzo, piani e programmi, nell’individuazione dei pubblici servizi e nella scelta delle loro forme organizzative, dei livelli delle prestazioni e delle tariffe nonché nell’adozione dei bilanci e nella definizione delle politiche tributarie, tariffarie e di spesa, anche con riferimento agli investimenti;
  8. “funzioni d’indirizzo e coordinamento”: insieme di poteri e facoltà riservati alla Provincia e connessi alla funzione d’indirizzo politico-amministrativo e finanziario, finalizzati alla garanzia di livelli minimi di omogeneità e d’integrazione dei contenuti nell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale; questa funzione si estrinseca nell’adozione di atti di carattere generale che definiscono obiettivi, standard e risultati vincolanti per i loro destinatari;
  9. “servizi pubblici”: tutte le attività pubbliche organizzate in modo integrato e unitario per la produzione di uno specifico insieme di prestazioni materiali o immateriali, di natura fisica o economica, a carattere individuale o collettivo;
  10. “standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche”: livelli minimi delle prestazioni pubbliche che, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato, sono definiti attraverso parametri qualitativi, quantitativi, temporali, anche con riferimento ai requisiti

 

 

di accesso; essi sono stabiliti dalla Provincia nell’ambito della funzione d’indirizzo e coordinamento e devono essere assicurati su tutto il territorio provinciale;

  1. “territorio”: la dimensione spaziale di ciascuna comunità, risultante dall’insieme delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, individuata sulla base dei criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto all’esercizio delle

1 bis. Il richiamo agli enti funzionali della Provincia da parte della legislazione provinciale vigente, fatto salvo quanto specificamente disposto dai rispettivi ordinamenti, si intende riferito agli enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall’art. 4 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17.

 

 

Art. 3

Potestà legislativa e regolamentare

 

  1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e da questa
  2. La potestà regolamentare è esercitata dalla Provincia nelle materie per le quali a essa è attribuita la potestà legislativa. I comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro Nelle materie di competenza legislativa della Provincia la legge provinciale può attribuire ai comuni ulteriori potestà regolamentari, definendone gli oggetti nonché i principi e i criteri direttivi. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e alle attività dei comuni da esercitare in forma associata la potestà regolamentare dei comuni è esercitata dalla comunità nei limiti, nei modi e con le forme previsti dall’articolo 14.
  3. Nelle materie di interesse per le autonomie locali, la Provincia nell’esercizio della potestà legislativa e regolamentare assicura il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

 

Art. 4

Potestà amministrativa

 

  1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Questa legge disciplina inoltre le modalità:
  2. per l’esercizio associato delle funzioni amministrative indicate nell’articolo 8 da parte dei comuni mediante le comunità;
  3. omissis (abrogata)
  4. per l’organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei
  5. Nel rispetto del principio di leale collaborazione questa legge definisce inoltre i criteri e i modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell’esercizio delle funzioni di loro
  6. La Provincia promuove intese o accordi con lo Stato italiano, con altri stati, con

 

 

l’Unione europea e con regioni o enti locali, nei casi in cui siano richiesti per assicurare il più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni di propria competenza oppure l’unitarietà degli interessi in comune con enti e territori diversi da quelli provinciali e locali. Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l’assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.

  1. La Provincia, i comuni e le comunità attuano il principio di sussidiarietà favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale e nel rispetto delle attribuzioni degli enti ad autonomia

 

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 2 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e dall’art. 6 della l.p. 23 dicembre

2019, n. 13.

 

 

Art. 5

Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici

 

  1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguato alle esigenze di sviluppo socio-economico, questa legge disciplina:
  2. le forme e i modi per assicurare l’effettivo e responsabile svolgimento, sia a livello provinciale che a livello comunale, intercomunale e di comunità, delle funzioni di governo, e in particolare delle funzioni d’indirizzo e di scelta dei livelli minimi essenziali delle prestazioni pubbliche e delle loro forme di garanzia, nonché la definizione dell’entità della compartecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese al costo dei servizi e della verifica e valutazione dei risultati dell’azione amministrativa e delle gestioni dei servizi pubblici;
  3. le forme attraverso le quali è svolta la funzione d’indirizzo e coordinamento, la programmazione di ambito provinciale, la funzione di supporto nei confronti dei comuni e delle comunità nonché di coordinamento tra le funzioni riservate alla Provincia e quelle trasferite ed esercitate dai comuni e dalle comunità;
  4. le forme e le modalità attraverso le quali la Provincia, i comuni e le comunità esercitano le funzioni e organizzano i servizi assicurandone l’economicità e l’efficacia in tutto il territorio provinciale;
  5. i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, assicurando l’autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità.

 

Capo II

Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

 

Art. 6

Consiglio delle autonomie locali

 

  1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d’indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie

 

 

  1. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge con le modalità stabilite dall’articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 2005,
  2. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

 

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall’art. 3 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 7

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 6, 8, 9 e 10 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest’ultima legge.

 

 

Capo III

Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni

 

Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

 

  1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:
  2. rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell’Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
  3. cooperazione interregionale e transfrontaliera;
  4. cooperazione allo sviluppo;
  5. interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
  6. vigilanza e tutela sugli enti locali;
  7. libri fondiari e catasto;
  8. camere di commercio;
  9. tutela dell’ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
  10. parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo- pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
  11. grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d’interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
  12. energia, salvo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia);
  13. tutela della salute, assicurando comunque l’integrazione con le attività socio- assistenziali;
  14. previdenza complementare e integrativa;
  15. tutela del lavoro e professioni;
  16. istruzione e formazione professionale, esclusa l’assistenza scolastica e l’edilizia

 

 

scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

  1. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione;
  2. interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
  3. credito regionale;
  4. commercio con l’estero;
  5. tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d’interesse provinciale;
  6. elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;
  7. ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
  8. ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
  9. finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell’autonomia impositiva dei comuni;
  10. lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d’interesse provinciale;
  11. servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
  12. aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d’interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
  13. bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
  14. cc) patrimonio e demanio provinciali; dd) motorizzazione civile;
  15. ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; ff) statistica;
  16. gg) volontariato sociale per i servizi d’interesse
  17. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l’eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa
  18. Nelle materie diverse da quelle del comma 1, la legge provinciale trasferisce le funzioni ai comuni, con l’obbligo di esercizio in forma associata; le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni per il tramite delle comunità. Il trasferimento delle funzioni garantisce l’effettivo potere delle comunità d’incidere sulle scelte amministrative in ragione delle specifiche peculiarità del loro territorio. Sono mantenuti in capo ai sindaci e ai comuni i compiti e le attività già loro attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa

3 bis. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d’indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure,

 

 

mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall’approvazione degli atti d’indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se non lo fanno la Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dall’ordinamento degli enti locali.

  1. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
  2. assistenza scolastica;
  3. assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
  4. edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
  5. urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l’ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
  6. omissis (abrogata)
  7. programmazione economica locale per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi

9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);

  1. omissis (abrogata)
  2. la programmazione delle infrastrutture d’interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
  3. omissis (abrogata)
  4. omissis (abrogata)

j bis) ulteriori funzioni individuate d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.

  1. Sono trasferite ai comuni, senza l’obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle opere e interventi di interesse locale a carattere comunale, relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità

5 bis. Per promuovere specifici modelli di sviluppo territoriale integrati, gli strumenti di programmazione economica della Provincia, su richiesta delle comunità interessate, possono prevedere azioni e attività d’interesse locale i cui criteri d’attuazione sono assunti d’intesa con le singole comunità. Queste azioni e attività possono riguardare le seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio.

5 ter. La programmazione delle infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale è effettuata assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

  1. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla

 

 

Provincia in ciascuna materia.

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l’individuazione e la realizzazione – in forma integrata – delle azioni e delle attività di loro
  4. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell’adozione o dell’adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all’approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall’applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
  5. omissis (abrogato)
  6. omissis (abrogato)
  7. I tempi e le modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest’articolo, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

13 bis. omissis (abrogato)

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 14 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall’art. 5 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15,

dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall’art. 79 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9, dall’art. 5 della l.p. 30 luglio

2012, n. 17, dall’art. 4 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, dall’art. 7 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9 dall’art. 6 della l.p.

23 dicembre 2019, n. 13.

 

 

Art. 9

Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità

 

  1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell’adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse A tal fine:
  2. gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie; di tali risorse si tiene conto anche nell’ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;
  3. gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata; l’intesa è conclusa anche in deroga alla vigente legislazione provinciale che regola le procedure di approvazione dei

 

 

predetti strumenti; in caso di mancata intesa nei tempi previsti la Provincia può comunque approvare i propri atti, dando atto delle modalità con cui è stato attuato il contraddittorio e delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

  1. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l’esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d’indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l’intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. I predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese. Gli atti d’indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare:
  2. obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;
  3. gli standard o livelli minimi di qualità e di economicità delle prestazioni pubbliche;
  4. indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all’attuazione dei vincoli comunitari;
  5. indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili;
  6. modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente

2 bis. La definizione degli atti d’indirizzo e di coordinamento deve assicurare alle comunità, in rapporto alle risorse disponibili, un effettivo potere di decisione autonoma per l’esercizio della funzione oggetto d’indirizzo. Se sono rideterminate le risorse disponibili è conseguentemente ridefinito l’atto d’indirizzo e di coordinamento.

2 ter. Su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

2 quater. La Provincia, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi della comunità in caso di omesso o non conforme esercizio delle funzioni in violazione di legge o dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e di coordinamento.

2 quinquies. omissis (abrogato)

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 5 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, dall’art. 15 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21,

dall’art. 13 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall’art. 6 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9, dall’art. 2 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi l’art. 13, comma 1 della stessa

l.p. n. 7 del 2022) e dall’art. 62 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

 

 

Art. 9 bis

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 6 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e abrogato dall’art. 6 della l.p. 23 dicembre 2019, n.

13.

 

 

Art. 9 ter

 

 

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 26 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e abrogato dall’art. 6 della l.p. 23 dicembre 2019, n.

13.

