Tributi locali, pubblicità e affissioni: dimensioni oltre le quali non è dovuta l’imposta. L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per l’insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità.
Come enunciato dalla Cassazione, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1 bis dell’art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aggiunto dall’art. 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che esenta dall’imposta le insegne di attività commerciale e di produzione di beni e servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a 5 mq, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa. Pertanto, è pienamente ammessa l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità per quell’insegna di un’attività che si limiti a indicare al pubblico il tipo di servizio e il luogo in cui essa è svolta, soprattutto allorquando la struttura rientri nei limiti dimensionali previsti dalla legge.
Ecco le ultime sentenze della Cassazione in tema di insegna sulla pubblicità e imposta.
Non va esente dall’imposta sulla pubblicità l’insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di “pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l’attività svolta nell’azienda, sebbene si tratti di cartelli che realizzano anche la funzione di agevolare il traffico, in considerazione del fatto che anche i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. C) del nuovo codice della strada d.lgs. n. 285 del 1992 — i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell’art. 134 del d.p.r. n. 495 del 1992 -regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada- la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) — nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 5.
(Nella specie la Suprema Corte accoglie il ricorso, presentato dalla società concessionaria del servizio di accertamento liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità per il Comune di Montecatini Terme, e nega l’esenzione dall’imposta riguardo alle insegne che contraddistinguono un’attività di parcheggio di autovetture svolta all’interno di un terminale bus, nonostante il riconoscimento manifestato dal Comune in ordine alla natura di segnaletica stradale delle insegne in questione, realizzate con colore blu su sfondo bianco, in ragione del loro carattere di pubblica utilità).
Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, n.29089
L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità è prevista dall’art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio, sia perché tali distributori non possono considerarsi “sede” di svolgimento dell’attività commerciale sia perché detti pannelli, in quanto mezzi pubblicitari raffiguranti il marchio del prodotto, non possono essere considerati “insegne di esercizio”.
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2014, n.27497
In tema di imposta sulla pubblicità, i cartelli contenenti la descrizione degli immobili intermediati dall’agenzia immobiliare non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico”, perché essi non sono messaggi informativi in ordine all’attività esercitata dal contribuente ma hanno una funzione promozionale, ossia la funzione di attirare verso un immobile determinato l’attenzione di chi abbia interesse ad acquistare o prendere in locazione un immobile, e sono quindi mezzi pubblicitari, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire, pubblicizzano) gli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire, pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione. Pertanto, non rientrano nella esenzione prevista dall’art. 17, comma 1 bis, d.lg. n. 507 del 1993 [1].
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2014, n.21966
L’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare (anche senza l’adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell’agenzia, in quanto la promozione dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata all’agenzia.
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2014, n.21966
In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all’imposta ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 507 del 1993, con le sole esenzioni di cui all’art. 17 del medesimo decreto, che riguarda — tra l’altro — le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all’imposta.
(Nella specie, la Commissione tributaria regionale aveva escluso l’assoggettabilità ad imposta di uno striscione di otto metri quadri esposto in un cantiere edile, equiparandolo ad un’insegna, sebbene il cantiere appartenesse a soggetto diverso da quello pubblicizzato; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso)
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2012, n.7348
In tema imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1 bis dell’art. 17 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, aggiunto dall’art. 10 l. 28 dicembre 2001 n. 448, che esenta dall’imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie e ad avere la funzione di indicare al pubblico il
luogo di svolgimento dell’attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche l’art. 2 d.m. 4 aprile 2003, che, ai sensi dell’art. 10 comma 3, della legge n. 448 cit., ha dettato le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all’imposta sulla pubblicità derivanti dalla esenzione stabilita dall’art. 17, comma 1 bis cit.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l’esenzione in parola, nel caso di una insegna che, rispettosa dei criteri formali indicati dal comma 1 bis dell’art. 17 cit., conteneva anche la pubblicità del marchio del caffè commercializzato).
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2011, n.26174
In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente – ai sensi dell’art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e degli art. 17 e 17 bis del codice deontologico forense – ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “in parte qua”, la sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. – assistenza legale per tutti – prima consulenza gratuita”).
Cassazione civile sez. un., 18/11/2010, n.23287
In tema imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1 bis dell’art. 17 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, aggiunto dall’art. 10 l. 28 dicembre 2001 n. 448, che esenta dall’imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche l’art. 2 del d.m. 4 aprile 2003, che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 448 cit., ha dettato le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all’imposta sulla pubblicità derivanti dalla esenzione stabilita dall’art. 17, comma 1 bis, cit..
Cassazione civile sez. trib., 30/10/2009, n.23021
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