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Come compensare le tasse con i crediti da bonus edilizi, divieto in vigore dal 1° luglio 2024 per chi non è in regola

La legge di Bilancio 2024 e successivamente il Decreto Superbonus (D.L. 39/2024) hanno stabilito:

  • dal 30 marzo 2024 la sospensione – fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli e carichi – dalla possibilità di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori a 10.000 euro quando il termine di scadenza per il pagamento è già decorso da trenta giorni e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
  • a far data dal 1° luglio 2024 l’esclusione della possibilità di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto riguarda tutti gli acquirenti di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi.

Con la Circolare 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenza delle Entrate fornisce le istruzioni operative sui seguenti aspetti:

  • le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;
  • i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione “orizzontale”;
  • il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
  • il coordinamento con il divieto alla compensazione “orizzontale” di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7823.

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Cos’è e come funziona la compensazione dei crediti da bonus edilizi

I crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione per i versamenti con F24 di imposte, contributi previdenziali, ecc.

La possibilità di utilizzo del credito in compensazione è aperta a chi ha ottenuto il credito tramite sconto o cessione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per pagare:

  • imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettari, ad esempio);
  • IRAP;
  • IMU;
  • contributi previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

L’operazione è ovviamente consentita a patto che l’utilizzo dell’F24 sia previsto dall’ente interessato per lo specifico obbligo di versamento.

È l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 a disciplinare l’istituto della compensazione. Con la legge di conversione del D.L. 11/2023 (“Decreto Cessioni”) la norma è stata interpretata aprendo di fatto la possibilità di procedere con la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi (la cosiddetta “compensazione orizzontale“).

L’articolo 121, comma 3, del D.L. 34/2020 permette l’utilizzo della compensazione delle somme basandosi sulle rate residue di detrazione non fruite, suddivise con le stesse ripartizioni in quote annuali previste dalla normativa.

La disposizione si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020):

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2 D.L. 34/2020);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. 34/2020);
  • bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR e art. 119, commi  5 e 6, D.L. 34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. 4/2020);
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).

Quando scatta il blocco delle compensazione dei crediti da bonus edilizi

L’art. 1, comma 94 della L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) dispone a far data dal 1° luglio 2024 il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, che opera in presenza di debiti con importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La norma prevede che sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei controlli preventivi che, in caso di presenza dei presupposti, potranno bloccare la delega di pagamento (“F24 sospeso”, di cui all’articolo 37, commi 49ter e 49quater, del D.L. 223/2006).

Il limite con decorrenza dal 1° luglio 2024 è assoluto: il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24 si applica anche per la parte dei crediti eccedente gli importi iscritti a ruolo.

Quali debiti concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano:

  • le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti, emessi prima del 30 aprile 2024 , e da quelli di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data27;
  • le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in essere piani di rateazione.

Divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo per debiti superiori a 1.500 euro

Ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova invece applicazione l’articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010.

Il divieto alle compensazioni previsto dalla legge di Bilancio 2024 e dal D.M. 39/2024, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7862 – tutt’ora vigente – secondo cui “la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

Al contribuente è inibita la compensazione:

  • dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
  • del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti;
  • per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • dei crediti relativi a bonus edilizi;
  • degli altri crediti di natura agevolativa.

Il divieto di compensazione opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione. Non riguarda, dunque, gli avvisi bonari, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi, per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

L’articolo 1, comma 97 ha introdotto un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti INPS e INAIL. I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici in caso di compensazione

Tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione a decorrere dal 1° luglio 2024 devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

L’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

Sospensione della compensazione in F24 per debiti superiori a 10.000 euro

Dal 30 marzo 2024 in presenza di cartelle di pagamento per importi complessivi superiori a 10.000 euro i cui termini sono scaduti da trenta giorni, la compensazione in F24 è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi emessi nei confronti del debitore.

Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

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