Limiti pignoramento stipendio, pensione, conto corrente, casa: le nuove soglie ancorate all’assegno sociale.
La legge pone una serie di limiti al pignoramento per venire incontro alle esigenze di sopravvivenza del debitore. Tali limiti, che si atteggiano in modo diverso a seconda del tipo di bene pignorato, vengono aggiornati annualmente in quanto ancorati all’importo dell’assegno sociale. Come noto l’assegno sociale è oggetto di revisione ogni 12 mesi con apposita circolare dell’Inps; da esso quindi dipendono i vincoli imposti al creditore. Ecco allora quali sono i limiti al pignoramento 2023 su conti correnti, stipendio e pensioni.
Assegno sociale 2023
L’
assegno sociale 2023 è pari a 503,27 euro al mese e viene erogato per 13 mensilità. Come vedremo a breve, questo importo serve da parametro per definire i limiti di pignoramento 2023 (così come è stato per gli anni passati e sarà anche per quelli a venire).
Limiti pignoramento pensioni 2023
La pensione può essere pignorata presso l’Inps o presso il conto corrente ove questa viene accreditata.
Se la pensione viene pignorata presso l’Inps, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale.
Il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro. Pertanto, se è vero che oggi l’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro.
Questo significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto (il 20%) della parte che eccede 1.006,54 e comunque non può mai essere pignorata se non supera mille euro. Quindi, su una pensione di 1.500 euro si può pignorare solo un quinto di 493,46 euro (e difatti 1.500 – 1006,54 = 493,46). Si tratta di un importo irrisorio, ossia 24,67 euro al mese.
Se la pensione viene accreditata sul conto corrente, invece, si procede secondo le regole relative ai limiti di pignoramento del conto corrente 2023 che vedremo a breve.
Si tenga comunque conto che, se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento non è più di un quinto ma di un decimo se la pensione mensile non supera 2.500 euro (detratto sempre il minimo vitale); è invece di un settimo se la pensione supera 2.500 euro ma non va oltre 5.000 euro (anche in questo caso detratto il minimo vitale). Per pensioni superiori a 5.000 euro invece il pignoramento è di un quinto, al netto del minimo vitale.
Limiti pignoramento stipendio 2023
Lo stipendio può essere pignorato presso il datore di lavoro o presso il conto corrente ove è depositato.
Nel primo caso, il pignoramento è sempre di un quinto. Non si detrae in questo caso il minimo vitale come invece succede per le pensioni.
Anche qui, però, se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, valgono i limiti predetti ossia: un decimo per stipendi sino a 2.500 euro, un settimo per stipendi sino a 5.000 euro, un quinto per stipendi sopra 5.000 euro.
Limiti pignoramento conto corrente 2022
La giacenza sul conto corrente ove viene accreditato lo stipendio o la pensione può essere pignorata solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.404,30 euro (503,27 x 3 = 1.509,81). Questo significa che se il conto corrente ha solo 1.500 euro, quanto in esso depositato alla data della notifica del pignoramento non può essere bloccato. Se invece presenta un saldo di 2.000 euro, si possono pignorare solo 490,19 euro (pari alla differenza tra 2.000 e 1.509,81).
Per quanto riguarda invece i successivi emolumenti a titolo di pensione o di stipendi, su questi verrà effettuata una trattenuta mensile di un quinto, fino ad estinzione totale del debito.
Limiti pignoramento casa
Per la casa, non esistono limiti al pignoramento se il creditore è un soggetto privato come ad esempio la banca (tanto più se questa ha un’ipoteca). Se invece il creditore è Agenzia Entrate Riscossione valgono i seguenti limiti.
Divieto di pignoramento della prima casa
L’esattore non può pignorare la casa se è l’unico immobile di proprietà del contribuente, adibito a civile abitazione, non di lusso (ossia non accatastato A/1, A/8 o A/9) e sempre che questi vi abbia fissato la
residenza. Vi può però iscrivere ipoteca, a patto che il debito sia superiore a 20.000 euro.
Divieto di pignoramento di altri immobili
Se invece mancano le condizioni appena indicate, ossia il debitore è titolare di più immobili o l’unico immobile è di lusso, o non è luogo di residenza, o non è una civile abitazione, il pignoramento può avvenire solo a patto che il debito sia superiore a 120.000 euro e il valore complessivo dell’intero patrimonio immobiliare del debitore sia superiore a 120.000 euro.
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