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Con il finire del 2024, diremo addio al Sismabonus, in tutte le
sue versioni, sia ordinaria che “acquisti”. Non è dato sapere,
infatti, se il legislatore abbia intenzione di prorogare la
scadenza di legge, ma alcuni segnali fanno pensare di no.

In ogni caso, non potendo avere certezze, la prudenza impone di
affrettarsi a considerare le strade percorribili. Restano pochi
mesi, infatti, per accedere al Sismabonus-acquisti, e ogni passo
della pianificazione risulta cruciale, soprattutto per chi deve
ancora dare inizio ai lavori o ha accumulato ritardi. Per quanto
poco, il tempo deve essere gestito al meglio, e in tal senso è da
accogliere positivamente il chiarimento delle Entrate, in base al
quale per ottenere il Sismabonus-acquisti non è necessario che
tutte le opere di ricostruzione dell’immobile demolito siano
completate entro il 31/12/2024. In particolare, con la Risoluzione
n. 14/2024, l’Agenzia ha spiegato che alla data di scadenza è
sufficiente aver terminato le opere strutturali e il collaudo, a
nulla rilevando se l’immobile è accatastato in categoria F3 (unità
in corso di costruzione), sempre che entro l’anno venga
sottoscritto il contratto di compravendita.

Ma nonostante tale apertura, sono molti i motivi che possono
impedire di completare le strutture entro la scadenza del bonus,
facendolo sfumare. Ad esempio, l’impresa esecutrice/venditrice
potrebbe essere a corto di liquidità o la manodopera necessaria
potrebbe risultare carente. E ancora, non è scontato trovare
acquirenti disponibili a firmare il rogito in pochi mesi.

È chiaro, allora, che nel peggiore dei casi l’impresa rimarrebbe
senza bonus da offrire, ma con opere dispendiose di miglioramento
sismico già eseguite. A rigor di logica, nel 2025 l’impresa non
potrebbe neanche accedere al Sismabonus ordinario, che scade, come
detto, nel 2024. Ma il fatto che questo si applichi in base al
criterio di competenza, cioè in relazione all’anno in cui le opere
sono eseguite, porta l’impresa a poter fare i conti con il passato,
per comprendere se c’è la possibilità di agevolare quanto
realizzato nel 2024 (o negli anni precedenti) con il Sismabonus
ordinario.

Questa strada, infatti, non è sempre percorribile.

Il criterio di competenza

Per comprendere se, una volta sfumata l’ipotesi del
Sismabonus-acquisti, l’impresa possa sfruttare il Sismabonus
ordinario, bisogna richiamare alcune nozioni di base che regolano
il mondo dei bonus edilizi. Questi, infatti, si applicano alle
spese sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili.
Ma quando il beneficiario di una detrazione è un soggetto
commerciale come un’impresa, e non una persona fisica, il momento
in cui le spese si considerano sostenute si ricava seguendo il c.d.
criterio di competenza.

In base all’art. 109 del Tuir, co. 2, lett. b) nel dettaglio,
“i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”
.

La formulazione lega dunque il sostenimento delle spese (da cui
dipende l’applicabilità o meno del Sismabonus) al completamento dei
lavori che conseguono i miglioramenti sismici. In sostanza, non
importa se le fatture dei lavori sono saldate nel 2025, a
Sismabonus scaduto, perché questo sarà fruibile in relazione alle
opere antisismiche effettivamente realizzate entro il 31 dicembre
2024.

Conviene “ripiegare” sul Sismabonus?

Chiaramente, perdere il Sismabonus-acquisti può rappresentare un
mancato risparmio fiscale considerevole. Ma molto dipende dalle
tipologie di interventi e di edificio su cui questi sono
realizzati.

Infatti, ciò che maggiormente distingue la versione ordinaria
del bonus da quella “acquisti” è che la prima è si applica entro un
massimale di spesa pari a 96.000 euro da calcolare sul numero di
unità presenti prima dei lavori, mentre il massimale della seconda
si moltiplica per il numero di unità risultanti alla fine dei
lavori, che può essere ben più alto di quello di partenza.