 

 

Capo IV

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

 

Art. 10

Architettura istituzionale per l’esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale

 

  1. Fermi restando i poteri d’indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante:
  2. la direzione generale, i dipartimenti e l’avvocatura della Provincia e le relative articolazioni, disciplinati dall’articolo 29, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale;
  3. gli organi e gli uffici eventualmente previsti dalle intese o dagli accordi stipulati con la Provincia autonoma di Bolzano, le regioni, lo Stato e, nei limiti previsti dall’ordinamento, con gli organi dell’Unione europea e di altri stati, regioni o enti locali appartenenti a un altro stato;
  4. le agenzie e gli enti pubblici strumentali disciplinati dagli articoli 32 e 33;
  5. la partecipazione alle conferenze permanenti previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali), alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle regioni di cui all’articolo 263 del trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. le intese con il Consiglio delle autonomie locali da attuare ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6.
  7. Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale sono elaborati secondo i criteri di classificazione previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
  8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, commi 9 e 10, gli strumenti della programmazione provinciale sono definiti e articolati, anche con riguardo alla definizione dei budget di spesa corrente e d’investimento, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità disciplinate dal capo V nonché, ove rilevante, anche per gli ambiti territoriali ottimali dei

 

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall’art. 7 della l.p. 13 novembre

2014, n. 12.

 

 

Art. 11

 

 

Architettura istituzionale per l’esercizio della potestà amministrativa a livello locale

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:
  3. direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell’articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un’apposita convenzione ai fini dell’esercizio associato delle predette funzioni;
  4. mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;
  5. omissis (abrogata)

2 bis. Nel territorio della comunità della Vallagarina l’individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 8 è effettuata tenendo in considerazione la centralità del Comune di Rovereto nel territorio. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali a queste funzioni. Con convenzione tra la comunità e il Comune di Rovereto possono essere individuati anche compiti e attività esercitati dal comune relativamente al proprio territorio ed eventualmente a tutto o a una parte del territorio della comunità. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere che una quota delle risorse del fondo previsto dall’articolo 24 bis, comma 1, assegnate alla Comunità della Vallagarina siano destinate al finanziamento di interventi individuati d’intesa tra la comunità e il Comune di Rovereto.

2 ter. Nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area del comparto autonomie locali, l’eventuale passaggio di personale è disciplinato da apposito accordo stipulato tra il Comune di Rovereto, la Comunità della Vallagarina e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 8 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 12

Territori

 

  1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell’esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in
  2. L’individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un’unica intesa da raggiungere ai sensi dell’articolo 6. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della

 

 

Regione.

  1. L’individuazione dei territori è disposta nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e dal comma 4 di quest’articolo. Nell’ambito delle intese di cui all’articolo 6 sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione del comma 5 dell’articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, 1, assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa; i consigli comunali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge possono presentare proposte alla Conferenza permanente.
  2. Successivamente all’individuazione dei territori ai sensi del comma 2, uno o più comuni possono chiedere alla Provincia di essere aggregati a un altro territorio, purché:
  3. sia rispettato il principio di continuità territoriale anche nei nuovi territori conseguenti alla modifica;
  4. la dimensione demografica e l’estensione dei territori risultanti dalla modifica assicurino comunque il rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali ed alla sostenibilità

4 bis. Nel caso di fusione tra due o più comuni appartenenti a territori diversi la Provincia, su proposta del comune derivante dalla fusione, dispone l’aggregazione di quest’ultimo all’uno o all’altro territorio, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4.

  1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 può essere altresì avanzata, da non meno dei due terzi dei comuni interessati e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel costituendo territorio, la proposta di costituzione di un nuovo La volontà dei comuni è espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell’ambito di ciascun comune interessato. Nel caso si esprimano sia il consiglio comunale sia la popolazione prevale il risultato del referendum.
  2. La Provincia assicura, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i supporti tecnici e la consulenza necessari ai comuni per la formulazione delle proposte di modifica dell’articolazione
  3. Le modifiche dell’articolazione territoriale sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, in quanto compatibile. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina i tempi per l’efficacia delle modifiche, le conseguenti misure anche di carattere organizzativo e finanziario e le misure relative all’eventuale trasferimento di beni e

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 9 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

ATTUAZIONE

Per l’attuazione del comma 2 vedi il d.p.p. 17 aprile 2007, n. 65 (b.u. 24 aprile 2007, n. 17).

 

 

Art. 12 bis

Aree geografiche

 

  1. A seguito dell’approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell’articolo 9 bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri:
  2. omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d’identificazione nelle tradizioni storico-culturali della popolazione;
  3. adeguatezza nell’esercizio delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di

 

 

pianificazione e di programmazione territoriale e socio-assistenziale.

  1. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire eventuali ulteriori criteri per la ripartizione del territorio ai sensi del comma
  2. Se tutti i comuni compresi in un’area geografica costituiscono, a seguito di fusione, un comune unico, tale comune assume, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Il Comune di Rovereto ha le caratteristiche per poter essere riconosciuto area geografica ai sensi del comma 1. A tal fine, con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa tra la comunità e il nuovo comune, sono definiti i rapporti attivi e passivi che passano in capo al comune. Il Comune di Rovereto può presentare la richiesta di riconoscimento dopo l’entrata in vigore di questo
  3. Se in tutte le aree geografiche del territorio di una comunità si costituiscono comuni unici ai sensi del comma 3 si procede alla liquidazione della comunità ai sensi di quanto previsto dal comma
  4. Quando si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni di un territorio questo comune assume le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità per la liquidazione delle comunità sulla base delle disposizioni di questa legge per la liquidazione dei comprensori, in quanto
  5. Per assicurare che le funzioni siano esercitate nel rispetto del principio di adeguatezza, la Giunta provinciale può stabilire che determinate funzioni precedentemente gestite mediante le comunità siano esercitate dai comuni unici costituiti ai sensi dei commi 3 e 5:
  6. attraverso una convenzione con le rispettive comunità o con altri comuni unici;
  7. nel rispetto di linee guida uniformi adottate dai comuni unici, dalle comunità cui essi appartenevano precedentemente e da altri comuni unici costituiti nell’ambito di queste comunità.
  8. Ove le convenzioni e le linee guida uniformi previste dal comma 6 non siano approvate entro il termine fissato dalla Giunta provinciale, la stessa può attivare il potere sostitutivo previsto dall’articolo 54 dello Statuto
  9. Fino alla liquidazione della comunità ai sensi del comma 4, la Provincia definisce le risorse di cui all’articolo 24 bis spettanti all’intero territorio di cui all’articolo 12. Le comunità e i comuni-comunità definiscono d’intesa tra loro il riparto delle risorse tra gli enti interessati e la relativa programmazione degli interventi. In caso di mancata intesa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 24

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 10 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 13

Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

 

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)
  3. omissis (abrogato)
  4. omissis (abrogato)
    1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13 bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:
  5. la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l’ambito territoriale ottimale;

 

 

  1. la stipula di un’apposita convenzione, qualora l’ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l’intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.
    1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d’indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:
  2. alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
  3. in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l’assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell’esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

  1. I servizi pubblici d’interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in
  2. I servizi pubblici privi d’interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:
  1. direttamente;
  2. mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  3. mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell’associazione siano in grado, in relazione all’attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l’attività e di controllare i risultati;
  4. mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell’accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
  5. mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure
    1. Al fine di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e
    2. I servizi contemplati da quest’articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:
  6. ciclo dell’acqua;
  7. ciclo dei rifiuti;
  8. omissis (abrogata)
  9. trasporto pubblico locale;
  10. distribuzione dell’energia. 6 omissis (abrogato)

 

 

6 ter. omissis (abrogato)

  1. L’intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l’altro:
  1. le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l’allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;
  2. le modalità per l’esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all’integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;
  3. le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell’esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;
  4. le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;
  5. ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti 7 bis. omissis (abrogato)
    1. L’Istituto trentino per l’edilizia abitativa – società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 “Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa”), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all’ITEA

s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024 su richiesta del comune o della comunità interessati, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell’edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell’ambito della revisione della presente legge, e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

  1. Le norme di quest’articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 7 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27,

dall’art. 6 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, dall’art. 2 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 21, dall’art. 19 della l.p. 9 agosto

2013, n. 16, dall’art. 7 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9, dall’art. 39 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dall’art. 4 della l.p. 4

agosto 2022, n. 10 e dall’art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

 

 

Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

 

  1. L’ambito territoriale ottimale coincide con l’intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:
  2. trasporto pubblico locale extraurbano;
  3. depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
  4. gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma
  5. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l’intesa prevista dall’articolo 13, comma 6, possono avere dimensione

 

 

non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell’ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

  1. Le fasi del ciclo dell’acqua corrispondenti all’acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l’equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6 bis, e dall’articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma
  2. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla
  3. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell’ambito istituito mediante convenzione tra i predetti L’ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall’ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell’ente di governo dell’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l’organizzazione e l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – anche mediante l’individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo – e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell’ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata.

5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l’ente di governo dell’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell’impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l’impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l’ente di governo dell’ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un’analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l’ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all’analisi dei predetti elementi, l’ente di governo dell’ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

  1. In materia di discariche si applica l’articolo 102 quinquies del decreto del

 

 

Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un’efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l’omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d’interesse economico l’intesa prevista dall’articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 31 dicembre 2024; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell’intesa. Decorso inutilmente l’ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall’intesa, tenendo conto delle posizioni Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell’intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il 31 luglio 2025.

7 bis. Per le fasi del ciclo dell’acqua previste dal comma 3, l’intesa prevista dall’articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 31 luglio 2025. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L’intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l’ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

  1. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
  2. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l’articolo

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 7 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, così modificato dall’art. 74 della l.p. 27 dicembre 2012, n.

25, dall’art. 19 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall’art. 26 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall’art. 39, comma 1 della

l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 39, comma 3), dall’art. 11 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, dall’art. 1 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, dall’art. 16 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, dall’art. 9 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, dall’art. 24 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19 e dall’art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

 

 

Capo V

Istituzione delle comunità

 

NOTE AL TESTO

Vedi però l’art. 5 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

 

 

Art. 14

Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

 

  1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.
  2. Le comunità  sono   enti   pubblici   locali   a   struttura   associativa   costituiti

 

 

obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

  1. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.
  2. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:
  3. le attribuzioni degli organi della comunità;
  4. le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l’approvazione di determinate deliberazioni;
  5. omissis (abrogata)
  6. omissis (abrogata)
  7. omissis (abrogata)
  8. omissis (abrogata)
  9. omissis (abrogata)
  10. i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma

4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. Il consiglio dei sindaci a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell’albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

  1. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità.
  2. Lo statuto prevede:
  3. le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter;
  4. le modalità per l’attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
  5. le modalità per l’attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza;
  • bis) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l’integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno

6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica

 

 

pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

6 ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all’articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale.

