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A partire dal prossimo 1° luglio diviene operativa la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

Su questa disposizione va peraltro segnalato un recente intervento del Legislatore avvenuto in occasione della conversione del D.L. 39/2024 volto ad attenuare e razionalizzare alcuni aspetti della disciplina.

Tale previsione si affianca, senza sostituire, agli altri numerosi vincoli che riguardano l’utilizzo dei crediti fiscali, in particolare la previsione (articolo 31, D.L. 78/2010) che stabilisce la sanzione del 50% per le compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo pari a 1.500 euro.

 

Il divieto di compensazione

Il comma 94, articolo 1, Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce un nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, D.L. 223/2006, riguardante, tra gli altri, anche le regole di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, viene previsto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (ossia, l’utilizzo in compensazione di crediti tributari nel modello F24).

Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, così come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Inizialmente era previsto che il divieto di compensazione cessasse di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate, ossia nel momento in cui fosse intervenuto il totale pagamento degli importi dovuti: nella nuova formulazione è stato eliminato il riferimento alla “completa rimozione”. Pertanto, nel caso di pagamento parziale dei ruoli, se l’importo complessivo scende al di sotto della soglia di 100.000 euro, il divieto in questione viene meno.

Il D.L. 39/2024 interviene anche in relazione alla rilevanza dei ruoli rateizzati: se i ruoli contestati sono oggetto di rateizzazione e questa risulta regolare non essendo intervenuta decadenza, la compensazione dei crediti risulta possibile.

La nuova formulazione della disposizione in commento puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione in commento, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31, D.L. 78/2010 che reca il divieto di autocompensazione. In sintesi, il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La norma precisa inoltre che, ai fini della verifica delle condizioni per l’operatività del divieto di compensazione, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi:

  • 49-ter – l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
  • 49-quater – qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Occorre peraltro ricordare che, se l’importo iscritto a ruolo resta superiore a 10.000 euro e il credito compensabile riguarda un bonus edilizio, si applica il nuovo blocco previsto per i crediti originati da interventi edilizi (articolo 4, comma 1, D.L. 39/2024).

 

Utilizzo crediti Inps e Inail

In tema di compensazioni dei crediti, si segnala anche un’ulteriore previsione introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio, anche questa destinata a trovare applicazione del prossimo 1° luglio.

L’articolo 1, comma 97, Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti Inps e Inail.

Tralasciando gli adempimenti che interessano i datori di lavoro, in questa sede preme evidenziare che i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, potranno effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti Inail di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell’ente.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

 

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