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1) Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi:

  • persone fisiche residenti nel Comune di Silea
  • per quanto riguarda i contributi per la sostituzione di caldaie, l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, i beneficiari possono essere proprietari, locatari (con contratto di locazione regolarmente registrato), usufruttuari o comodatari dell’immobile destinato ad uso residenziale, ubicato nel territorio del Comune di Silea, dove trova collocazione l’impianto.

Ciascun richiedente potrà presentare un’unica domanda di contributo e per una sola unità abitativa di riferimento.

2) Interventi ammessi a contributo:

Sono ammessi a contributo gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale datati successivamente al 16 ottobre 2023 e fino ad esaurimento fondi.

Il contributo può essere cumulabile con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali in base alle normative vigenti, sempreché questi ultimi lo permettano, fermo restando che questi ultimi si applicano alla parte di spesa al netto del contributo ricevuto e rimasta a carico del richiedente.

I contributi del bando per caldaie e impianti fotovoltaici non sono cumulabili la detrazione IRPEF del 110% denominata “Superbonus” (Decreto Rilancio n. 34 di data 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 di data 17 luglio 2020);

3) Tipologie di interventi:

Intervento A – SOSTITUZIONE CALDAIA

Sostituzione di una caldaia esistente a gas o a combustibile liquido o a combustibile solido, autonoma, al servizio di una singola unità abitativa, installata da almeno 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del presente bando (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata conservazione del libretto dell’impianto termico sostituito, con autodichiarazione) con:

A1: nuova caldaia a gas o a combustibile liquido di potenza inferiore o uguale a 35 kW, per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria; la nuova caldaia dovrà essere a condensazione con una classe di etichettatura energetica non inferiore ad “A” ai sensi dei Regolamenti UE vigenti; non sono ammesse indicazioni tipologiche come il sistema a “stelle”.

A2: nuova pompa di calore elettrica di potenza inferiore o uguale a 35 kW. L’erogazione del contributo per l’installazione di pompe di calore è subordinata alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  •  l’edificio è dotato di un impianto radiante a bassa temperatura (a pavimento, a parete o a soffitto);
  • l’edificio è dotato di un Attestato di Prestazione Energetica da cui risulta una prestazione invernale dell’involucro “Alta” (quindi con EPH,nd < EPH,nd,limite (2019/21) così come indicato nelle “Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici” di cui al DM 26 giugno 2015);
  • è prevista l’installazione di un apparecchio ibrido, costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblate in fabbrica ed espressamente concepite dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; in questo caso, entrambi i componenti devono rispettare i pertinenti requisiti minimi di legge ed il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) e la potenza termica utile della caldaia (gruppo funzionale a combustione a condensazione) deve essere minore o uguale a 0,5.

I rendimenti di generazione delle caldaie ed i coefficienti di prestazione (COP) delle pompe di calore devono essere conformi ai requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015. L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere eseguita da personale abilitato ai sensi del DM 37/2008 e certificata come conforme alla legislazione vigente. Lo smaltimento del generatore dismesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.

Riguardo alla presenza di serbatoi di combustibile liquido interrati da dismettere, dovrà essere effettuata la bonifica del serbatoio di combustibile tramite rimozione o messa in sicurezza.

Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi e singoli distacchi da impianti centralizzati.

La potenza del nuovo generatore non dovrà essere superiore del 10% rispetto alla potenza del generatore sostituito, secondo la definizione del D.Lgs 192/2005

Intervento B – INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E BATTERIA DI ACCUMULO

Contributo finalizzato all’acquisto e alla posa di un nuovo impianto fotovoltaico eventualmente integrato con l’installazione di un sistema di accumulo (batteria) dell’energia elettrica prodotta dallo stesso.

Possono partecipare al bando installazioni realizzate successivamente al 16 ottobre 2023 delle seguenti tipologie:

B1 Installazione di pannelli fotovoltaici di potenza nominale uguale o superiore a 3 kw per ogni unità abitativa, conformi alle vigenti disposizioni normative, provvisti di marchio CE;

B2 installazione di sistemi di accumulo fotovoltaico di potenza nominale media uguale o superiore a 5 kWh per l’unità abitativa, conformi alle vigenti disposizioni normative, provvisti di marcatura CE;

B3 Nuovo impianto fotovoltaico unitamente/integrato all’installazione di un sistema (batteria) di accumulo di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per uso abitativo con potenza nominale media uguale o superiore a 5 kw, conforme alle vigenti disposizioni normative

Intervento C – ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI:

Contributo finalizzato all’acquisto di nuovi autoveicoli appartenenti alla Categoria M1 del Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), elettrici o ibridi (con emissioni di CO2 < 60 g/km), con obbligo di rottamazione nel caso non si tratti di primo acquisto.

L’autoveicolo acquistato deve essere nuovo e non deve risultare già immatricolato, di conseguenza non può essere oggetto di incentivo l’acquisto di un autoveicolo cosiddetto “a km zero”. Sono esclusi mezzi di trasporto merci di tutte le tipologie.

Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di acquisto, pena il recupero del contributo ricevuto.

Intervento D – ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI E BICICLETTE:

Contributo finalizzato all’acquisto di motoveicoli elettrici o biciclette

D1: acquisto di nuovi ciclomotori o di motocicli a 2 o 3 ruote, appartenenti alle Categorie L1e, L2e, L3e L4e, L5e, a basse emissioni complessive, con obbligo contestuale di rottamazione. Il mezzo deve essere elettrico o ibrido e di potenza inferiore o uguale a 11 kW.

Il mezzo acquistato deve essere nuovo e non deve risultare già immatricolato. Sono esclusi mezzi di trasporto merci di tutte le tipologie.

Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto, pena il recupero del contributo ricevuto.

D2: acquisto di una bicicletta, ad uso urbano non sportivo, nuova di fabbrica, o di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall’art. 50 del Codice della strada, e quindi senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata.

Sono ammesse biciclette ad uso urbano, non sportivo quali: biciclette da passeggio, biciclette da città (city-bike), biciclette pieghevoli, biciclette a pedalata assistita, biciclette elettriche del tipo L1eA, minibici, gravel bike e mountain bike il cui uso non sia prevalentemente sportivo e il cui prezzo di acquisto sia superiore a 100 ed inferiore a 1.500 euro (comprensivo di IVA);

Si intendono quindi escluse dal contributo: le bici da corsa, le fat bike, le mountain bike ad uso competitivo o sportivo, le downhill, le bmx, le bici da ciclocross, le bici cargo per uso professionale di consegna merci e simili

Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 2 anni dalla data di acquisto, pena il recupero del contributo ricevuto.

4) Procedura per l’ammissione al contributo:

I richiedenti devono inoltrare apposita domanda utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al bando, dove sono riportate tutte le informazioni sui documenti necessari.

5) Termini di presentazione della domanda:

La domanda di ammissione al contributo per l’intervento che si intende realizzare, completa di tutta la documentazione obbligatoria sopra indicata, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 21 ottobre 2024:

· tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Silea, Via Don G. Minzoni, 12 – 31057 – Silea (TV);

· un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@comune.silea.legalmail.it

· consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Silea, nei seguenti giorni e orari di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, lunedì anche dalle 15,00 alle 17,00.

Leggi il bando per conoscere la modulistica richiesta e la procedura per la liquidazione dell’incentivo.

L’intervento deve essere eseguito e l’acquisto perfezionato entro il 16 dicembre 2024.

Contatti:

email ambiente@comune.silea.tv.it o previo appuntamento al nr. 0422 365718.

 

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