  1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei Ove la comunità, d’intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall’articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993,
  2. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l’attuale sede segretarile della comunità di valle.
  3. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all’esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo così modificato dall’art. 6 della p. 27 novembre 2009, n. 15, dall’art. 1 della l.p. 10 dicembre 2010, n. 26,

dall’art. 11 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e dall’art. 3 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

  • Vedi anche, in relazione alla lettera c bis) del comma 6, l’art. 11, comma 8 della p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 15

Organi della comunità

 

  1. Sono organi della comunità:
  2. il consiglio dei sindaci;
  3. il presidente;
  4. l’assemblea per la pianificazione urbanistica e lo
  5. Se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l’istituzione di un comitato esecutivo.
  6. Al presidente, ai membri del consiglio dei sindaci, dell’assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e a quelli del comitato esecutivo, se istituito, spetta un’indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. Ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l’indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l’ente locale.

 

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall’art. 1 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15 e dall’art. 9 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25,

sostituito dall’art. 12 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così sostituito dall’art. 4 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo, nel testo vigente prima della sua sostituzione disposta dalla l.p. n. 12 del 2014; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 16

Consiglio dei sindaci

 

  1. Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d’indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l’attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
  2. Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del

 

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall’art. 14 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, sostituito dall’art. 2 della l.p. 27 novembre

2009, n. 15, modificato dall’art. 2 della l.p. 10 dicembre 2010, n. 26, sostituito dall’art. 13 della l.p. 13 novembre

2014, n. 12 e così sostituito dall’art. 5 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo, nel testo vigente prima della sua sostituzione disposta dalla l.p. n. 12 del 2014; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 17

Presidente

 

  1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio dei sindaci e l’assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Il presidente può delegare specifiche funzioni a singoli componenti del consiglio dei sindaci.
  2. Il presidente è nominato dal consiglio dei sindaci, che lo sceglie fra i propri componenti o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità, entro novanta giorni dal termine del mandato del presidente uscente. Fino alla nomina del presidente svolge le funzioni di presidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei
  3. Il presidente può inoltre essere scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, da almeno quattro quinti, arrotondati all’unità superiore, dei componenti del consiglio dei sindaci. In questo caso si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 78, 79 e 80 della legge regionale n. 2 del
  4. In caso d’impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente, designato dal presidente tra i componenti del consiglio dei In caso di mancata designazione, svolge le funzioni di vicepresidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.

 

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall’art. 36 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6, dall’art. 4 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, sostituito

dall’art. 3 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15, dall’art. 14 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così sostituito dall’art.

6 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo, nel testo vigente prima della sua sostituzione disposta dalla l.p. n. 12 del 2014; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha

 

 

chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 17 bis

Comitato esecutivo

 

  1. Il comitato esecutivo, se è istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 2, è composto dal presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i sindaci che appartengono al consiglio dei sindaci o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità. Nelle comunità in cui sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna il comitato esecutivo, se costituito, può essere composto da un ulteriore membro scelto dal presidente fra i sindaci dei predetti comuni.
  2. Il comitato esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consultive e propulsive rispetto all’attività del consiglio dei sindaci. Il comitato delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del
  3. Il consiglio dei sindaci può delegare al comitato esecutivo specifiche funzioni o attività.
  4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 4 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15, già sostituito dall’art. 15 della l.p. 13 novembre 2014,

  1. 12 e così sostituito dall’art. 7 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

 

Art. 17 bis 1

Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

 

  1. L’assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.
  2. L’assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell’assemblea sia negativo l’approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza Lo statuto può riconoscere all’assemblea ulteriori funzioni consultive.
  3. L’assemblea è composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunità. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere. Se il comune non ha una minoranza consiliare, il consiglio comunale nomina il secondo componente dell’assemblea tra i consiglieri comunali. L’assemblea è presieduta dal presidente della comunità.
  4. I componenti dell’assemblea per la pianificazione urbanistica entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo.
  5. In caso d’impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco è componente dell’assemblea il vicesindaco, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il commissario

 

 

  1. In caso di impedimento e per le altre cause di cessazione dalla carica del consigliere di minoranza componente dell’assemblea, questi è sostituito dal consigliere di minoranza che lo segue immediatamente in ordine di

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 8 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

 

Art. 17 ter

Decadenza del presidente e del comitato esecutivo

 

  1. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello
  2. In caso di cessazione dalla carica del presidente di comunità il consiglio dei sindaci provvede alla nomina del nuovo presidente con le modalità previste dall’articolo
  3. Il comitato esecutivo, se istituito, decade insieme al presidente che lo ha nominato.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 16 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così sostituito dall’art. 9 della l.p. 6 giugno 2022,

  1. 7.

 

 

Art. 17 ter 1

Ulteriori disposizioni

 

  1. Le modalità per l’applicazione di questo capo possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie
  2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull’elezione degli organi delle amministrazioni

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 10 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7. (che non precisa in quale capo dev’essere inserito il nuovo articolo).

 

 

Capo V bis

omissis

 

NOTE AL TESTO

Capo aggiunto dall’art. 17 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e abrogato dall’art. 12 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

 

Capo V ter

Partecipazione negli enti locali

 

NOTE AL TESTO

Capo aggiunto dall’art. 24 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12; la sua rubrica è stata così modificata dall’art. 3 della

l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

 

 

Art. 17 decies

Processo partecipativo

 

  1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s’intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all’adozione di un atto di natura amministrativa e all’assunzione di decisioni pubbliche di competenza degli enti locali, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:
  2. attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
  3. integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;
  4. valorizzazione dell’autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali;
  5. promozione di un’informazione trasparente e imparziale;
  6. promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
  7. rafforzamento della legittimazione e del ruolo degli enti locali e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni;
  8. riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 25 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

 

 

Art. 17 undecies

Diritti di partecipazione

 

  1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un’età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all’oggetto del processo
  2. Sono legittimati a proporre l’attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 26 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

 

 

Art. 17 duodecies

Autorità per la partecipazione locale

 

  1. L’autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi negli enti
  2. L’autorità è nominata dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e ha sede presso la
  3. L’autorità è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici; il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per la scelta e i

 

 

requisiti dei componenti esperti.

  1. L’autorità si riunisce almeno due volte l’anno e comunque quando è necessario per l’esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell’articolo 17 quater decies, comma 3, e nei casi previsti dall’articolo 17 quater decies, comma 4. Ai componenti dell’autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio e di quelle per la consumazione dei pasti sostenute per lo svolgimento della loro attività, nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Ai componenti esperti spettano i compensi determinati nella deliberazione di nomina entro i limiti massimi definiti in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).
  2. L’autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza, il suo funzionamento e l’organizzazione dei

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 27 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

 

 

Art. 17 ter decies

Compiti dell’autorità

 

  1. L’autorità svolge in particolare i seguenti compiti:
  2. attiva d’ufficio i processi partecipativi previsti dall’articolo 17 quater decies, comma 1;
  3. valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall’articolo 17 undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia;
  4. decide sulla rilevanza e la titolarità dell’interesse a partecipare dei soggetti previsti dall’articolo 17 undecies, comma 1;
  5. cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati;
  6. assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l’ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo;
  7. assicura la promozione culturale e scientifica della partecipazione anche mediante lo svolgimento di attività di formazione e

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 28 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, così modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre

2017, n. 17 e dall’art. 10 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

 

 

Art. 17 quater decies

Forme della partecipazione

 

  1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione:
  1. la proposta di piano sociale;
  2. il documento preliminare per l’elaborazione del piano territoriale della comunità;
  3. il programma degli investimenti territoriali previsto dall’articolo 24 bis, comma 1;
  4. la proposta di programma di sviluppo economico;

d bis) gli accordi di programma previsti dall’articolo 9, comma 2 quinquies;

 

 

  • ter) le opere pubbliche previste dagli strumenti di programmazione comunale da finanziarsi in tutto o in parte con il contributo di scopo di cui all’articolo 13 del provvedimento legislativo provinciale concernente “Legge di stabilità provinciale 2017”; per le opere pubbliche di cui all’articolo 9, comma 2 quinquies), di questa legge, il processo partecipativo è svolto ai sensi della lettera d bis).
    1. La comunità comunica all’autorità l’avvio della procedura per l’approvazione degli atti previsti dal comma 1, per consentire l’attivazione del processo
    2. Al di fuori dei processi indicati nel comma 1, i soggetti previsti dall’articolo 17 undecies, comma 2, possono presentare all’autorità per la partecipazione proposte per l’attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta per l’attivazione di un processo di partecipazione, l’autorità per la partecipazione comunica ai soggetti promotori l’esito della valutazione in merito alla ammissibilità della L’autorità è tenuta comunque a motivare le proprie decisioni. Qualora l’autorità per la partecipazione non risponda entro il termine fissato in questo comma, la proposta di partecipazione si intende ammessa e gli atti o le decisioni oggetto della proposta sono sospesi fino alla conclusione del processo partecipativo. L’ammissione della proposta assicura l’assunzione da parte dell’autorità del ruolo di garante del processo partecipativo al fine di garantire che lo stesso si svolga nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità. L’autorità può inoltre riconoscere uno o più dei seguenti interventi:
  1. sostegno finanziario della Provincia secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale;
  2. supporto metodologico;
  3. supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della
    1. I comuni singoli o associati che intendono attivare nel territorio di riferimento processi partecipativi di interesse esclusivamente locale possono avvalersi del supporto amministrativo dell’autorità o richiedere un sostegno finanziario per l’organizzazione e lo svolgimento dei processi medesimi. Il sostegno finanziario è concesso dalla Provincia previo parere favorevole dell’autorità e secondo i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta
    2. L’autorità può strutturare i processi partecipativi nelle forme da essa ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l’ausilio delle tecnologie informatiche. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 29 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, così modificato dall’art. 125 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dall’art. 11 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall’art. 10 della l.p. 29 dicembre

2017, n. 18.

 

ATTUAZIONE

Per l’attuazione dei commi 3 e 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 29 giugno 2018, n. 1125.

