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Lunedì 24 giugno apre la possibilità di richiedere le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita. Vediamo come presentare la domanda (entro il 27 settembre 2024).

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 – Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

La domanda potrà essere trasmessa, a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024 e fino alla data ultima del 27 settembre 2024 ore 12:00, sull’apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID/CIE dal sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Nota: le risorse a disposizione ammontano a euro 230 milioni per gli impianti di risalita al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti a fune e di innevamento artificiale con lo scopo di rilanciare i flussi turistici (un finanziamento specifico da 5 milioni di euro viene riservato per la ricostruzione della funivia del Mottarone).

 

I soggetti destinatari del contributo per gli impianti di risalita

Le domande di contributo possono essere presentate da imprese, consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili, svolgenti attività (anche in via non prevalente) inquadrate nei seguenti codici ATECO:

  1. 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”.
  2. 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti” (devono essere imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita).
  3. 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi, riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita”.

Nota: con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

L’impresa che fa parte di un’aggregazione che ha presentato domanda di contributo non può presentare domanda relativa allo stesso impianto in nome proprio, pena l’inammissibilità.

Si specifica che l’appartenenza di un’impresa a un’aggregazione che presenta domanda di contributo a valere sul presente avviso, non è ostativa alla presentazione di una domanda di contributo della medesima impresa in nome proprio o all’interno di un’aggregazione, alla condizione che le due domande non abbiano ad oggetto lo stesso impianto.

 

Requisiti dei soggetti destinatari del contributo

I soggetti richiedenti devono possedere alla data dell’avviso del 03 giugno 2024 i seguenti requisiti:

  1. avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
  2. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
  3. non avere procedure concorsuali pendenti e non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del predetto Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
  6. essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  7. risultare attivi alla data del 31 dicembre 2022 e per tutta la durata dell’investimento;
  8. essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto ;
  9. avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nelle lettere a), b) b-bis), c), d), e), f) e g) dell’articolo 94, comma 1, D.lgs. 36/2023.

 

Investimenti ammessi al contributo

Sono ammesse al contributo le spese effettuate per la progettazione e la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

  1. ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento delle piste (vasche /bacini di approvvigionamento idrico e impianti di innevamento con sistemi moderni).
  2. ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune (è ammessa anche la sostituzione dell’intero impianto o di tutte le sue componenti).
  3. dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti.
  4. realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming per permettere l’uso delle piste nei periodi a bassa precipitazione (raccolta di neve artificiale, realizzazione di meccanismi di copertura, trasporto e posa della neve).
  5. ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi che devono essere successivi alla presentazione della domanda di contributo.

Nota: le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi devono riguardare la seguente tipologia di costi:

  1. investimenti materiali e/o immateriali;
  2. costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme
  3. costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  1. spese amministrative, di progettazione e tecniche superiori al limite del 15 % dell’importo dell’investimento;
  2. le spese non afferenti all’intervento;
  3. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
  4. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
  5. le spese relative a fornitura di beni da parte di: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;
  6. i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;
  7. i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
  8. spese e costi per altri beni che, per loro natura, si prestino ad un uso ordinario al di fuori dell’attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
  9. i contributi in natura; Ministero del Turismo Segretariato Generale 15 j) le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità operative, o tramite proprie associate o consorziate;
  10. le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata.
  11. i costi non espressamente previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 per i regimi di aiuti individuati al successivo articolo 7;
  12. spese relative all’acquisizione di beni strumentali ad uso non specifico della conduzione dell’intervento.

 

Ammontare del contributo

Il programma di investimento deve avere un importo minimo di 300 mila euro e il contributo massimo concedibile al singolo beneficiario è pari a 10 milioni di euro su più anni.

 

La presentazione delle istanze di ammissione al contributo

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma del Ministero del Turismo al seguente indirizzo: – https://istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024 fino alla data ultima del 27 settembre 2024 ore 12:00 e alla domanda deve essere allegato l’elenco degli interventi e l’indicazione del termine dei lavori.

A ciascuna domanda verrà assegnato uno specifico punteggio che va da o a 100 e saranno finanziati i soli progetti con punteggio minimo di 45/100.

Nota: il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, deve altresì dichiarare di: i. avere titolo giuridico attestante la disponibilità dell’infrastruttura oggetto dell’aiuto per tutta la durata dell’investimento; ii. non aver presentato un’altra domanda, ovvero di non far parte di una aggregazione che abbia presentato un’altra domanda, a valere sul medesimo intervento.

I progetti devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, rispettando i requisiti essenziali di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, alla Comunicazione della Commissione europea n. 2018/C114/04 del 28 marzo 2018 e alla Decisione della Commissione europea n. 2019/1923/UE del 18 novembre 2019, nonché alla norma tecnica contenuta nelle norme EN. 4. I progetti devono essere conformi ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all’articolo 3.

 

Celeste Vivenzi

Sabato 22 giugno 2024

 

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