Nello specifico, si tratta dei contributi di cui alla lett. f-bis), del comma 1, dell’articolo 2, del D.P.C.M. 6 aprile2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 4 agosto 2022, nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024 (si veda sul punto anche l’articolo “Bonus colonnine domestiche: disponibili 20 milioni di euro per l’annualità 2024” del 14 giugno 2024).
L’agevolazione – Per completezza, si ricorda che, il bonus colonnine domestiche, è un contributo pari all’80% del prezzo d’acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati, nonché fino a 8.000 euro in caso d’installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Possono beneficiare del contributo, le persone fisiche residenti in Italia ed i condomìni.
Relativamente all’annualità 2024, il decreto del 12 giugno scorso ha definito le procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi.
Modalità dell’attività di controllo – Come stabilito dal summenzionato decreto direttoriale del 19 giugno 2024, l’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto-dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo, presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Detta attività, riguarda anche la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.
I controlli saranno effettuati a campione, nel limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate.
Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate. La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 elementi. Da ogni gruppo verrà estratto un elemento ogni 10 domande erogate.
Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia trasmetterà la comunicazione d’avvio del procedimento, mediante PEC, all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda d’accesso al contributo. Con la citata comunicazione, qualora i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, verranno richiesti, altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni documentali.
In tal caso, entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario trasmetterà a mezzo PEC, all’indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato “PDF”, la documentazione richiesta.
Il decreto in commento prevede, altresì, che per ogni domanda soggetta a verifica e con l’eventuale ricevimento della documentazione integrativa o i chiarimenti, Invitalia procederà alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo in questione.
Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione citata in precedenza, l’esito positivo del controllo sarà comunicato tramite PEC al beneficiario soggetto a verifica.
Le eventuali integrazioni istruttorie, comporteranno l’interruzione del suddetto termine che ricomincerà a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
Infine, il decreto direttoriale in esame, elenca i casi in cui l’accertamento documentale produrrà un esito negativo, ovvero:
- a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito d’integrazione;
- b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal decreto in commento, dal D.P.C.M. 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
- d) nel caso d’indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.
L’accertamento documentale ad esito negativo comporterà, quindi, la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito.
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