 

 

Art. 17 quindecies

Esiti ed effetti dei processi partecipativi

 

  1. Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione, mediante l’approvazione da parte dell’autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola l’ente locale interessato a decidere in modo conforme. L’ente locale motiva

 

 

comunque le proprie decisioni,   se   differiscono   dai   risultati   emersi   nel   processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale dell’ente.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 30 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e così modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

 

 

Art. 17 quindecies 1

Promozione della cultura della partecipazione

 

  1. Per promuovere la cultura della partecipazione diffusa nei territori, anche con riferimento a specifiche tematiche, l’autorità può finanziare l’attivazione e la realizzazione di processi partecipativi da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 17 decies. Per la selezione dei processi partecipativi l’autorità approva dei bandi riservati agli enti
  2. Il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per i progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti, in collaborazione con istituti scolastici e università, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla tematica oggetto di processo partecipativo.
  3. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di attuazione di questo

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 10 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

 

 

Art. 17 sedecies

Altre disposizioni

 

  1. La Provincia assicura la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell’autorità.
  2. Con regolamento sono stabilite le norme di esecuzione di questo capo e la data entro la quale le comunità devono modificare i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo capo e del
  3. Questo capo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 31 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

ATTUAZIONE

Per il regolamento previsto dal comma 2 vedi il d.p.p. 9 settembre 2016, n. 14-48/Leg.

 

 

Art. 18

Organizzazione, personale e contabilità delle comunità

 

  1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell’organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e delle vigenti leggi provinciali e
  2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché

 

 

quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti. L’organizzazione della comunità prevede la funzione del segretario degli enti locali.

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo così modificato dall’art. 4 della p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall’art. 11 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.
  • L’art. 61 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 aveva ulteriormente modificato quest’articolo; successivamente, però, l’art. 25 della l.p. 13 marzo 2024, n. 3 ha abrogato queste modificazioni, facendo rivivere il testo dell’articolo nella sua versione previgente, a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore della p. n. 9 del 2023.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla sua legittimità; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 19

Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra

 

  1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa – Ciampedel, Canazei – Cianacei, Mazzin – Mazin, Moena – Moena, Pozza di Fassa – Poza, Soraga – Soraga e Vigo di Fassa – Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest’articolo.
  2. Il territorio indicato nel comma 1 non è
  3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge
  4. Lo statuto del Comun general de Fascia:
  5. individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti , assicurando comunque la partecipazione dei comuni all’attività di governo. L’elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei generi;
  6. disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l’Istituto culturale ladino;
  7. individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
  8. disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l’utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
  9. definisce gli indirizzi e i criteri generali per l’attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell’ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
  10. definisce gli indirizzi per l’organizzazione dell’attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
  11. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de

 

 

Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

  1. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
  2. usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
  3. tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell’articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all’Istituto culturale ladino;
  4. toponomastica;
  5. volontariato sociale per i servizi d’interesse locale;
  6. corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell’emergenza d’interesse comunale;
  7. espropriazioni per le opere o gli interventi d’interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d’interesse
  8. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell’articolo 8 e dal comma 5 di quest’articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all’Istituto culturale
  9. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all’articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo
  10. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’ordinamento.
  11. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:
  12. pareri obbligatori sui disegni di legge d’iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
  13. l’intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
  14. proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
  15. l’intesa sulla determinazione della quota prevista dall’articolo 24, comma 4, a favore della popolazione

9 bis. I comuni indicati nel comma 1 possono cedere a titolo gratuito in proprietà o in uso al Comun general de Fascia i beni mobili o immobili destinati alle funzioni, ai compiti o alle attività che essi gli attribuiscono o delegano, ai sensi del comma 4. Il Comun general de Fascia può cedere a titolo gratuito, in proprietà o in uso, i beni mobili o immobili non strettamente funzionali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ai comuni nel cui territorio insistono questi beni, se destinati a funzioni amministrative, compiti o attività proprie dei comuni stessi.

9 ter. I beni oggetto di cessione ai sensi del comma 9 bis non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell’atto di cessione, se non previa autorizzazione del cedente. Il cedente, inoltre, può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 9 bis, se permane anche nei confronti dei beni

 

 

acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto o un’altra destinazione di pubblico interesse individuata nell’autorizzazione.

  1. Il Comun general de Fascia partecipa all’organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione
  2. Nella definizione dell’accordo di programma tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento previsto dall’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de
  3. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest’articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro
  4. Con le modalità previste dall’articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.
  5. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14 bis. Per la tutela della popolazione mochena e rispettivamente di quella cimbra, nelle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati dal comma 12 il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente; nel caso previsto dall’articolo

17 bis, comma 3, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega a un consigliere la tutela delle predette popolazioni.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 7 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall’art. 36 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6,

dall’art. 32 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e dall’art. 10 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.

 

ATTUAZIONE

Per l’approvazione dello statuto del Comun general de Fascia vedi la l.p. 10 febbraio 2010, n. 1.

 

 

Art. 20

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall’art. 9 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo, nel testo vigente prima della sua abrogazione; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di

 

 

valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla

l.p. n. 12 del 2014.

 

 

Art. 21

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall’art. 12 della l.p. 6 giugno 2022, n. 7.

 

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l’ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest’articolo; con l’ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Capo VI

Disciplina della finanza locale

 

Art. 22

Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità

 

  1. L’autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l’intesa prevista dall’articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l’impatto della riduzione qualora le disposizioni siano state oggetto di intesa con il Consiglio delle autonomie
  2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell’interesse dei

2 bis. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni.

  1. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall’articolo
  2. Questa legge promuove l’autonomia del territorio nell’assunzione delle spese d’investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all’individuazione delle opere strategiche e all’eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 24

 

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall’art. 33 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e modificato dall’art. 7 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 20.

 

 

Art. 23

Concorso all’equilibrio finanziario del sistema provinciale

 

 

  1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e secondo il principio di leale collaborazione, al conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall’ordinamento europeo e degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell’Unione
  2. Per perseguire le finalità del comma 1, nell’ambito dell’intesa prevista dall’articolo 27 sono definiti i vincoli, i concorsi, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità.
  3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:
  4. di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell’efficienza economica;
  5. di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;
  6. di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale;
  7. di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito

 

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall’art. 34 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e modificato dall’art. 15 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

 

 

Art. 24

Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale

 

  1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest’articolo.
  2. Per i fini del comma 1 spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo di solidarietà comunale finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni
  3. Il fondo di solidarietà è definito per ambiti corrispondenti ai territori delle comunità; è alimentato con risorse provinciali e con una quota del gettito dei tributi locali e delle altre entrate proprie degli enti locali, definita nell’ambito dell’intesa prevista dall’articolo 81 dello Statuto speciale, riscossa nei comuni con maggiore capacità fiscale, che i comuni versano nel fondo. Nell’intesa si tiene conto anche del concorso dei territori alla promozione dello
  4. Una quota del fondo di solidarietà è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto
  5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni e dei trasferimenti a carico dei comuni, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse

 

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall’art. 14 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall’art. 2 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg – che ne aveva abrogato il comma 10 ai sensi dell’art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 – e così sostituito dall’art. 35 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 24 bis

Fondi per il finanziamento delle spese d’investimento

 

 

  1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d’investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali; nei casi di particolare complessità territoriale ai fini della ripartizione delle risorse, nell’ambito di questi criteri la Giunta provinciale può definire sottoambiti all’interno del territorio della comunità. Quote del fondo possono essere destinate dalla Giunta provinciale al finanziamento di opere e interventi d’interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d’interesse specifico di singoli enti Le comunità, con il programma degli investimenti territoriali, individuano gli interventi propri e dei comuni ai quali le risorse del fondo sono destinati, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale; in caso d’inadempimento di quest’obbligo, all’individuazione degli interventi provvede direttamente la Giunta provinciale. La programmazione degli interventi, prima dell’approvazione definitiva, è trasmessa alla Giunta provinciale per la valutazione della sua coerenza con la programmazione della Provincia e con gli atti d’indirizzo previsti dall’articolo 9, comma 2. I programmi di investimento territoriale indicati in questo comma sono approvati dopo aver esperito le procedure di dibattito pubblico previste dal capo V ter.
  2. Per il finanziamento delle spese d’investimento dei comuni e delle comunità diverse da quelle del comma 1 è costituito un fondo alimentato con risorse provinciali e ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all’incremento di queste
  3. Sulla base di criteri e modalità previsti nell’intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell’erogazione di risorse ai sensi del comma 1 la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti
  4. I criteri di riparto delle risorse previste da quest’articolo devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d’investimento.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 36 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

 

Art. 24 ter

Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane

 

  1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o enti gestori del patrimonio di uso civico o, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio silvo-pastorale, di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l’attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio
  2. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sul fondo previsto dall’articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993,

36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), gli enti locali e gli enti gestori del patrimonio di uso civico per la realizzazione di interventi di progettazione volti alla

 

 

valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dall’articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 2 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9, già modificato dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre

2017, n. 17, dall’art. 10 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18, così sostituito dall’art. 2 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e

modificato dall’art. 8 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.

 

ATTUAZIONE

Per l’attuazione di quest’articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 agosto 2022, n. 1486.

 

 

Art. 24 quater

Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale

 

  1. E’ istituito il fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale, destinato alla realizzazione da parte della Provincia di iniziative finalizzate allo sviluppo e alla coesione territoriale, con una particolare attenzione a quelle finalizzate:
  2. alla valorizzazione di modalità partecipative nell’assunzione di scelte per lo sviluppo dei territori;
  3. alla formazione dei giovani dei territori per creare e sostenere una futura classe di imprenditori, dirigenti e amministratori locali preparata per affrontare in modo efficace lo sviluppo dei loro territori;
  4. alla diffusione di una cultura dello sviluppo territoriale aperta alle relazioni, orientata al risultato, all’innovazione e alla sostenibilità;
  5. a diminuire le differenze economiche tra le diverse aree territoriali e favorire maggiore uguaglianza

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 16 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

 

 

Art. 25

Ricorso all’indebitamento

 

  1. I limiti per il ricorso all’indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l’accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d’indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie
  2. Per il ricorso all’indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, 7. Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d’investimento previste dai regolamenti di cui all’articolo 26.
  3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d’indebitamento se l’importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall’articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all’8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

 

 

  1. Nel rispetto dell’ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato i comuni e le comunità possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni o comunità, per la realizzazione di progetti d’investimento di rilevante interesse locale o per attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l’assunzione di operazioni d’indebitamento, secondo quanto stabilito dai regolamenti previsti dall’articolo A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti l’ente capofila può rilasciare garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni, con le modalità e i criteri previsti dai citati regolamenti. I regolamenti stabiliscono i criteri, le modalità e i limiti per l’applicazione di questo comma e per l’applicazione alle operazioni qui previste di quanto stabilito dal comma 3.

4 bis. I contratti di mutuo stipulati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulati in forma pubblica salvo quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, con l’Istituto per il credito sportivo, con i consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e con la Cassa del Trentino s.p.a.

