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Come cambiano le sanzioni relative ai bonus edilizi? Per le frodi dal 1° settembre sono previste riduzioni per effetto del Decreto Sanzioni, che stabilisce anche le definizioni di credito spettante e inesistente

Dal 1° settembre 2024 le sanzioni relative alle frodi sui bonus edilizi saranno più basse.

A prevederlo è il cosiddetto “Decreto Sanzioni”, il dlgs n. 87/2024.

La misura per la compensazione di crediti d’imposta inesistenti passerà dal 200 al 140 per cento dell’importo del credito inesistente.

Il decreto rimodula la definizione di credito spettante e, appunto, inesistente.

Bonus edilizi: le novità del decreto Sanzioni

Il “Decreto Sanzioni”, il dlgs n. 87/2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno scorso ed è entrato in vigore il giorno successivo.

La norma attua le disposizioni previste dalla legge delega per la riforma fiscale, approvata in Parlamento la scorsa estate.

Tra le novità in arrivo ci sono le modifiche alle regole per le sanzioni relative ai bonus edilizi.

Per le truffe che saranno commesse a partire dal 1° settembre 2024 sono previste sanzioni ridotte: passeranno dal 200 al 140 per cento dell’importo del credito compensato illegittimamente.

La riduzione è prevista nel caso di rappresentazioni fraudolente, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 5-bis, introdotto nell’articolo 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471.

Tale articolo, infatti, prevede quanto di seguito riportato:

“5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.”

In questo caso la sanzione indicata è pari al 70 per cento e può essere quindi elevata fino al 140 per cento.

In casi meno gravi, invece, si applica una sanzione di 250 euro. L’applicazione di tale sanzione è legata all’utilizzo in compensazione in difetto degli adempimenti previsti nei casi in cui:

  • gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
  • la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Bonus edilizi: le definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti

Il Decreto Sanzioni introduce anche le definizioni di crediti crediti inesistenti e crediti non spettanti, introdotte nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1.

Nello specifico vengono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies.

I crediti non spettanti sono quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. Rientrano in questo caso anche le eccedenze di quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.

È opportuno specificare che non rientrano tra i crediti non spettanti quelli per i quali non sono stati rispettati gli adempimenti amministrativi di carattere strumentale, a condizione che non sia stabilita la pena di decadenza e non siano essenziali per il riconoscimento del credito stesso.

I crediti inesistenti, invece, sono quelli per i quali:

  • mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

 

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