In sostanza, cioè, il plafond di spesa massima agevolabile con
Sismabonus-acquisti può lievitare di molto, essendo lecito che
l’intervento antisismico di demolizione e ricostruzione che lo
rende spettante comporti un ampiamento volumetrico rispetto
all’edificio demolito.

La convenienza di “ripiegare” sul Sismabonus ordinario nel caso
in cui sia difficoltoso raggiungere entro l’anno i requisiti
necessari per la versione “acquisti”, dipende allora dalla
differenza tra le unità ante e post operam. Se questo non è variato
di molto in aumento dopo la realizzazione dei lavori, poco cambia.
Se, invece, il numero di unità a fine lavori è di molto superiore a
quello precedente, chiaramente il calcolo del plafond va
ridimensionato, ma sempre meglio fruire di un Sismabonus ordinario
basato su un ridotto numero di unità piuttosto che rinunciare
completamente ad agevolare gli interventi.

Occhio al Modello B

Se entro il 2024 sono stati realizzati lavori antisismici, si
apre per l’impresa la possibilità di agevolarne i costi con
Sismabonus ordinario, applicando il criterio di competenza. Eppure,
se i piani erano stati predisposti per offrire piuttosto il
Sismabonus-acquisti, potrebbero verificarsi degli intoppi che è
fondamentale rimuovere prima di “transitare” nella versione
ordinaria.

Infatti, una criticità di questo cambio di rotta risiede nel
fatto che per accedere ai bonus sismici è necessario produrre una
specifica asseverazione, contenuta nel Modello B allegato al DM
329/2020. A compilarlo deve essere il progettista strutturale
dell’intervento, che dovrà specificare la classificazione del
rischio sismico dell’edificio prima e dopo l’intervento. Inoltre,
nello stesso modello va certificata la congruità della spesa
ammessa a detrazione.

Il problema risiede nel fatto che, se i piani erano quelli di
corredare i lavori col Sismabonus-acquisti, il Modello B potrebbe
essere stato compilato e depositato senza compilare la sezione
relativa alla congruità della spesa. Infatti, con il parere n.
3/2021 il CSLLPP, in risposta a dei quesiti provenienti da
CNI/ANCE, ha chiarito alcuni aspetti applicativi del
Sismabonus-acquisti, ritenendo che nel Modello B “non sia
necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non
debba essere compilata la sezione del modulo che richiede
l’indicazione del costo complessivo dell’intervento”
, dato che
il Sismabonus-acquisti si applica piuttosto al prezzo d’acquisto
dell’immobile.

Un Modello B così compilato, però, non risulta adeguato alla
fruizione del Sismabonus in via ordinaria, e l’interpretazione
letterale della normativa sulla remissione in bonis del Modello B
sembra escludere la possibilità di sanare la sua compilazione
incompleta e/o errata.

Pertanto, qualora l’impresa desideri transitare dal
Sismabonus-acquisti a quello ordinario e il Modello B sia già stato
depositato con il metodo di compilazione previsto per il bonus
acquisti, potrebbe essere dirimente presentare un’istanza di
interpello all’Agenzia delle Entrate per portare alla sua
attenzione il proprio caso, chiedendo conferma della possibilità di
presentare validamente un nuovo Modello B completo, mediante
remissione in bonis.

Occhio alla SOA

Le difficoltà operative di questo “cambio di rotta” non
finiscono qui. Infatti, per la spettanza del Sismabonus ordinario è
necessario che l’impresa esecutrice dei lavori sia dotata di SOA,
un’attestazione che certifica il possesso di vari requisiti, almeno
nel caso i cui i lavori abbiano un valore superiore ai 516.000
euro, come previsto dal DL 21/2022, art. 10-bis.

Lo stesso requisito certificativo non è invece previsto in
relazione al Sismabonus-acquisti, e non è dunque improbabile che
l’impresa che ha preparato le pratiche per quest’ultimo sia
sprovvista di SOA essa stessa, o ne sia comunque sprovvisto il
subappaltatore da questa incaricato dei lavori.

In definitiva, la strada illustrata è certamente possibile e
conveniente, ma può essere data per scontata, e la sua
praticabilità va valutata caso per caso in base alle specifiche
situazioni esistenti.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it.



 

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