  1. Con i regolamenti previsti dall’articolo 26 sono definite, in particolare:
  1. le tipologie d’investimento da finanziare con il ricorso all’indebitamento;
  2. le condizioni e i limiti per il ricorso all’indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d’interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata dell’indebitamento;
  3. gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all’indebitamento e per le operazioni di valorizzazione del patrimonio;
  4. le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d’indebitamento;
  5. le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria;
  6. le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell’indebitamento.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall’art. 5 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18,

dall’art. 7 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall’art. 9 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

 

 

Art. 25 bis

Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti

 

  1. Nell’ambito dell’esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell’indebitamento degli enti locali, dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d’investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall’intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino p.a.
  2. Le modalità di attuazione di quest’articolo sono definite dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
  3. omissis (abrogato)

 

 

  1. Per i finanziamenti agli enti locali già concessi ed erogati anche parzialmente il 1° gennaio 2007, o per i quali gli enti locali abbiano già sottoscritto un contratto di mutuo, continuano ad applicarsi le previgenti modalità di

4 bis. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può disporre che la Provincia, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al “Centro tecnico- finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”), e da quest’articolo, possa assegnare le risorse destinate al finanziamento degli enti locali direttamente ai comuni e alle comunità. In alternativa la deliberazione può prevedere che, su richiesta dell’ente locale interessato e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, le assegnazioni avvengano nei confronti di una società che può essere costituita o partecipata dai predetti enti o dalla società di cui all’articolo 1, comma 1 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come inserito dall’articolo 22 della legge finanziaria provinciale 2013, oppure nei confronti di una società già esistente, ferma restando la concessione del contributo a favore dell’ente locale. L’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento alle attività ivi previste; le disposizioni compatibili sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4 ter. La Provincia è autorizzata a partecipare alle società indicate nel comma 4 bis. La Provincia può inoltre concedere finanziamenti alla società prevista dall’articolo 1, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, ai comuni e alle comunità per la costituzione e la partecipazione alle società indicate nel comma 4 bis, nei limiti di spesa indicati nell’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

4 quater. La Provincia, previo accordo con gli enti locali interessati, può mettere a disposizione delle società indicate nel comma 4 bis i servizi delle proprie società partecipate, compresi quelli di Cassa del Trentino s.p.a., per lo svolgimento delle attività previste da quest’articolo.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 20 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato dall’art. 5 della l.p. 27 dicembre

2011, n. 18, dall’art. 7 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall’art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

 

 

Art. 25 ter

Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali

 

  1. Per assicurare un migliore assetto della finanza pubblica locale e i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario provinciale, la Provincia promuove l’estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti A tal fine la Provincia è autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, gli oneri relativi a indennizzi e altre spese derivanti dalle predette operazioni.
  2. Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 12 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

 

 

Art. 26

Regolamenti di esecuzione

 

  1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del

 

 

Consiglio provinciale, sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione di questo capo.

  1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione continua ad applicarsi la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Ciascun regolamento evidenzia le disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e delle altre leggi provinciali incompatibili con questo capo abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento

 

NOTE AL TESTO

Per i regolamenti previsti dal comma 1 vedi il d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

 

 

Art. 27

Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali

 

  1. L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell’articolo 22 per l’esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L’intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della
  2. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite, inoltre:
  3. le modalità di attuazione del patto di stabilità interno e del coordinamento della finanza locale;
  4. la ripartizione delle risorse per il finanziamento della spesa tra i diversi fondi previsti dall’articolo 24;
  5. i criteri e le modalità del riparto dei fondi tra i singoli comuni e le singole comunità in attuazione dei criteri definiti dai regolamenti di esecuzione;
  6. i limiti del ricorso all’indebitamento e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari che costituiscono indebitamento, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1;
  7. le linee generali d’indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; i modelli tariffari degli enti locali devono comunque ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi
  8. All’attuazione di quanto previsto dall’intesa disciplinata da quest’articolo provvede la Giunta provinciale con propria

 

Capo VII

Disciplina dell’organizzazione del sistema pubblico della Provincia

 

Sezione I

Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia

 

Art. 28 – Art. 30

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall’art. 44 della l.p. 3 aprile 2015, n. 7.

 

 

Art. 31

 

 

Uffici di gabinetto

 

  1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del presidente e degli
  2. L’incarico di responsabile dell’ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla
  3. Qualora i responsabili degli uffici di gabinetto non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo Il loro trattamento giuridico ed economico è stabilito nel contratto individuale. Per omogeneizzare il trattamento economico dei responsabili degli uffici di gabinetto, quando l’incarico di responsabile è conferito a personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici, per la durata dell’incarico, al dipendente spetta, oltre al trattamento economico in godimento, anche l’indennità prevista dall’articolo 94 del testo coordinato e modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, sottoscritto in data 25 gennaio 2007, nel testo volta a volta in vigore, nonché la quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali. Inoltre spetta loro, a titolo di assegno personale, una somma per coprire l’eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo delle voci legate all’anzianità di servizio, e il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nel livello base della categoria D, prima posizione retributiva, incluso, per il personale in possesso di laurea quadriennale o specialistica, l’elemento aggiuntivo della retribuzione. Al predetto personale non è corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario.
  4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l’ufficio di gabinetto del Presidente. Il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici è quello previsto dal comma
  5. La durata degli incarichi e dei contratti disciplinati da quest’articolo coincide con la durata in carica del presidente e degli

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 26, comma 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; per una disposizione transitoria connessa alla modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 14.

 

 

Art. 32

Agenzie

 

  1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall’allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L’istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità; con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l’accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di L’Agenzia del

 

 

lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva.

  1. L’ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge, o dalle relative leggi istitutive, e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta
  2. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l’atto organizzativo può modificare la denominazione dell’agenzia.
  3. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:
  4. gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;
  5. la struttura dell’organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
  6. le modalità per l’utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
  7. gli strumenti di programmazione dell’attività, compresi i bilanci, nell’ambito degli atti di programmazione e d’indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;
  8. gli strumenti di verifica dei risultati dell’attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;
  9. i poteri di direttiva, d’indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all’approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell’esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell’agenzia prima dell’assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;
  10. i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l’agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell’attività dell’agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;
  11. l’approvazione del piano delle attività previsto dall’articolo 78 bis 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, 7 (legge provinciale di contabilità 1979).
  12. In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dell’agenzia l’atto organizzativo può prevedere, inoltre:
  13. la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l’approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l’obbligo dell’agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;
  14. le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;
  15. la facoltà dell’agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei
  16. Fra gli organi dell’agenzia sono previsti, comunque:

 

 

  1. il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell’agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti dell’agenzia di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell’agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva; al dirigente dell’agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l’articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia;
  2. i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e due supplenti. Il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell’amministrazione provinciale che abbiano maturato un’esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni;
  3. omissis (abrogata)
  4. Salvo quanto previsto da quest’articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell’agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività e dei compiti attribuiti all’agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di
  5. Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all’utilizzazione del personale
  1. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dall’atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari
    • Con regolamento sono apportate le abrogazioni alle leggi provinciali istitutive delle agenzie non disciplinate da questa legge necessarie per adeguarle a quanto previsto dal comma 3. Se gli atti organizzativi adottati o modificati secondo quanto previsto dal comma 3 riguardano compiti o attività già individuati dalla legge provinciale istitutiva dell’agenzia l’efficacia di questi atti organizzativi decorre dalla data fissata dal
  • Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell’agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l’organo dell’agenzia a quello della Provincia. In tal caso l’agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l’organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l’adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell’agenzia.

9 ter. omissis (abrogato)

9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell’articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell’articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica la misura determinata ai sensi dell’articolo 2,

 

 

secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo così modificato dall’art. 12 della p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall’art. 4 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall’art.

18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall’art. 30 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, dall’art. 23, comma 5 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (per l’efficacia di questa modificazione vedi lo stesso art. 23, comma 17), dall’art. 20 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall’art. 26 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall’art. 44 della l.p. 3 aprile 2015, n. 7, dall’art.

23 della l.p. 17 giugno 2015, n. 11 e dall’art. 2 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

  • Per un’interpretazione autentica del comma 1. vedi l’art. 39, comma 4 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.

 

 

Art. 33

Enti strumentali

 

  1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, per l’esercizio di funzioni e per l’organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall’allegato A di questa legge:
  2. enti pubblici;
  3. fondazioni o associazioni;
  4. società di
  5. L’ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall’articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa

2 bis. Le procedure per l’assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l’acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

2 quater. Ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l’attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell’atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio

 

 

provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest’ultimo e la Provincia.

  1. L’istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall’allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.
  2. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l’adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
  3. un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 000 euro;
  4. l’esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
  5. la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque
  6. L’acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l’alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:
  7. l’acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società;
  8. l’acquisizione o la perdita dell’esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell’assemblea ordinaria della società.

5 bis. L’alienazione delle partecipazioni della Provincia o di loro quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

5 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis, nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale è sempre ammessa l’alienazione mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti; in questi casi non si applica l’onere motivazionale previsto dal comma 5 bis.

  1. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.
  2. L’autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell’articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l’autorizzazione legislativa per l’alienazione o l’acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti

 

 

che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali o alla società cooperativa che l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l’articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l’organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l’organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

7 quinquies. Le società previste dal comma 1, lettera c), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime.

  1. omissis (abrogato)
  2. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all’allegato A promuovono l’adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

  • Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest’articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
  1. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.
  • Le società di capitale indicate dall’allegato A che svolgono attività d’interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

10 ter. omissis (abrogato)

 

 

  1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l’articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, 15, il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo così modificato dall’art. 12 della p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23,

dall’art. 4 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall’art. 7 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre

2010, n. 27, dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall’art. 20 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall’art. 11

della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall’art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, dall’art. 33 della l.p. 2 agosto 2017,

  1. 9, dagli articoli 3 e 33 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, dall’art. 16 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15 e dall’art. 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.
  • Vedi anche l’art. 15, comma 3 bis della legge sul personale della provincia 1997 e l’art. 33, comma 1, lettera a ter) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
  • Con riguardo al comma 5 vedi però l’art. 18, comma 3 bis della p. 10 febbraio 2005, n. 1 e l’art. 22 della l.p. 2

agosto 2017, n. 9.

 

 

Art. 33 bis

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e abrogato dall’art. 39 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18; per alcune disposizioni transitorie connesse all’abrogazione vedi l’art. 38, comma 12 e l’art. 39, comma 2 di quest’ultima legge.

