È stato pubblicato sul sito del GSE il bando
per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni
previste dal Reddito Energetico Nazionale,
fondo istituito con il
DM MASE 8 agosto 2023.
Fondo Reddito Energetico Nazionale: ok alla presentazione
richieste
Dalle ore 12 di venerdì 5 luglio 2024 fino al
31 dicembre 2024, sarà possibile presentare richiesta di
contributo per la realizzazione di impianti
fotovoltaici residenziali, installati dai soggetti
realizzatori iscritti nell’apposito Registro.
Nell’avviso pubblico sono stati definiti criteri, modalità e
termini per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo, che
per il 2024 mette a disposizione 100 milioni di
euro, così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia); - 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
Se le risorse termineranno prima del 31 dicembre 2024, lo
sportello sarà chiuso, con possibile riapertura qualora a seguito
di rinunce ed esclusioni, si rendano disponibili almeno 5 milioni
di euro.
Richiesta fondi REN: come presentare domanda
L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere trasmessa, a
pena di esclusione, per via telematica, nell’area clienti GSE
utilizzando l’applicazione denominata “Reddito Energetico Nazionale
– REN” e seguendo le istruzioni riportate nel Manuale Utente. Alla
richiesta di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, la documentazione prevista nel “Fondo Nazionale
Reddito Energetico – Regolamento”, con contestuale dichiarazione di
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del DM
REN.
In particolare possono accedere al fondo esclusivamente le
persone fisiche che:
- appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore a
15mila euro o 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro
figli a carico; - titolari di un valido diritto reale su
coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative
pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà
realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle
agevolazioni; - intestatari del contratto di fornitura di energia
elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità
immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero
del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare
attivo al momento della presentazione dell’istanza.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti fotovoltaici ammessi alla misura
devono essere progettati e realizzati in conformità con la
normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti
progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione
della richiesta di accesso; - potenza nominale rilevante ai fini del calcolo
dell’agevolazione dell’impianto che non superi i 6 kW e non sia
inferiore ai 2 kW; - potenza nominale rilevante ai fini del calcolo
dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza
contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al
momento della presentazione della richiesta di accesso alle
agevolazioni; - non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo
rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021; - essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non
risultino già connessi altri impianti di produzione di energia
elettrica; - essere collegati a un punto di connessione in prelievo che
alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica
facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario,
purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità
immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.
I soggetti realizzatori: requisiti e obblighi
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli
impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio
2008, n. 37; - in regola relativamente ai requisiti di
formazione e aggiornamento obbligatori richiesti
per le attività di installazione e manutenzione di impianti da
fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Inoltre i soggetti realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a
regola d’arte; - non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a
titolo di anticipazione; - garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e
il servizio di monitoraggio della performance dello stesso; - assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in
esercizio l’impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata
anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze
successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa
decennale.
Esame e accoglimento delle istanze
Le istanze di accesso alle agevolazioni saranno valutate dal GSE
secondo l’ordine cronologico di invio e sulla base delle risorse
finanziarie disponibili in relazione a ciascuna area geografica. Il
GSE conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni
dall’invio dell’istanza, che potrà essere sospeso per eventuali
integrazioni, comunicando al Soggetto Beneficiario e al Soggetto
Realizzatore l’esito della richiesta di accesso al beneficio.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà stipulato il
Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il Soggetto
Beneficiario, della durata di 20 anni decorrenti dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto. Per l’intera durata del
Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE l’energia immessa
in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse economiche,
derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, saranno
devolute al Fondo.
Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della
richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve
risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio sulla
piattaforma GAUDI di Terna. Entro 60 giorni dell’entrata in
esercizio dell’impianto per il quale viene richiesto l’accesso al
beneficio, il Soggetto Realizzatore potrà inviare la richiesta di
erogazione dei contributi in conto capitale.
Il GSE conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni
dall’invio della richiesta, che potrà essere sospeso per eventuali
richieste di integrazioni e/o per effetto dell’eventuale
comunicazione di preavviso di rigetto. In caso di accoglimento
della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Realizzatore e al
Soggetto Beneficiario il provvedimento favorevole che indicherà
l’importo del contributo che sarà erogato al Soggetto Realizzatore
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione
della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.
Costi ammissibilli
Come previsto dall’art. 9 del Decreto REN, i costi ammissibili
corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi e la fornitura dei servizi
dettagliati all’art. 7 del DM REN, come precisati nell’Allegato 6
del “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.
Essi sono comunque riconosciuti entro il limite massimo
di cui alla “Tabella – costi ammissibili per impianti
fotovoltaici” dell’art. 9, comma 3, del DM REN, secondo le modalità
dettagliate all’interno del “Fondo Nazionale Reddito Energetico –
Regolamento”.
Il GSE effettua, durante l’intero periodo di efficacia della
misura, verifiche e controlli sulla conformità dell’intervento
realizzato a quanto previsto nel DM REN e nel “Fondo Nazionale
Reddito Energetico – Regolamento”.
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