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La distinzione tra Conto Termico e Detrazioni Fiscali è cruciale nell’ambito degli incentivi per l’efficienza energetica. È importante notare che gli incentivi offerti dal Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste dalla legge n. 296/2006 e s.m.i. (Detrazione 65%) e dal d.P.R. 917/1986 e s.m.i. (Detrazione 50%), né con altri titoli di efficienza energetica. Questo solleva la questione di quale strumento sia più vantaggioso per sfruttare al meglio gli incentivi pubblici disponibili, dato che il Conto Termico può essere combinato con altre forme di incentivi.
La scelta tra Conto Termico e Detrazioni Fiscali dipende principalmente dal reddito. Il Conto Termico presenta diverse differenze rispetto alla Detrazione Fiscale, alcune delle quali sono vantaggiose per i potenziali beneficiari. In primo luogo la riduzione del periodo di erogazione dell’agevolazione da 10 a 2-5 anni; poi possibilità di fruire degli incentivi anche da parte della Pubblica Amministrazione; gestione dell’incentivazione affidata al GSE, che si è dimostrato efficiente nella gestione di pratiche complesse; l’incasso diretto degli incentivi anziché detrazione fiscale, particolarmente apprezzato da aziende e professionisti; e per gli incentivi di consistente entità percentuale rispetto al valore di acquisto e installazione degli impianti.
Tuttavia, ci sono anche differenze meno favorevoli ai cittadini come le limitazioni nell’accesso agli incentivi per alcuni interventi per i cittadini privati; risorse disponibili limitate rispetto alle detrazioni fiscali; requisiti prestazionali minimi piuttosto stringenti; maggiore documentazione richiesta per il Conto Termico rispetto alle detrazioni fiscali; limiti nell’incentivazione della spesa per alcuni interventi. Superfluo ribadire che date le limitate risorse disponibili, è fondamentale essere tempestivi nell’avviare le procedure e presentare le domande di incentivazione.
Invece, la detrazione fiscale è un’agevolazione che consiste in una detrazione dell’Irpef per i privati,
o dell’Ires per le aziende. Viene concessa per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riscaldati.
In generale la detrazione viene riconosciuta per le spese sostenute per: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (riqualificazione energetica dell’edificio); miglioramento termico dell’edificio (isolamento pareti, pavimento, tetti, finestre); installazione di pannelli solari termici (per la produzione di acqua calda sanitaria); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione è pari ad una percentuale sulle spese sostenute fino al 31 dicembre di ogni anno, che viene ripartita in quote annuali di uguale importo, per 10 anni, come detrazione delle imposte Irpef o Ires, a partire dall’anno successivo ai pagamenti.
Per ogni tipologia di intervento ammesso alla detrazione, ci sono importi differenti di detrazione massima ammissibile. Per usufruire della detrazione, è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario per “Risparmio Energetico” e compilare una “Domanda” sul portale web dell’Enea.
Detrazione Fiscale e Conto Termico: quali allora le principali differenze? Il Conto Termico non è un’agevolazione fiscale, ma consiste in un contributo in conto capitale che può essere richiesto da privati, aziende o enti pubblici. Viene concesso per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riscaldati. Come per la detrazione fiscale, il contributo per i privati
o aziende viene riconosciuto per la “sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili”: pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
caldaie, stufe e termocamini a biomassa (pellet, legna, ecc); nuova installazione di impianti solari termici (non sostituzione); scaldacqua in pompa di calore; sistemi ibridi a pompe di calore.
L’incentivo non è pari ad una percentuale fissa sulle spese sostenute e non scade il 31 dicembre di ogni anno, viene riconosciuto con un bonifico sul conto corrente del richiedente. Per ogni tipologia di intervento, sulla base delle caratteristiche tecniche dell’intervento e della localizzazione dell’edificio, si calcola il valore dell’incentivo. Il valore massimo dell’incentivo corrisposto non può superare il 65% dell’importo totale dei lavori ammissibili (ma può essere anche di molto inferiore).




 

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