 

 

Art. 33 ter

Informazioni sul sistema pubblico provinciale

 

  1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d’attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall’articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull’andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede
  2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l’impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l’intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l’obbligo di

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall’art. 23 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

 

 

Sezione II

Costituzione di organismi

 

 

Art. 34

Trentino riscossioni s.p.a.

 

  1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall’articolo 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione) del decreto-legge 30 settembre 2005, 203, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall’articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004,
  2. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), denominata “Trentino riscossioni s.p.a.”, alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:
  3. di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
  4. di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446;
  5. di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione

1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l’acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate.

1 ter. Nell’ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’espletamento del servizio affidato dall’ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

  1. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n.
  2. omissis (abrogato)

3 bis. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3, per l’assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio provinciale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che la Provincia possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell’inquadramento nel ruolo provinciale, viene messo a disposizione della società medesima; il medesimo contratto può individuare altresì altro personale da mettere a disposizione della società ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

 

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 4 dello stesso articolo), dall’art. 2 della l.p. 27 luglio 2007, n. 14, dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009,

  1. 2 e dall’art. 11 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

 

 

Art. 34 bis

Disposizioni particolari relative alla società Trentino sviluppo s.p.a.

 

  1. Lo statuto della società Trentino sviluppo s.p.a. prevede tra gli organi della società un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e propositive relative alle attività svolte dalla società stessa. Il comitato, in particolare, elabora raccomandazioni e pareri, non obbligatori né vincolanti, riguardanti le attività svolte e i programmi di sviluppo della società, e contribuisce all’individuazione delle azioni e delle risorse necessarie per attuare le strategie per rafforzare le connessioni tra le eccellenze provinciali della ricerca, della formazione e della
  2. Il comitato è formato da esperti di elevato profilo tecnico, professionale o scientifico, in coerenza con le aree di specializzazione del territorio, nel numero massimo di

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 3 della l.p. 15 marzo 2022, n. 3.

 

 

Art. 35

Società per la formazione permanente del personale a sostegno della qualità dell’amministrazione e dello sviluppo territoriale

 

  1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, degli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, e del Consiglio provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione e per le connesse attività di progettazione, studio, ricerca a sostegno di un equilibrato ed integrato sviluppo dell’economia, dell’ambiente, del lavoro, del welfare e della cultura, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all’importo di 000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.
  2. La società svolge in particolare le seguenti attività:
  3. attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;
  4. realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);
  5. promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell’aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;
  6. attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d’indirizzo concordati tra i medesimi;

d bis) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e

 

 

supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest’ambito offre anche supporto all’attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;

d ter) svolge attività di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali;

d quater) realizza attività di studio, di ricerca, di progettazione, di sperimentazione per il potenziamento della formazione con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la governance dei territori, la gestione dei servizi, la valorizzazione delle competenze del personale, la trasformazione e la transizione digitale, in coerenza con gli strumenti di programmazione nei settori economici, ambientali e socio-culturali.

  1. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale Entro sei mesi dall’acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:
  2. la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;
  3. la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile;
  4. l’eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o

3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

  • Per il finanziamento delle attività previste dai commi 2 e 3 bis la Provincia è autorizzata a stipulare con la società una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell’attività della società, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell’attività. La Giunta provinciale approva annualmente un piano attuativo che declina l’attività della società e il concorso finanziario della Provincia per l’anno di riferimento.
  1. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell’atto costitutivo e nello
  • La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da esperti altamente qualificati sul piano professionale negli ambiti metodologici e disciplinari del mondo culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all’organizzazione della pubblica amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e valorizzazione territoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle attività previste da quest’articolo. Non possono essere nominati quali componenti del comitato quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall’art. 26 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1,

dall’art. 26 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall’art. 8 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9 e dall’art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17. Vedi anche l’art. 6 bis della legge provinciale sul lavoro 1983, l’art. 14 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, l’art. 45 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dall’art. 6 della l.p. 27 dicembre 2021,

  1. 21.

 

 

Art. 35 bis

Fondazione trentina A. De Gasperi

 

  1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata “Fondazione trentina De Gasperi”, avente lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi, in relazione anche alle fondamenta dell’autonomia del Trentino – Alto Adige e delle istituzioni europee. La fondazione provvede ad assicurare, tra l’altro, le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del “Museo casa De Gasperi”, finalizzato allo studio e alla divulgazione dell’opera dello statista trentino.
  2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la proprietà della porzione della casa natale di Alcide De Gasperi, nel comune di Pieve Tesino, nonché la somma di 100.000 euro. La Provincia concorre inoltre alle spese per l’attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in
  3. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, ivi compresa la sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:
  4. il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
  5. nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;
  6. l’adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;
  7. la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull’attività svolta;
  8. la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;
  9. le modalità per l’affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

 

 

Art. 35 ter

Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino

 

  1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata “Museo storico del Trentino”, per la realizzazione e l’organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell’area regionale corrispondente al Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Alla fondazione partecipano in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, il comune di Trento e l’associazione “Museo storico in Trento”. Alla fondazione possono inoltre partecipare in qualità di soci fondatori o di soci aderenti il comune di Rovereto, l’associazione “Museo storico italiano della guerra di Rovereto” nonché altri soggetti pubblici e privati senza scopo di
  2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori individuati nel comma 1, nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiranno alla
  3. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni

 

 

mobili e immobili attualmente concessi in comodato dalla Provincia all’associazione “Museo storico in Trento” e ulteriori beni eventualmente necessari per l’attività della fondazione, nonché la somma di 150.000 euro. Inoltre la Provincia può concorrere alle spese per l’attività della fondazione.

  1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, compresa la sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:
  1. il consiglio d’amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato d’indirizzo – che svolge anche compiti di supporto e consulenza tecnica e scientifica – quali organi della fondazione;
  2. la presenza nel comitato d’indirizzo della fondazione di rappresentanti di enti, istituti o associazioni di studio e ricerca storica di consolidata tradizione presenti sul territorio del Trentino, per garantire e valorizzare il pluralismo della ricerca storica;
  3. il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d’amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
  4. nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;
  5. l’adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;
  6. la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull’attività svolta;
  7. la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;
  8. le modalità per lo svolgimento di compiti e la realizzazione di progetti affidati dalla Provincia per il recupero e la valorizzazione della memoria e della storia del

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

 

 

Art. 35 quater

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 21 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e abrogato dall’art. 45 della l.p. 29 dicembre 2016, n.

20.

 

 

Art. 35 quinquies

Centro studi sulla cooperazione – fondazione don Lorenzo Guetti

 

  1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata “Centro studi sulla cooperazione – fondazione don Lorenzo Guetti”, allo scopo di valorizzare il patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti. La fondazione promuove e realizza iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative, sociali volte in modo particolare a promuovere e a divulgare la conoscenza del modello cooperativo e l’opera di don Lorenzo Guetti, anche in una dimensione
  2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro. Inoltre può concorrere alle spese per l’attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, con le modalità stabilite dalla Giunta

 

 

  1. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per costituire la fondazione, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:
  1. il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
  2. la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;
  3. l’adozione di un programma pluriennale delle attività, aggiornato annualmente;
  4. la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull’attività svolta;
  5. la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili eventualmente conferiti nel caso di scioglimento della

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e così modificato dall’art. 23 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

 

 

Sezione III

Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni

 

Art. 36

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 2, 7, 15, 17, 28, 29, 31, 34, 75 e sostitutivo degli articoli 16, 27, 32 della l.p. 3

aprile 1997, n. 7, modificativo dell’art. 12 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 e dell’articolo unico della l.p. 27 agosto 1982, n. 20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

 

 

Art. 37

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell’art. 88 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in questo decreto.

 

 

Art. 38

Disposizioni finali e transitorie

 

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)
  3. omissis (abrogato)
  4. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti, composizione, compensi e modalità di funzionamento, ancorché previsti con legge, eventualmente trasferendo le relative funzioni ad altri Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni.

 

 

  1. omissis (abrogato)
  2. A seguito dell’abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, disposta dall’articolo 40 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell’ambito delle segreterie del presidente e degli assessori già previste dall’articolo 9 della citata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgono i compiti previsti dall’articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

 

ATTUAZIONE

Per l’attuazione del comma 4 vedi il d.p.p. 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg, il d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg e il

d.p.p. 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg.

 

 

Art. 39

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE)

 

  1. Per lo svolgimento di attività e di compiti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo relativi all’utilizzo delle acque pubbliche nelle varie forme d’uso e in materia di energia, è istituita l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE);
  2. L’agenzia provinciale per l’energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due

0a) omissis (abrogata) 1a) omissis (abrogata) 2a) omissis (abrogata)

  1. omissis (abrogata)
  2. omissis (abrogata)
  3. omissis (abrogata)
  4. omissis (abrogata)
  5. omissis (abrogata)
  6. omissis (abrogata)
  7. omissis (abrogata)

g bis) omissis (abrogata)

g ter) omissis (abrogata)

2 bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell’Agenzia provinciale per l’energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l’esercizio dei compiti istituzionali dell’agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale.

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 12 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall’art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23,

dall’art. 29 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall’art. 26, comma 8 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7).

 

 

Art. 39 bis

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

 

  1. Per favorire l’economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti

 

 

appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l’agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l’agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

1 bis. L’agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell’atto organizzativo, opera come:

  1. centrale di committenza per l’espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l’acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;
  2. centrale di acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135, e soggetto aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1 ter. Oltre a quanto previsto dal comma 1 bis, l’agenzia gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

  • Quando l’agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all’amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali; con l’atto organizzativo sono definite le modalità per l’effettuazione della valutazione della congruità dell’offerta da parte dell’agenzia, anche prevedendo fasi e modalità ad applicazione progressiva.
  1. omissis (abrogato)
  1. L’agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell’atto organizzativo, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore:
  2. della Provincia e degli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1;
  3. dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;
  4. delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
  5. degli altri soggetti aggiudicatori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge provinciale sui lavori
    • Nell’atto organizzativo sono individuati i soggetti, anche diversi da quelli previsti nel comma 3, che possono utilizzare il mercato elettronico istituito dalla Provincia ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010.
      • La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta

3.1.2 L’agenzia applica l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e l’articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le direttive emanate dalla Giunta provinciale.

  1. omissis (abrogato)
  2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti

 

 

strumentali indicati nell’allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità. Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell’agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.

