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Zes agevolazioni
   


L’art. 1 c. 98-107 L. 208/2015, prevede un’agevolazione, nota anche come bonus Sud, consistente in un credito d’imposta a favore di imprese che, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2023, acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree geografiche indicate di seguito.

Beneficiari sono le imprese (comprese le STP visto che producono reddito d’impresa – Risp. AE 16 settembre 2021, n. 600) che realizzano nuovi investimenti nelle seguenti regioni del Centro e Sud Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (aree territoriali ammissibili alle deroghe al regime degli aiuti di Stato), e nelle zone assistite delle regioni: Molise e Abruzzo (c.d. aree svantaggiate, secondo la “Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”).

L’investimento, che deve essere parte di un progetto di investimento iniziale, deve riguardare l’acquisizione (anche mediante leasing) di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, rientranti nella categoria dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature varie (secondo l’OIC 16 occorre fare riferimento alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale – Risp. AE 8 settembre 2020 n. 322). Di conseguenza, rimangono esclusi: immobili e veicoli, beni merce (autonomamente destinati alla vendita), beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di beni destinati alla vendita, materiali di consumo.

Il credito d’imposta è attribuito, nella misura massima, in percentuali diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti agevolabili, con un limite massimo, per ciascun progetto, variabile in funzione della dimensione dell’impresa, come indicato in tabella.

Dimensione impresa

Regioni svantaggiate compreso il Molise

Zone dell’Abruzzo

Limite costo dell’investimento

Piccola

45%

30%

3 milioni

Media

35%

20%

10 milioni

Grande

25%

10%

15 milioni

Zes Unica

Con il DL 124/2023, conv. con modificazioni dalla L. 162/2023, (artt. 9 a 16) è stata istituita la ZES unica (Zona economica speciale) per il Mezzogiorno.

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell’impresa.

A far data dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ricomprende i territori delle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Nei fatti, sono le stesse regioni che usufruiscono fino al 31 dicembre 2023, del credito d’imposta del Mezzogiorno.

La Relazione illustrativa di accompagnamento chiarisce che, dal 1° gennaio 2024, data della sua istituzione, la nuova ZES unica per il Mezzogiorno sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del DL 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2017, e successivamente disciplinate in dettaglio dal DPCM 25 gennaio 2018 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)).

Le ZES che sono state istituite in base alla normativa primaria e secondaria appena richiamata sono le seguenti: ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, ZES Sicilia Orientale, ZES Sicilia Occidentale, ZES Abruzzo, ZES Sardegna.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali sotto indicati, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa di seguito individuata.

Inoltre, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Investimenti ammessi

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Da notare che, rispetto agli investimenti che rientrano nel bonus Sud, tra quelli previsti nella ZES unica sono contemplati anche i terreni e gli immobili. Questa possibilità è salutata con favore dalle imprese, visto che, spesso, nel progetto di investimento iniziale, i terreni e gli immobili hanno un peso predominante per l’avvio delle attività.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni summenzionati acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di l00 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Rideterminazione del credito

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il credito di imposta indebitamente utilizzato e rideterminato, è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi:

  • di mancata entrata in funzione dei beni oggetto di investimento;
  • i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Cumulo

L’agevolazione in esame è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Compensazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Decreto attuativo

Il c. 6 dell’art. 16 DL 124/2023, stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l’anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023. Con il decreto sono definite, altresì, le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Sul punto, giova evidenziare che, nel DDL Bilancio 2024 in corso di approvazione, il citato comma 6, viene modificato, prevedendo che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.

Nella modifica, non viene fissata la data di emanazione del decreto attuativo che, nella norma originaria, era del 30 dicembre 2023.

Si spera, quindi, che in corso di esame del disegno di legge citato, venga considerata questa mancanza, fissando un termine che, si ritiene, essenziale al fine di avere conoscenza delle modalità attuative del credito d’imposta in esame.

 

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