Si tratta di quelli di prima necessità ed essenziali per la vitastessa del debitore e delle persone con questo conviventi, come disciplina l’art. 514 c.p.c. che dichiara impignorabili vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese.
Non sono pignorabili libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell’attività lavorativa e armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio. Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l’intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio.
Sono inoltre impignorabili, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015 (cosiddetto ‘collegato ambientale’), “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, nonché “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili. I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità ‘relativa’, condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali.
Rientrano in questa categoria gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo, che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi e i frutti raccolti o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo.
Per quanto riguarda i crediti, invece, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili a esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.
Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale Inps riproporziona sul reddito e l”ampiezza’ del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.
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