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I settori finanziari e tributari degli enti locali si trovano in questo periodo alle prese con ulteriori difficoltà operative, oltre a quelle ordinariamente presenti. Questioni che richiedono urgenti interventi risolutori.

In materia finanziaria, diversi enti locali sono in difficoltà nella gestione della cassa vincolata, dopo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17 del 20/11/2023, in base alla quale devono vincolarsi in termini di cassa tutta una serie di entrate che rientrano, a detta della Corte, nelle entrate vincolate per legge (articolo 187, comma 3-ter, lettera a del Dlgs 267/2000), quali, ad esempio, i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada, l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, eccetera. La gestione dei vincoli di cassa di queste entrate è però piuttosto complessa e richiede una dettagliata ricostruzione, tutt’altro che agevole da effettuare. Tantoché la stessa commissione Arconet (seduta del 14/02/2024) ha esaminato alcune possibili proposte normative volte sostanzialmente a escludere che le entrate vincolate in termini di competenza per legge lo siano anche per cassa. Modifiche normative che però, a oggi, non hanno visto la luce, nonostante siano state proposte.

Una seconda problematica è quella relativa alla definizione dei “tagli” introdotti dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 533-535, legge 213/2023), pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2027 per i Comuni e a 50 milioni di euro per le Province, i quali si aggiungono alla riduzione di 150 milioni di euro complessivi per gli anni 2024-2025, previsti dalla legge 178/2020. Quest’ultima è stata definita con il decreto ministeriale del 29/03/2024, mentre in relazione alle riduzioni previste dalla legge 213/2023 il decreto ministeriale di riparto del contributo alla finanza pubblica è stato bloccato, dopo la levata di scudi dei Comuni che hanno usufruito di maggiori risorse del Pnrr, paradossalmente maggiormente penalizzati della quantificazione delle somme. Infatti, proprio gli enti locali che si sono maggiormente prodigati per ottenere risorse Pnrr e avviare i relativi progetti di spesa, si vedono ridurre le risorse correnti che saranno invece necessarie, dal 2027, per gestire e mantenere le opere realizzate. L’assenza del decreto di riparto mette gli enti in una condizione di incertezza, proprio ora che sono stati avviate le operazioni di verifica del permanere degli equilibri di bilancio e di assestamento dello stesso (articolo 193 Dlgs 267/2000).

Anche in materia tributaria sono diverse le incertezze operative.

La più recente, in ordine di tempo, è data dall’intervento della Corte dei conti della Lombardia sulla quantificazione del fondo per le risorse incentivanti in favore dei dipendenti addetti al recupero dell’evasione tributaria (deliberazione n. 113 del 22/05/2024). La Corte ha ritenuto, infatti, che il fondo debba calcolarsi sull’incremento degli accertamenti e delle riscossioni del recupero dell’evasione tributaria rispetto all’anno precedente, tenendo conto peraltro dei soli incassi in conto competenza, con esclusione di quelli in conto residui. La posizione della Corte è frutto di una rigorosa lettura della norma che, tuttavia, così facendo, la svuota di contenuto, in quanto finisce per incentivare in modo del tutto marginale gli sforzi profusi per il recupero dell’evasione tributaria. Posizione che si pone in contrasto con quanto sostenuto da Ifel (nota del 28/02/2019) ed Anutel e con le modalità operative adottate da molti enti nei propri regolamenti. Il risultato è con tutta probabilità quello di paralizzare la liquidazione degli incentivi già maturati, in attesa di ulteriori chiarimenti o, meglio, di interventi normativi che definiscano esattamente il concetto di “maggiori accertamenti e riscossioni” contento nella norma di legge (comma 1091 articolo 1 legge 145/2018).

Nella Tari sono due le questioni che meritano una rapida risoluzione. La prima è l’applicazione del tributo sulle superfici che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 esclude queste superfici dal computo di quelle tassabili, facendo ritenere, come molti enti hanno operato fino ad oggi, che non siano dovute né la quota fissa e neppure quella variabile del prelievo. La Corte di cassazione, invece, con numerose sentenze (da ultimo l’ordinanza n. 13455/2024) sostiene che la quota fissa sia dovuta anche dalle utenze che producono rifiuti speciali, in quanto la stessa non è parametrata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti ma la stessa è destinata per legge alla copertura dei costi di investimento ai quali devono partecipare tutti i possessori di locali nel territorio comunale. Questa posizione, che ormai si può dire consolidata, mette in difficoltà gli enti che fino a oggi avevano detassato completamente dette superfici, spingendoli ad avviare azioni di recupero per gli anni passati e ad applicare il prelievo per l’anno corrente e quelli futuri. Tuttavia, una tale operazione dovrebbe più correttamente accompagnarsi con una rivisitazione dei coefficienti applicati, scelti fino a oggi considerando solo le superfici in cui si generano rifiuti urbani, e della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche. Anche al fine di generare prelievi sostenibili per dette utenze, effettivamente commisurati alla potenzialità di produzione dei rifiuti e, quindi, al principio del “chi inquina paga”.

La seconda questione riguarda l’applicazione delle nuove componenti perequative di cui alla deliberazione Arera 386/2023, sulla quale gravano tutta una serie di problematiche, dall’individuazione delle utenze (tenuto conto che nelle Tari il tributo è applicato di frequente per unità immobiliare), alle modalità di riscossione, al riversamento alla Csea da effettuare sulla base del “bollettato” e non dell’incassato. Aspetti ancora in attesa di soluzione.

(*) Vicepresidente Anutel

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20-21/06/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica

17-18/7/2024: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

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26/6/2024: il documento unico di programmazione (dup) quale strumento di effettiva programmazione e non superfluo adempimento (10,00-12,00)

15/7/2024: il bilancio consolidato: dall’individuazione del gruppo amministrazione pubblica (gap) fino all’approvazione del bilancio consolidato (10,00-12,00)

29/7/2024: iter di predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027: come organizzarsi per giungere con (relativa) serenità all’approvazione entro il 31/12/2024 (10,00-12,00)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

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