  1. omissis (abrogato)
  2. omissis (abrogato)
  3. La Provincia è autorizzata ad assegnare all’agenzia le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell’amministrazione In sede di primo avvio dell’agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell’agenzia.

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo aggiunto dall’art. 23 della p. 21 dicembre 2007, n. 23, così modificato dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009,
  1. 2, dall’art. 31 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, dall’art. 55 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7, dall’art. 29 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall’art. 34 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall’art. 26, comma 9 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7), dall’art. 39 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall’art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.
  • Per una disposizione transitoria sul funzionamento e l’organizzazione dell’agenzia vedi l’art. 57, comma 9 della p.
  1. 2 del 2009. Vedi anche l’art. 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

 

 

Art. 39 ter

Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)

 

  1. Per rendere più efficace l’attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell’articolo 32, l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE).
  2. L’APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due
  3. omissis (abrogata)
  4. omissis (abrogata)
  5. omissis (abrogata)
  6. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera c).
  7. L’agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell’articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all’APIAE da quest’articolo.
  8. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo

 

NOTE AL TESTO

  • Articolo aggiunto dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e così modificato dall’art. 26, comma 10 della l.p. 22 aprile 2014, 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7). Vedi però l’art. 5, comma 4 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.
  • Per una disposizione transitoria sul funzionamento e l’organizzazione dell’agenzia vedi l’art. 57, comma 9 della l.p. 2 del 2009.

 

 

Art. 39 quater

 

 

Agenzia per la depurazione

 

  1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l’effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell’ambito unico provinciale previsto dall’articolo 13, comma 7 bis, è istituita l’agenzia provinciale per il servizio idrico, per l’espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque
  2. L’agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall’articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

2 bis. L’agenzia svolge inoltre le competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali.

  1. L’agenzia è disciplinata con l’atto organizzativo previsto all’articolo 32 e può essere articolata in non più di due servizi in relazione all’entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni
  2. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera c).
  3. omissis (abrogato)
  4. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento. Tra le entrate dell’agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all’agenzia stessa; detti proventi spettano all’agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell’agenzia.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, così modificato dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2010,

  1. 27 (che aumenta di due unità il numero delle strutture provinciali conseguentemente istituibili), dall’art. 8 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17 e dall’art. 26, comma 11 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7).

 

 

Art. 39 quinquies

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e abrogato dall’art. 13 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

 

 

Art. 39 sexies

Fondazione per le Dolomiti – bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO

 

  1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell’UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni Lo statuto della fondazione dev’essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.
  2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni

 

 

mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150.000 euro, e può concorrere alle spese per l’attività della fondazione.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

 

 

Art. 39 sexies 1

Fondazione Accademia internazionale di Smarano

 

  1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione, denominata “Accademia internazionale di Smarano”, finalizzata alla promozione delle attività culturali e della musica, in particolare quella antica, anche in una dimensione internazionale, attraverso il coinvolgimento della società civile, delle realtà associative, delle istituzioni locali e non e l’attivazione di rapporti con enti, scuole, conservatori e organismi culturali operanti in Italia e all’estero.
  2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 000 euro.

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 20 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

 

 

Art. 39 septies

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 32 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22 e abrogato dall’art. 24 della l.p.16 febbraio 2015, n. 2.

 

 

Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

 

  1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
  2. omissis (abrogato)

2 bis. La Giunta provinciale può affidare all’agenzia funzioni relative ai processi di certificazione per il rilascio di marchi provinciali.

  1. Con l’atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all’agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative
  2. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo
  3. L’agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente
  4. Per incarico dei comuni e delle comunità l’agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un’apposita

 

NOTE AL TESTO

 

 

Articolo aggiunto dall’art. 38 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1, così modificato dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n.

18, dall’art. 26, comma 12 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a questa

modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7), dall’art. 34 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall’art. 7 della l.p. 13

marzo 2024, n. 3.

 

 

Art. 39 novies

Agenzia provinciale per le opere pubbliche

 

  1. Per rendere più efficiente l’attività di realizzazione delle opere pubbliche d’interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell’articolo 32, l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche.
  2. L’agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall’atto organizzativo
  3. omissis (abrogata)
  4. omissis (abrogata)
  5. omissis (abrogata)
  6. omissis (abrogata)
  7. omissis (abrogata)
  8. omissis (abrogata)
  9. omissis (abrogata)
  10. omissis (abrogata)
  11. Per esigenze particolari l’agenzia può delegare una o più delle attività indicate nell’atto organizzativo agli enti
  12. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali la Giunta provinciale può autorizzare l’agenzia a stipulare accordi con i comuni e le comunità per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Gli accordi prevedono anche la possibilità di mettere a disposizione dell’agenzia personale e risorse strumentali dei comuni e delle comunità.
  13. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali l’agenzia istituisce proprie articolazioni organizzative territoriali presso le comunità, per agevolare lo sviluppo delle attività indicate nel comma 4. In alternativa può stipulare accordi per avvalersi sul territorio delle strutture tecniche delle comunità.
  14. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per i suoi interventi e per il suo

 

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall’art. 26, comma 13 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest’ultima modificazione vedi lo stesso art. 26, comma 7).

 

 

Art. 40

Abrogazioni

 

  1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 62 e i commi 1 e 2 dell’articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, 3, il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, nonché l’articolo 9 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
  2. Dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 29, o dalla diversa data da esso stabilita, sono o restano abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 29

 

 

aprile 1983, n. 12: 4, 5 – ad esclusione del comma 7 -, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 32, 33,

36, 44, 47 – ad esclusione del quinto comma -, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80,

81, 95, 123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 141 bis, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 171 bis, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181,

182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 202.

  1. Dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 30, o dalla diversa data da esso stabilita, sono abrogati gli allegati A e C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonché l’articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 2004, n.

 

Capo VIII

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni

 

Art. 41

omissis

 

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell’art. 10 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6 e dell’art. 26 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in queste due leggi.

 

 

Art. 42

Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni

 

  1. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell’esercizio delle loro A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l’adozione da parte dell’assemblea degli atti fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l’ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione.
  2. Ad avvenuta costituzione, con l’insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell’ambito del territorio del comprensorio della Valle dell’Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi.
  3. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione. Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio “altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna”, fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la
  4. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto

 

 

dall’articolo 8.

  1. I comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13; da tale data i comprensori sono soppressi, fatto salvo quanto previsto dal comma
  2. Il Comun general de Fascia e le comunità il cui ambito territoriale coincida interamente con quello di un comprensorio subentrano nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al comprensorio di riferimento, compresi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, con decorrenza dalla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma
  3. Nel caso in cui l’ambito territoriale della comunità o dei comuni che stipulano la convenzione prevista dall’articolo 11, comma 2, lettera a), non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede, con la decorrenza prevista dal comma 1, secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate e con i comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a). Se l’accordo non è raggiunto entro il decimo giorno antecedente la data di trasferimento delle funzioni prevista dall’articolo 8, comma 13, la Giunta provinciale provvede prescindendone. In prima applicazione di questa legge le comunità il cui ambito territoriale non coincide con quello di un preesistente comprensorio possono gestire in forma associata, previa convenzione, una o più funzioni già esercitate dai comprensori
  4. Nei casi previsti dal comma 3, la Giunta provinciale nomina, entro la data di trasferimento delle funzioni prevista dall’articolo 8, comma 13, i commissari liquidatori per la definizione dei rapporti giuridici eventualmente non trasferibili, in quanto non Ai commissari liquidatori spettano le indennità di carica e i rimborsi previsti nel provvedimento di nomina. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai commissari le somme necessarie per il pagamento delle passività, al netto delle attività. Entro trenta giorni dalla data fissata dalla Giunta provinciale per terminare la liquidazione i commissari liquidatori presentano alla Giunta il piano di riparto definitivo e il rendiconto. La Provincia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi che residuano dalla liquidazione e che non siano ripartiti.

4 bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 18, comma 2, le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale

4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige”), sono svolte dall’organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell’ente soppresso è approvato dall’assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell’organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità.

4 ter. Per le comunità i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall’articolo 8, comma 13, l’assemblea può approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, lettera c).

  1. Con la decorrenza fissata nel decreto previsto dall’articolo 8, comma 13, sono abrogate:
  1. la legge provinciale 20 febbraio 1973, 10 (Concorso straordinario sulla spesa di

 

 

impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti);

  1. la legge provinciale 7 dicembre 1973, 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna);
  2. la legge provinciale 6 settembre 1974, 8 (Norme per favorire l’attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori);
  3. la legge provinciale 19 gennaio 1976, 3 (Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori);
  4. la legge provinciale 3 settembre 1976, 34 (Ulteriori norme concernenti l’attività dei comprensori);
  5. la legge provinciale 31 gennaio 1977, 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);
  6. l’articolo 12 della legge provinciale 25 settembre 1978, 40 (Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale);
  7. gli articoli 98 (Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori), 99 e 100 (Programmi comprensoriali) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
  8. la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento);
  9. l’articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, 19;
  10. il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1987, 29;
  11. i commi 4 e 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, 2;
  12. i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 1 febbraio 1993, 3;
  13. l’articolo 34 (Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
  14. l’articolo 25 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 2 febbraio 1996, 1;
  15. gli articoli 8 (Indennità di carica degli amministratori comprensoriali), 10, commi 1, 2, 3 e 5, e 11 (Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, 10;
  16. l’articolo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, 3;
  17. l’articolo 35 della legge provinciale 22 marzo 2001, 3;
  18. l’articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 2004, 4;
  19. l’articolo 22 della legge provinciale 10 febbraio 2005, 1.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 14 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall’art. 4 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4,

dall’art. 7 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15 e dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

 

 

Art. 43

Disposizioni finanziarie

 

  1. In attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall’articolo 26, i finanziamenti destinati alle comunità istituite sono stanziati sui fondi previsti dagli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono fissati criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse e per la determinazione della loro entità. Tale deliberazione può disporre che le risorse inerenti i fabbisogni della comunità costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna” siano assegnate ad uno dei comuni del corrispondente

01 bis. Fatta salva la possibilità di utilizzare i fondi previsti dall’articolo 3, comma 3 bis

 

 

1, e dall’articolo 5, comma 2 bis, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, fino alla soppressione dei comprensori il finanziamento delle loro funzioni, anche delegate dalla Provincia, è determinato in base a criteri, fissati con la deliberazione prevista dal comma 01, che tengono conto:

  1. della spesa sostenuta nel 2009;
  2. di elementi oggettivi di uniformità delle prestazioni sul territorio e di standardizzazione dei costi

01 ter. Per assicurare il finanziamento, sia di parte corrente che in conto capitale, delle funzioni trasferite alle comunità la Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti alle funzioni trasferite. L’elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio.

  1. Per le elezioni dell’assemblea delle comunità effettuate fino al 31 dicembre 2010, i relativi oneri sono a carico del bilancio provinciale. Per la ripartizione degli oneri derivanti dall’elezione delle assemblee di comunità successive a tale data si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), intendendosi sostituita alla Regione la Provincia autonoma di Trento.
    1. omissis (abrogato)
    2. Per i fini di cui all’articolo 34 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante l’utilizzo per l’anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi – spese in conto capitale (unità previsionale di base 85.20.210).
    3. Alle spese di cui al comma 1 dell’articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull’unità previsionale di base 85.10.210 “fondo per nuove leggi – spese in conto capitale”. Alle spese di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 35 si fa fronte con i fondi stanziati sull’unità previsionale di base 10.110 (fondo per nuove leggi – spese correnti).
    4. Agli oneri derivanti dall’articolo 42, comma 4, relativi al subentro della Provincia nei rapporti passivi conseguenti alla liquidazione dei comprensori nonché ai compensi da corrispondere ai commissari liquidatori, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), unità previsionali di base 20.10.110 e 20.10.210.
    5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest’articolo, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 14 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall’art. 57 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2,

dall’art. 18 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall’art. 30 della l.p. 22

aprile 2014, n. 1. Vedi anche l’art. 3, comma 3 bis 1 della l.p. 31 gennaio 1977, n. 7.

 

 

Art. 44

Cessazione di efficacia

 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territorio della provincia di Trento gli articoli 41 e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli regolati dall’articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall’articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 18, della predetta legge regionale.

 

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

 

 

Art. 45

Disposizioni finali

 

  1. Nell’ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all’unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di questa legge sulle comunità.
  2. Le disposizioni di questa legge possono essere modificate o integrate unicamente mediante interventi L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito dell’istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale o effettuate in base alla stessa; con le medesime modalità l’allegato A è integrato e aggiornato con i riferimenti normativi relativi a ciascun ente strumentale.

2 bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l’atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, adottato ai sensi dell’articolo 29, comma 4, dell’articolo 30, comma 1, o il regolamento dell’articolo 32, ha attribuito le medesime competenze.

 

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall’art. 8 della l.p. 27 novembre 2009, n. 15, dall’art. 23 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e

dall’art. 6 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21.

 

 

Allegato A

Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

 

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI

SETTORE DI INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI AGENZIE

art. 32

ENTI

art. 33, comma 1, lettera a)

FONDAZIONI E SOCIETÀ

art. 33, comma 1 lettere b) e c)

1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
a) Statistica 1.      Istituto      di statistica        della provincia di Trento (l.p.    23    ottobre 2014, n. 9)
b) Informazione e telematica 1.   Trentino   digitale

s.p.a. (l.p. 6 maggio

 

 

1980, n. 10)
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale 1.    Patrimonio     del Trentino s.p.a. (art. 14

l.p. 10 febbraio 2005,

n. 1)

d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti 1. Trentino riscossioni

s.p.a. (art. 34 l.p. 16 giugno 2006, n. 3)

e) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti 1. Cassa del Trentino

s.p.a. (art. 8 bis l.p. 9 aprile 1973, n. 13)

f) Attività di gestione del risparmio 1. Euregio plus SGR

s.p.a. (art. 22 l.p. 2 agosto 2017, n. 9)

g) Attività di formazione del personale 1. Trentino school of management s.cons.r.l. (art. 35 l.p. 16 giugno 2006, n. 3)
h) Acquisizione di beni e servizi e gestione del personale 1.             Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (art. 39 bis l.p. 16 giugno 2006, n. 3)
i) Realizzazione opere pubbliche 1.             Agenzia provinciale per le opere pubbliche (art. 39 novies l.p. 16 giugno 2006, n. 3)
2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola dell’Unione europea, in qualità di organismo pagatore, nonché di altre misure provinciali in materia 1.             Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) (art. 57

l.p.     28     marzo 2003, n. 4)

b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche 1.             Agenzia provinciale       per l’incentivazione delle           attività economiche (APIAE) (art. 39 ter

l.p.     16     giugno 2006, n. 3)

1.   Trentino   sviluppo

s.p.a.       (l.p.           13

dicembre 1999, n. 6)

c) Attività di promozione turistica
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale

 

 

e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico
f) Attività nel settore energetico 1.             Agenzia provinciale per le risorse idriche ed energetiche (APRIE) (art. 39

l.p.     16     giugno 2006, n. 3)

3. TUTELA DELLA SALUTE
a) Servizio sanitario provinciale 1. Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) (l.p. 23 luglio 2010, n. 16)
4. ASSISTENZA
a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito 1.                   Agenzia provinciale per

l’assistenza         e previdenza integrativa (APAPI) (art.    34    l.p.    3

settembre 1993, n.

23)

2.   Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità (art. 39 octies l.p. 16 giugno 2006, n. 3)

b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi 1. ITEA s.p.a. (art. 7

l.p. 7 novembre 2005, n. 15)

c) Attività di servizi e consulenza dei fondi pensione e in materia di previdenza complementare 1. Pensplan centrum

s.p.a. (art. 3 l.r. 27 febbraio 1997, n. 3 e art. 12 l.r. 14 dicembre 2011, n. 8)

5. MERCATO DEL LAVORO
a) Servizio pubblico per l’accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro 1. Agenzia del lavoro (l.p. 16 giugno 1983, n. 19)
6.           ISTRUZIONE           E FORMAZIONE
a)   Servizio    pubblico    per   la formazione e l’istruzione 1. Istituzioni scolastiche e formative (l.p. 7 agosto 2006, n. 5)
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente 1. Istituto provinciale di ricerca,    aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE) (art.

 

 

42 l.p. 7 agosto 2006, n.

5)

c) Attività di supporto e di assistenza         allo         studio universitario 1. Opera universitaria (l.p. 24 maggio 1991, n. 9)
d) Formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili inerenti l’ambito dei servizi nei campi sociale, socio-sanitario,                     sanitario- educativo e socio-educativo 1. Fondazione Franco Demarchi (art. 48 l.p. 27 dicembre 2012, n. 25)
7. RICERCA SCIENTIFICA
a) Attività di ricerca scientifica 1.   Fondazione Bruno Kessler (art. 5 l.p. 2 agosto 2005, n. 14)

2.                  Fondazione

Edmund Mach (art. 9

l.p. 2 agosto 2005, n. 14)

3.   Fondazione   Hub

innovazione   Trentino

– HIT (art. 12 bis l.p. 2 agosto 2005, n. 14)

b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche
8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali 1.    Museo delle scienze (art. 24 l.p. 3 ottobre 2007, n. 15)

2.    Museo degli   usi   e

costumi     della     gente trentina (art. 24 l.p. 3

ottobre 2007, n. 15)

3.  Museo d’arte moderna e contemporanea (art. 24

l.p. 3 ottobre 2007, n. 15)

4.    Museo “Castello del Buonconsiglio              – monumenti e collezioni provinciali” (art. 24 l.p. 3 ottobre 2007, n. 15)

5.  Centro servizi culturali

S. Chiara (art. 22 l.p. 3 ottobre 2007, n. 15)

1.   Fondazione Museo storico del Trentino (art. 35 ter l.p. 16 giugno 2006, n. 3)

2.  Fondazione trentina

A. De Gasperi .(art.

35 bis l.p. 16 giugno 2006, n. 3)

9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche 1.  Istituto culturale ladino (art. 12 l.p. 19 giugno 2008, n. 6)

2.   Istituto mocheno (art.

12 l.p. 19 giugno 2008,

n. 6)

3. Istituto cimbro (art. 12

 

 

l.p. 19 giugno 2008, n. 6)
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali 1.             Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD) (art.

68 l.p. 23 maggio 2007, n. 11)

1.     Parco Adamello – Brenta (artt. 35 e 42 l.p. 23 maggio 2007, n. 11)

2.    Parco Paneveggio –

Pale di San Martino (artt.

35 e 42 l.p. 23 maggio 2007, n. 11)

b) Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 1.                 Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA)    (l.p.    11 settembre 1995, n. 11)

2.   Agenzia per la depurazione (ADEP)   (art.    39 quater     l.p.     16 giugno 2006, n. 3)

c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi 1.             Servizio antincendi           e protezione civile/cassa provinciale antincendi (l.p. 22 agosto 1988, n. 26)
11. TRASPORTI
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale e Infrastrutture per il trasporto 1. Trentino   trasporti

s.p.a. (l.p. 9 luglio 1993, n. 16)

 

NOTE AL TESTO

Allegato già modificato dall’art. 2 della l.p. 27 luglio 2007, n. 14 e dall’art. 29 e tabella A della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15, sostituito dall’art. 23 e tabella B della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall’art. 14 e tabella B della l.p. 12

settembre 2008, n. 16, sostituito dall’art. 57 e tabella E della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, modificato dall’art. 20 della

l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, sostituito dall’allegato della deliberazione della giunta provinciale 30 agosto 2013, n. 1794 (ai sensi dell’art. 45, comma 2 della presente legge, come modificato dall’art. 8 della l.p. 27 novembre 2009,

  1. 15), dall’art. 7 e tabella E della l.p. 3 giugno 2015, n. 9, sostituito dall’allegato A della deliberazione della giunta provinciale 11 febbraio 2022, n. 159e così sostituito dall’allegato A della deliberazione della giunta provinciale 20 ottobre 2023, n. 1956.

Non sono inclusi nell’allegato i soggetti indicati negli articoli 35 quinquies, 39 sexies e 39 sexies 1 della presente

legge.

 

 

Tabella B

omissis

 

NOTE AL TESTO

Tabella aggiunta dall’allegato A della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 e abrogata dall’art. 6 della l.p. 23 dicembre 2019,

 

 

  1. 13.

 

 

Tabella C

Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l’elezione degli organi delle comunità (articolo 17 sexies, comma 2)

 

CLASSI DEMOGRAFICHE NUMERO DEI COMPONENTI DEL CORPO ELETTORALE
comuni con popolazione fino a 500 abitanti 3
comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti 4
comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti 5
comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti 7
comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti 8
comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti 9
comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti 11
comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti 14
comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti 16
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 20

 

NOTE AL TESTO

Tabella aggiunta dall’allegato B della l.p. 13 novembre 2014, n. 12.

 

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